CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
 TITOLO I - DELLE PERSONE FISICHE
 TITOLO  II - DELLE PERSONE GIURIDICHE
 TITOLO  III - DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
 TITOLO  IV - DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
 TITOLO  V - DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITÀ
 TITOLO  VI - DEL MATRIMONIO
  TITOLO  VII - ((DELLO STATO DI FIGLIO))
  TITOLO  VIII - ((DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ))
CAPO I - ((Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti))
 Art. 291. (Condizioni).
  Art. 292((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
 Art. 293. Divieto d'adozione di figli style='font-family:TimesNewRomanPS-BoldItalicMT'>((...)).
 Art. 294. (Pluralità di adottati o di adottanti)
 Art. 295. (Adozione da parte del tutore).
 Art. 296. (Consenso per l'adozione).
 Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.
 Art. 298. (Decorrenza degli effetti dell'adozione)
 Art. 299. Cognome dell'adottato.
 Art. 300. (Diritti e dovevi dell'adottato).
  Art. 301((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 302((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 303((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
 Art. 304. (Diritti di successione).
 Art. 305. (Revoca dell'adozione).
 Art. 306. (Revoca per indegnità dell'adottato)
  Art. 307((Revoca per indegnità dell'adottante.))
  Art. 308((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
 Art. 309. (Decorrenza degli effetti della revoca)
  Art. 310((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
CAPO II - ((Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età))
 Art. 311. (Manifestazione del consenso).
  Art. 312((Accertamenti del tribunale.))
  Art. 313(( (Provvedimento del tribunale) ))
  Art. 314(( (Pubblicità) ))
CAPO III - Dell'adozione speciale ((CAPO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/2((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/3((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/4((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/5((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/6((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/7((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/8((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/9((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/10((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/11((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/12((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/13((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/14((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/15((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/16((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/17((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/18((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/19((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/20((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/21((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/22((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/23((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/24((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/25((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/26((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/27((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  Art. 314/28((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
  TITOLO  IX - ((DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO))
 ((TITOLO  IX-BIS)) - ((ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI))
 TITOLO  X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
  TITOLO  XI - ((DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO))
  TITOLO  XII - ((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia))
 TITOLO  XIII- DEGLI ALIMENTI
 TITOLO  XIV - DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
  
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