CODICE PENALE

  LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
 TITOLO  I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
 TITOLO  II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
 TITOLO  III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
 TITOLO  IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
 TITOLO  V - Dei delitti contro l'ordine pubblico
 TITOLO  VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
 TITOLO  VI bis - Dei delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68.
 TITOLO  VII - Dei delitti contro la fede pubblica
CAPO I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
 Articolo n.453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
 Articolo n.454 Alterazione di monete.
 Articolo n.455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
 Articolo n.456 Circostanze aggravanti.
 Articolo n.457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
 Articolo n.458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
 Articolo n.459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
 Articolo n.460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
 Articolo n.461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
 Articolo n.462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
 Articolo n.463 Casi di non punibilità.
 Articolo n.464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
 Articolo n.465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
 Articolo n.466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
 Articolo n.466 bis Confisca 1.
CAPO II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
 Articolo n.467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
 Articolo n.468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
 Articolo n.469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 Articolo n.470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 Articolo n.471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
 Articolo n.472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
 Articolo n.473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
 Articolo n.474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
 Articolo n.474 bis Confisca.
 Articolo n.474 ter Circostanza aggravante.
 Articolo n.474 quater Circostanza attenuante.
 Articolo n.475 Pena accessoria.
CAPO III  - Della falsità in atti V. art. 761 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa.
 Articolo n.476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
 Articolo n.477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
 Articolo n.478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
 Articolo n.479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
 Articolo n.480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
 Articolo n.481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
 Articolo n.482 Falsità materiale commessa dal privato.
 Articolo n.483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
 Articolo n.484 Falsità in registri e notificazioni.
 Articolo n.485 .
 Articolo n.486 .
 Articolo n.487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
 Articolo n.488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
 Articolo n.489 Uso di atto falso.
 Articolo n.490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
 Articolo n.491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.
 Articolo n.491 bis Documenti informatici.
 Articolo n.492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
 Articolo n.493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
 Articolo n.493 bis Casi di perseguibilità a querela.
CAPO IV - Della falsità personale.
 Articolo n.494 Sostituzione di persona.
 Articolo n.495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
 Articolo n.495 bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
 Articolo n.495 ter Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.
 Articolo n.496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
 Articolo n.497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
 Articolo n.497 bis Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
 Articolo n.497 ter Possesso di segni distintivi contraffatti.
 Articolo n.498 Usurpazione di titoli o di onori.
 TITOLO  VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
 TITOLO  IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
 TITOLO  IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali. Titolo, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, inserito dall'art. 11 l. 20 luglio 2004, n. 189, in tema di maltrattamento di animali. Detta legge, ai sensi dell'art. 9, è entrata in vigore in data 1° agosto 2004. V. l'art. 19-bis coord.
 TITOLO  X - .Titolo, comprendente gli artt. 545-555, abrogato dall'art. 221 l.      22 maggio 1978, n. 194.
 TITOLO  XI - Dei delitti contro la famiglia
 TITOLO  XII - Dei delitti contro la persona Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente titolo v. art. 361 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
 TITOLO  XIII - Dei delitti contro il patrimonio
  
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