CODICE CIVILE
LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
TITOLO I - DELLE PERSONE FISICHE
TITOLO II - DELLE PERSONE GIURIDICHE
TITOLO III - DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
TITOLO IV - DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
TITOLO V - DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITĄ
TITOLO VI - DEL MATRIMONIO
TITOLO VII - ((DELLO STATO DI FIGLIO))
TITOLO VIII - ((DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETĄ))
TITOLO IX - ((DELLA RESPONSABILITĄ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO))
((TITOLO IX-BIS)) - ((ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI))
TITOLO X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I - Della tutela dei minori
Art. 343. (Apertura della tutela).
Sezione I - Del giudice tutelare
Art. 344. (Funzioni del giudice tutelare).
Sezione II - Del tutore e del protutore
Art. 345. (Denunzie al giudice tutelare).
Art. 346. (Nomina del tutore e del protutore).
Art. 347((Tutela di pił fratelli.))
Art. 348. (Scelta del tutore).
Art. 349. (Giuramento del tutore).
Art. 350. (Incapacitą all'ufficio tutelare).
Art. 351. (Dispensa dall'ufficio tutelare).
Art. 352. (Dispensa su domanda).
Art. 353. (Domanda di dispensa).
Art. 354. (Tutela affidata a enti di assistenza)
Art. 355. (Protutore).
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'Art. 354.
Art. 356. (Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).
Sezione III - Dell'esercizio della tutela
Art. 357. (Funzioni del tutore).
Art. 358. (Doveri del minore).
Art. 359((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Art. 360. (Funzioni del protutore).
Art. 361. (Provvedimenti urgenti).
Art. 362. (Inventario).
Art. 363. (Formazione dell'inventario).
Art. 364. (Contenuto dell'inventario).
Art. 365. (Inventario di aziende).
Art. 366. (Beni amministrati da curatore speciale)
Art. 367. (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore)
Art. 368. (Omissione della dichiarazione).
Art. 369. (Deposito di titoli e valori).
Art. 370. (Amministrazione prima dell'inventario)
Art. 371. (Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione)
Art. 372. (Investimento di capitali).
Art. 373. (Titoli al portatore).
Art. 374. (Autorizzazione del giudice tutelare)
Art. 375. (Autorizzazione del tribunale).
Art. 376. (Vendita di beni).
Art. 377. (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Art. 378. (Atti vietati al tutore e al protutore)
Art. 379. (Gratuitą della tutela).
Art. 380. (Contabilitą dell'amministrazione).
Art. 381 (Cauzione)
Art. 382. (Responsabilitą del tutore e del protutore)
Sezione IV - Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383. (Esonero dall'ufficio)
Art. 384. (Rimozione e sospensione del tutore)
Sezione V - Del rendimento del conto finale
Art. 385. (Conto finale).
Art. 386. (Approvazione del conto).
Art. 387. (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)
Art. 388. (Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto).
Art. 389 (Registro delle tutele).
CAPO II - Dell'emancipazione
Art. 390. (Emancipazione di diritto).
Art. 391((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
Art. 392(( (Curatore dell'emancipato).))
Art. 393. (Incapacitą o rimozione del curatore)
Art. 394. (Capacitą dell'emancipato).
Art. 395. (Rifiuto del consenso da parte del curatore)
Art. 396. (Inosservanza delle precedenti norme)
Art. 397. (Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale).
Art. 398((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
Art. 399((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39))
TITOLO XI - ((DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO))
TITOLO XII - ((Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia))
TITOLO XIII- DEGLI ALIMENTI
TITOLO XIV - DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
TUTTI GLI ARTICOLI