CODICE PENALE

  LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
 TITOLO  I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
 TITOLO  II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione
 TITOLO  III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
 TITOLO  IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
 TITOLO  V - Dei delitti contro l'ordine pubblico
 TITOLO  VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
 TITOLO  VI bis - Dei delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68.
 TITOLO  VII - Dei delitti contro la fede pubblica
 TITOLO  VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
 TITOLO  IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
 TITOLO  IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali. Titolo, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, inserito dall'art. 11 l. 20 luglio 2004, n. 189, in tema di maltrattamento di animali. Detta legge, ai sensi dell'art. 9, è entrata in vigore in data 1° agosto 2004. V. l'art. 19-bis coord.
 TITOLO  X - .Titolo, comprendente gli artt. 545-555, abrogato dall'art. 221 l.      22 maggio 1978, n. 194.
 TITOLO  XI - Dei delitti contro la famiglia
 TITOLO  XII - Dei delitti contro la persona Per una particolare ipotesi di aumento delle pene prevedute per i delitti non colposi di cui al presente titolo v. art. 361 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
 TITOLO  XIII - Dei delitti contro il patrimonio
CAPO I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
 Articolo n.624 Furto.
 Articolo n.624 bis Furto in abitazione e furto con strappo 1.
 Articolo n.625 Circostanze aggravanti 1.
 Articolo n.625 bis Circostanze attenuanti.
 Articolo n.626 Furti punibili a querela dell'offeso.
 Articolo n.627 .
 Articolo n.628 Rapina.
 Articolo n.629 Estorsione.
 Articolo n.629 bis .
 Articolo n.630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.
 Articolo n.631 Usurpazione.
 Articolo n.632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
 Articolo n.633 Invasione di terreni o edifici.
 Articolo n.634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
 Articolo n.635 Danneggiamento 1.
 Articolo n.635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
 Articolo n.635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
 Articolo n.635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
 Articolo n.635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
 Articolo n.636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
 Articolo n.637 Ingresso abusivo nel fondo altrui.
 Articolo n.638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
 Articolo n.639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui 1.
 Articolo n.639 bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
CAPO II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
 Articolo n.640 Truffa.
 Articolo n.640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
 Articolo n.640 ter Frode informatica.
 Articolo n.640 quater Applicabilità dell'articolo 322 ter.
 Articolo n.640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
 Articolo n.641 Insolvenza fraudolenta.
 Articolo n.642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
 Articolo n.643 Circonvenzione di persone incapaci.
 Articolo n.644 Usura.
 Articolo n.644 bis .
 Articolo n.644 ter Prescrizione del reato di usura.
 Articolo n.645 Frode in emigrazione.
 Articolo n.646 Appropriazione indebita.
 Articolo n.647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito.
 Articolo n.648 Ricettazione.
 Articolo n.648 bis Riciclaggio.
 Articolo n.648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 Articolo n.648 ter Autoriciclaggio.
 Articolo n.648 quater Confisca 1.
CAPO III - Disposizioni comuni ai capi precedenti
 Articolo n.649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
  
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