CODICE PENALE
LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO I - Della legge penale.
TITOLO II - Delle pene.
TITOLO III - Del reato.
TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato.
TITOLO V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Rubrica modificata dall'art. 1 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28. Il testo precedente recitava: «Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena».
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena.
TITOLO VII - Delle sanzioni civili
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza.
CAPO I - Delle misure di sicurezza personali
SEZIONE I - Disposizioni generali
Articolo n.199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Articolo n.200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.
Articolo n.201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. s
Articolo n.202 Applicabilità delle misure di sicurezza.
Articolo n.203 Pericolosità sociale.
Articolo n.204 .
Articolo n.205 Provvedimento del giudice.
Articolo n.206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Articolo n.207 Revoca delle misure di sicurezza personali.
Articolo n.208 Riesame della pericolosità.
Articolo n.209 Persona giudicata per più fatti.
Articolo n.210 Effetti della estinzione del reato o della pena.
Articolo n.211 Esecuzione delle misure di sicurezza.
Articolo n.211 bis Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
Articolo n.212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.
Articolo n.213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.
Articolo n.214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
SEZIONE II - Disposizioni speciali
Articolo n.215 Specie.
Articolo n.216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Articolo n.217 Durata minima.
Articolo n.218 Esecuzione.
Articolo n.219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia.
Articolo n.220 Esecuzione dell'ordine di ricovero.
Articolo n.221 Ubriachi abituali.
Articolo n.222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
Articolo n.223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.
Articolo n.224 Minore non imputabile.
Articolo n.225 Minore imputabile.
Articolo n.226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Articolo n.227 Riformatori speciali.
Articolo n.228 Libertà vigilata.
Articolo n.229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.
Articolo n.230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.
Articolo n.231 Trasgressione degli obblighi imposti.
Articolo n.232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata.
Articolo n.233 Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.
Articolo n.234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Articolo n.235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
CAPO II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
Articolo n.236 Specie: regole generali.
Articolo n.237 Cauzione di buona condotta.
Articolo n.238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione.
Articolo n.239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.
Articolo n.240 Confisca 1.
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