EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA’

La legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia (1898) degli operai parlava semplicemente di "invalidità" senza definirne la nozione.

Legge germanica del 1889, art. 1255, 2° comma: "E' invalido colui che non è più in condizione, con una attività che corrisponde alle sue forze ed alla sua capacità e che possa essergli richiesta con una equa valutazione della sua cultura e del suo precedente mestiere, di guadagnare 1/3 di ciò che possono guadagnare, nello stesso luogo, le persone sane di corpo e di mente della stessa condizione e di simile cultura".

Legge 21/4/19, n. 603: si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Legge 17/4/25, n. 473: è da considerare invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, per effetto di una menomazione della sua capacità di lavoro, sia ridotta - nel proprio mestiere o in qualsiasi altra occupazione confacente alle attitudini o abitudini di lui- a meno di un terzo del guadagno normale e abituale delle persone che esercitano, nella località di dimora dell'assicurato, lo stesso mestiere che l'assicurato esercitava quando divenne invalido...

Legge 4/10/1935, n. 1827: si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotto in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.

Legge 14/4/1939, n. 636: è da considerare invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale se operaio, o a meno della metà, se impiegato.

Sentenza 160/71 della Corte Costituzionale: è dichiarata illegittima la discriminazione fra operai ed impiegati, per entrambi il limite pensionabile viene portato a "meno della metà".

Sentenza 2132/71 della Corte di Cassazione: "In tema di condizioni per la concessione della pensione di invalidità, occorre distinguere la capacità di lavoro e la capacità di guadagno; dovendo quest'ultima essere valutata di volta in volta in relazione alle generiche attitudini individuali dell'assicurato, l'indagine ai fini della concessione della pensione, non può limitarsi ad accertare la diminuzione della capacità lavorativa, ma deve avere riguardo a tutti gli elementi estrinseci dati dalle condizioni ambientali ed economico-sociali, nonchè dalle concrete possibilità di impiego offerte dal mercato, anche in rapporto alla concretezza che, in correlazione alle infermità del soggetto, possa limitare od escludere l'effettiva possibilità di collocamento e la proficua utilizzazione delle residue energie di lavoro".

Legge 3/6/75, n. 160: si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotto in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

Legge 12/6/84, n. 222: il rischio assicurativo viene duplicato, le rendite previste sono l'assegno d'invalidità e la pensione d'inabilità.

Art. 1:

· si considera invalido ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità ... l'assicurato la cui

· capacità di lavoro,

· in occupazioni confacenti alle sue attitudini,

· sia ridotta in modo permanente

· a causa di infermità o difetto fisico o mentale

· a meno di un terzo.

Art. 2:

· si considera inabile ai fini del conseguimento del diritto a pensione ... l'assicurato o il titolare di assegno d'invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale,

· a causa di infermità o difetto fisico o mentale,

· si trovi

· nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere

· qualsiasi attività lavorativa.

 

INVALIDITA’ INTERNAZIONALE

PAESE

CAPACITA' DI

 

 

 

 

 

GUADAGNO

LAVORO

> 1/3

>1/2

>2/3

100

 

AUSTRIA

* operai

* impiegati

 

*

 

 

 

BELGIO

*

 

 

 

*

 

 

DANIMARCA

 

*

 

*

*

*

 

FRANCIA

*

 

 

 

*

*

 

GERMANIA

*

 

 

* sp.

 

* g.

 

GRECIA

*

 

*

*

*

*

 

IRLANDA

 

*

 

 

*

 

 

LUSSEMBURGO

operai

impiegati

 

 

 

*

*

 

OLANDA

*

progressiv.

>15%

 

>85%

 

 

PORTOGALLO

*

 

 

 

*

 

 

G. B.

 

*

 

 

 

*

 

SPAGNA

 

*

 

 

*

*

 

ARGENTINA

 

*

 

 

 

*

AUSTRALIA

 

*

 

 

85%

 

CANADA

 

*

 

 

 

*

CAPO VERDE

*

 

 

 

*

 

CINA POPOL.

 

*

 

 

 

*

GIAPPONE

 

*

 

 

*

*

QUEBEC

 

*

 

 

 

*

RSFSR (ex URSS)

 

*

 

*

*

*

SVEZIA

 

*

 

*

 

 

SVIZZERA

*

 

 

*

*

 

URUGUAY

*

 

 

 

 

*

U.S.A.

*

 

 

 

 

*

sp = specifica

g. = generica

Per alcuni Paesi vi sono prestazioni progressivamente crescenti da un limite prefissato. Talvolta la normativa legislativa non permette un chiaro riferimento alla capacità di lavoro o di guadagno (U.S.A) o alla perdita totale delle stesse.

 

USURA

DEFINIZIONE

L’usura viene definita dai più comuni dizionari della lingua italiana (Zingarelli, Devoto-oli, ecc.) come logoramento, degradazione funzionale, deterioramento conseguente ad uso protratto di materiali, oggetti, utensili, parti meccaniche.

Etimologicamente, secondo il Cortellazzo, Zolli, usura è un termine adiperato fin dal 1530 in Francia (usure da user) con il significato di "consumare, logorare".

Anche noti medici-legali si sono rifatti a questa terminologia lessicale: per gabrielli usura è "consumo, logorio, logoramento"; per Palazzi è invece "consumo di organi di una macchina per il lungo uso".

L’obiettivo è capire come si arriva all’usura lavorativa, come viene considerata tale nozione dalla giurisprudenza e dalla legislazione vigente ed in quale momento dell’iter valutativo medico-legale previdenziale viene utilizzata.

CAPACITA’ DI LAVORO

Fin dagli anni cinquanta, il Gerin propose una "scala della qualità" tuttora apprezzata dai medici legali. In essa la capacità di lavoro viene considerata come un attributo dell’individuo basata essenzialmente sui seguenti fondamenti:

1 - la validità, intesa come integrità ed efficienza psico-fisica dell’uomo;

2 - l’attitudine, cioè la naturale propensione dell’individuo a svolgere un’attività lavorativa;

3 - la formazione teorico-pratica, altrimenti detta preparazione.

Quindi, secondo il Gerin, la capacità di lavoro si fonda su tre componenti (biologico, attitudinale e culturale), tutti però attinenti la sfera "uomo" nella sua peculiare globalità a prescindere dagli scenari di mercato più o meno variegati.

L’attitudine, già trattata nell’argomento sulle "Attività confacenti", significa , secondo il dizionario Devoto-Oli "disposizione innata per certe attività, anche in quanto oggetto di valutazione ai fini dell’orientamento professionale".

Il termine ha però assunto un significato tecnico che si differenzia in modo significativo sia dal concetto del Gerin che dalla nozione lessicale oltre che dall’ambito assicurativo al quale si riferisce.

Per l’INAIL il concetto di "attitudine" deve essere interpretata come "capacità generica", per l’INPS "attitudine" raccoglie nella stessa nozione sia la predisposizione innata, sia la preparazione tecnico/culturale.

Così l’attitudine dipende dal sesso, dalla costituzione psico-fisica, dall’età, ma anche dalla formazione scolastica, dalla qualificazione professionale e dalle precedenti esperienze lavorative. La capacità di lavoro, quindi, secondo alcuni autori (Martini, Di Nardo) è costituita dalla diade VALIDITA’ + ATTITUDINE.

D’altra parte in una popolazione di analfabeti è difficile individuare "attitudini" a lavori intellettuali che si possono manifestare solo con la formazione scolastica. Oppure soggetti che avevano intrapreso una determinata attività lavorativa con piena soddisfazione, possono essere costretti, vuoi per patologie intercorrenti, vuoi per motivi extrabiologici, ad una riqualificazione professionale che svela attitudini lavorative affatto diverse da quelle iniziali..

Se si rapporta la validità e l’attitudine di un singolo soggetto al rischio lavorativo si può stabilire l’idoneità del soggetto a quello specifico lavoro. Tante idoneità lavorative verranno a costituire la capacità di lavoro in attività confacenti.

L’esperienza acquisita in attività per le quali si ha particolari attitudini permette di conseguire un’abilità professionale che, con la validità, costituisce la capacità di lavoro in attività specifiche.

Pertanto la validità è definita solo da fattori intrinseci, mentre l’idoneità, la capacità e l’abilità anche da fattori estrinseci.

LA TUTELA DELLA SALUTE IN ITALIA

Prima di introdurre il concetto di usura lavorativa è bene considerare la tutela della salute.

La tutela della salute del cittadino è sempre stata alla base degli interessi costituzionali dello Stato Italiano, in accordo anche con le molteplici Carte di Diritto Internazionale stilate dai più diversificati Organismi costituitisi nel mondo in difesa del valore "uomo".

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, in cui il bene "salute" costituisce un diritto inviolabile ed indisponibile dell’uomo e dall’uomo.

Numerosi articoli dell’Ordinamento giuridico italiano ribadiscono questa garanzia di tutela per il cittadino e per il lavoratore come garanzia di progresso per la collettività riunita in consorzio civile: artt. 2-32-36-38 della Costituzione e numerosi altri del Codice Penale e Civile che considerano i delitti contro la vita e la salute.

Anche numerose leggi, in ottemperanza ai succitati dettami, si sono occupati del diritto di ciascun cittadino a non derivare dal proprio lavoro un nocumento, al punto che oggi si parla più di "salute del lavoro" che di "medicina del lavoro".

La sensibilità del legislatore all’intera problematica si espresse già nel secolo scorso con L. 80/1898, quando fu introdotta la prima assicurazione antinfortunistica obbligatoria per le attività di maggiore pericolosità, approdata dopo numerosi successivi miglioramenti alla formulazione del Testo Unico n° 1124/1965, dove sono previsti e garantiti sia gli infortuni, che le malattia professionali, elencate in apposite tabelle (con la Sentenza n° 179/88 della Corte Costituzionale è stato introdotto il "sistema misto", con riconoscimento, ma con onere di prova a carico del lavoratore, anche di malattie non tabellate).

L’art. 9 della L. 300/70, nota come Statuto dei lavoratori, recita testualmente: "I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Nella L. 833/78, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, numerosi articoli richiamano i principi costituzionali e sanciscono gli obiettivi per la salvaguardia normativa della salute, dignità e libertà dell’uomo sia come cittadino che come lavoratore: art. 1 - commi 1,2,3,4; art. 2 - commi 1 sub 2) e 5), 2 sub b), h); art. 4 - comma 1 sub 1), 2), 3); artt. 14, 23, 24.

Numerose altre leggi, decreti e norme sono state successivamente emanate ad ulteriore garanzia di una sempre maggiore attenzione per salubrità del lavoro e per la protezione dei più deboli, ad es. D.M. Min. San. 02/03/87, L. 104/92, L. 421/92, L. 271/93, D.Lgs. 374/93.

INCIDENZA DEL LAVORO SUL BENE SALUTE

Le radicali innovazioni, in tema di prevenzione e di tipologia lavorativa, introdotte dalla tecnologia avanzata dei nostri giorni hanno reso possibili sostanziali trasformazioni nell’approccio al lavoratore ed alla patologia lavorativa.

Il rischio lavorativo, inteso come possibilità che un lavoro sia morbigeno, oggi è in costante modificazione nel tipo e nell’intensità: infatti se da un lato alcune forme morbose non si ritrovano più, dall’altro ne emergono di nuove mai descritte prima. Queste entità cliniche sono sempre meno legate ad un mero concetto ergonomico del lavoro e, viceversa, sempre più rapportate ad un processo evolutivo tecnologico i cui principali elementi sono rappresentati da:

1) parcellizzazione delle noxe: varie sostanze, tra loro moscelate, seppure singolarmente al di sotto dei relativi TLV, possono agire in sinergia nel determinismo patogenetico.

2) maggiore incidenza dello stress psichico (carico "mentale"), rispetto a quello organico-energetico o ambientale.

3) rischio, inteso come variabile funzione del microambiente lavorativo, in continuo scambio dinamico con quello funzione del macroambiente extralavorativo.

La patologia da lavoro, dunque, un tempo era legata alla nocività o alla pericolosità del lavoro medesimo, il quadro clinico correlato era prevalentemente quello dell’acuzie, il cui nesso di causalità con l’esposizione professionale risultava chiaramente identificabile. Sottrarre il soggetto all’ambiente lavorativo, significava spesso permettere la remissione clinica della sua malattia.

Al contrario, l’attuale patologia assume un andamento cronico, ad insorgenza subdola scarsamente inquadrabile e spesso paucisintomatica ed è diventato difficile sceverarla da quanto è dovuto alla sfera extralavorativa.

Nel determinismo del danno e dell’usura da lavoro è dunque problematico stabilire con precisione gli ambiti di pertinenza: alcuni illustri studiosi di questa branca particolare della medicina hanno proposto dei protocolli d’indagine con studi prospettico-longitudinali che permettano proiezioni attuariali nella previsione del danno da lavoro.

Dall’interazione fra gli effetti dell’ambiente di lavoro o della lavorazione con gli agenti morbosi extralavorativi si determinano le malattie del lavoro in altre parole dall’incontro del complesso di infermità del lavoratore e dalla faticosità del lavoro si viene a stabilire l’usura.

Se si considera un soggetto completamente valido la sua idoneità lavorativa sarà limitata solo dall’attitudine. Esistono attività con:

1) particolare impegno psico-fisico;

2) alto rischio intrinseco.

3) medio impegno psico-fisico e basso rischio (la maggioranza).

Le attività di cui ai punti 1) e 2) sono elencate nella Tabella A del D.Lgs. 374/93, per chi le esercita è prevista una riduzione dell’età pensionabile di due mesi all’anno fino ad un massimo di cinque anni nella vita lavorativa.

Se il soggetto è ipovalido la sua idoneità è limitata sia dall’attitudine che dalla menomazione. L’attività lavorativa ha tre possibili interferenze con tale menomazione:

1) è indifferente o compatibile, non si produce un danno da lavoro e questo risulta confacente;

2) può essere concausa di lesione con modalità lenta, per cui il lavoro è usurante, o con modalità rapida, per cui il lavoro è controindicato;

3) può essere concausa di infortunio che coinvolga il lavoratore o terzi, con aggravamento del rischio intrinseco, per cui il lavoro è pericoloso.

SOGGETTO TOTALMENTE VALIDO

L’IDONEITÁ É LIMITATA DALL’ATTITUDINE ATTIVITÁ CON:

1) PARTICOLARE IMPEGNO PSICO-FISICO

2) ALTO RISCHIO INTRINSECO

ATTIVITÁ’ LAVORATIVE PARTICOLARMENTE USURANTI SECONDO

D. LGS. 374/1993

TABELLA A

RIDUZIONE DELL’ETÁ PENSIONABILE DI DUE MESI/ANNO

3) MEDIO IMPEGNO PSICO-FISICO, BASSO RISCHIO

SOGGETTO IPOVALIDO

L’IDONEITÁ É LIMITATA DALL'ATTITUDINE E DALLE RESIDUE CAPACITÁ

ATTIVITÁ LAVOR.

DANNO DA LAVORO

LAVORO

1) INDIFFERENTE O COMPATIBILE CON LA MANOMAZIONE

ASSENTE

CONFACENTE

2) CONCAUSA DI AGGRAVAMENTO DELLA MENOMAZIONE

a) LENTO Þ

b) RAPIDO Þ

  1. USURANTE

 

b) CONTROINDICATO

3) CONCAUSA DI INFORTUNIO PER SE' O PER GLI ALTRI

RISCHIO AGGRAVATO

PERICOLOSO

 

L’andamento del rapporto fra danno organo-funzionale ed incapacità lavorativa a parità di carico (luc. 35 bis, grafico superiore) dà origine ad una curva sinusoidale, dove, in una prima fase corrispondente alle micropermanenti, al danno organo-funzionale non corrisponde una incapacità lavorativa, successivamente si stabilisce un rapporto di proporzionalità diretta, quindi, nell’ultima fase, all’aumento percentuale del danno organo-funzionale fino al 100%, non corrisponde l’annullamento della capacità lavorativa, in quanto, in virtù dell’inesauribilità della validità umana, residua sempre un cascame lavorativo.

Il rapporto fra usura e carico lavorativo, a parità di danno organo-funzionale, mostra che all’aumento del carico aumenta l’usura anche nelle attività confacenti: è questa l’usura fisiologica di ogni lavoro. Aumentando progressivamente il carico, l’usura assume un andamento parabolico e diviene eccessiva per le capacità di recupero dell’organismo ed il lavoro diventa francamente usurante, poi controindicato e pericoloso.

In passato era considerato a sè il lavoro penoso, quando produceva una sofferenza psichica o fisica, la dottrina e la giurisprudenza l’hanno assimilato al lavoro usurante.

L’usura nella sua accezione medico-legale, nasce nel nostro ordinamento giuridico e normativo come esigenza dottrinaria di salvaguardare alcune situazioni particolarmente impegnative legate all’impiego dell’uomo nel mondo del lavoro.

Non si fa riferimento a questo termine nè nella Costituzione, nè nei quattro Codici e neppure nelle Carte di Diritto Internazionale, tuttavia si ricava indirettamente dalle norme predisposte dall’Assemblea costituente prima e dal legislatore poi per tutelare la salute del cittadino e del lavoratore, intesa non soltanto come assenza di malattia, ma come piena espansione del proprio potenziale umano (v. def. dell’O.M.S.).

In ottemperanza a questo irrinunciabile principio alla base di qualsiasi forma di civiltà, la cultura medico-legale ha voluto teorizzare il modo di far salve in ambito previdenziale quelle situazioni in cui, con ogni ragionevole certezza, il lavoro poteva determinare un abnorme aggravamento della patologia di base, oppure una precoce senescenza dell’individuo, arrecandogli cosi un apprezzabile danno alla salute .

L’usura quindi, determinando un consumo, un logorio degli organi finisce per produrre un danno all’organismo del lavoratore.

 

IL DANNO

Secondo il Gerin, il "danno" è una "modificazione pregiudizievole del modo di essere di una persona"; secondo il Puccini, si tratta di una "modificazione peggiorativa del modo di essere di una persona, considerata come entità somato-psichica".

Il danno diventa rilevante solo quando produce effetti giuridici qualificati.

Ai fini medico-legali, il danno si presenta articolato in due momenti fondamentali:

1) il danno evento, che rappresenta l’ambito di più stretta pertinenza medica, contemplando la compromissione sia dell’integrità fisica, che dell’efficienza somato-psichica (danno biologico, danno alla salute);

2) il danno conseguenza che, invece, consegue all’alterazione del bene salute, rappresentandone il riflesso economico negativo.

Il danno può essere inoltre definitivo o stabilizzato, oppure evolutivo, cioè tendente al peggioramento o al miglioramento, e viene classificato secondo una corrente nomenclatura in:

a) danno attuale o presente, quando danno biologico e giuridico sono contemporanei;

b) danno potenziale o dissociato, quando danno biologico e giuridico, o danno evento e danno conseguenza si presentano in tempi diversi (è il caso dei soggetti minori);

c) danno futuro o di previsione, è legato ad un peggioramento non ancora realizzato, ma che si può prevedere con ragionevole certezza;

d) danno aleatorio o eventuale, quando si può solo ipotizzare e la sua possibilità di realizzarsi è paragonabile a quella di non realizzarsi.

Nelle trattazioni medico-legali si usano i termini di certezza, probabilità e possibilità dando loro un significato di gradualità nel verificarsi di un dato fenomeno biologico. Pertanto certezza non esprime un concetto matematico assoluto, ma solo la ragionevole probabilità approssimata al 100% che l’evento considerato si verifichi; probabile, invece, è un fenomeno che si verifica in una percentuale di volte inferiore (60-80% dei casi); possibile è infine quell’evento che a volte può realizzarsi, ma più sporadicamente o solo in via ipotetica, per cui, bilanciandosi i dati certi con quelli dubbiosi, il fatto non è produttore di effetti giuridici.

Il medico-legale deve rispondere al quesito del giudice, dell’ente assicuratore o di altraparte interessata esprimendo un GIUDIZIO MEDICO-LEGALE, che in base alle indagini eseguite, alla obiettività accertata ed alle conoscenze scientifiche del momento, dovrà essere di certezza o di probabilità per avere valore probante.

GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

E’ la risposta al quesito dell'ente assicuratore o di altra parte interessata. Le conclusioni peritali hanno un valore generico di prova, ossia di mezzo utile per la decisione del giudice, quando l'interpretazione critica dei fatti venga motivata con argomenti plausibili, osservando un'obiettività di giudizio, ed un collegamento logico dei fatti medici con i rapporti giuridici che si devono dimostrare.

Giudizio di certezza e giudizio di esclusione: vi è una sicurezza del 90-100% nell'affermare o negare il rapporto giuridico.

Entrambi i giudizi sono fondati su prove:

a) complete, perchè sono state eseguite tutte le indagini del caso;

c) dirette, ovvero constate in corso di perizia;

b) attuali, perchè i fenomeni sono ancora in atto;

d) obiettive, ovvero accertate mediante gli organi di senso

Giudizio di probabilità: i reperti sono significativi, pur lasciando sussistere un margine ragionevole di dubbio; la sicurezza è del 60-80% ed ha ancora valore probante.

Il giudizio è fondato su prove:

a) incomplete, perchè non sono state eseguite tutte le indagini (negato consenso del periziando, ad esempio);

c) coordinate, ovvero dedotte da fenomeni diversi;

b) indirette, ovvero storiche (testimoniali o documentali);

d) presunte, in base alle norme vigenti ed alle conoscenze scientifiche del momento

Giudizio di possibilità: i dati sono troppo incerti e vi è equidistanza, 50%, fra la negazione e l'affermazione, ed è privo di efficacia dimostrativa.

Le prove sono:

a) anamnestiche, ovvero i fenomeni si sono già dissolti e non sono disponibili elementi documentali;

b) soggettive, legate all'esperienza personale, all'interpretazione dottrinaria, all'analogia.

Nelle sentenze il concetto di usura e di lavoro usurante è stato alla base delle motivazioni addotte; il riferimento di certezza o probabilità del danno è sempre esplicitamente previsto: mai nella formulazione del giudizio di diminuita capacità di guadagno e/o di lavoro si invoca la mera "possibilità" di usura.

Le ultime sentenze si riferiscono alla valutazione della capacità di lavoro ex lege 222/84, mentre tutte le altre fanno riferimento alla capacità di guadagno.

USURA - DANNO FUTURO O DANNO ATTUALE ?

La sentenza n. 2511/93 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, riaffermando quanto già espresso dalla Suprema Corte in precedenti pronunzie, ha ribadito che quando si inserisca nella valutazione medico-legale il concetto di usura, in realtà, pur andando a considerare un danno che biologicamente si colloca in un futuro più o meno prossimo, si esprime una valutazione di danno che riveste caratteri di attualità nei suoi effetti giuridici comportando una diminuzione della "capacità" del soggetto cronologicamente fissata al momento del giudizio medico-legale.

In altre parole, quello che si verifica è la trasformazione di un danno di previsione (alla salute) in un danno (giuridico) attuale per ciò che attiene gli effetti immediati.

Nella fattispecie della sentenza richiamata, si trattava di una assicurata mastectomizzata per carcinoma che, avendo continuato a lavorare e in assenza di uletriori manifestazioni ripetitive della patologia di base, non era stata riconosciuta invalida; tale decisione è stata cassata dalla Corte Suprema, proprio sul rilievo dell’omessa considerazione della necessità di rigoroso riposo fisico.

Queste tendenze giudiziali, ancorchè non facciano giurisprudenza perchè non a Sezioni riunite, devono essere ben presenti, per trarre le conseguenziali riserve nell’uso del concetto di usura in materia previdenziale.

Infatti anche se la Magistratura può esprimersi contrastando il giudizio medico-legale di base, è d’obbligo per il medico dell’Istituto impiegare tutta la dovuta, accorta e prudente coscienziosità metodologica, propria della nostra disciplina.

QUANDO IL MEDICO I.N.P.S. APPLICA IL CONCETTO DI USURA

Il concetto di usura entra , in modo conscio o inconscio, in ogni momento valutativo dell’invalidità pensionabile, così come il riferimento alle attività confacenti.

Il rischio tutelato all’art. 1 della legge 222/84 è la perdita dei 2/3 della capacità lavorativa, ma non è altrimenti specificato in base a quale metro si deve misurare la capacità lavorativa per stabilirne la perdita dei 2/3.

Si possono usare indici tabellari dell’invalidità civile, dell’INAIL, quelli morfo funzionali (p. es. American Medical Association: "Guides to the evaluation of permanent impairment". 2nd Edition, A.M.A., Chicago, 1984; Diamant Berger O., Fournier C., Loeb R., Muller P., Nicourt B., Roche L., Rousseau C.: "Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun". Concours Medical, suppl. 25 del 19 giugno 1982, nella traduzione a cura di Canepa G., Filauro F., Lomi A., Giaretti R. in "La valutazione tabellare dell'invalidità in responsabilità civile", Giuffrè Ed., Milano, 1986; Mellenec L.: "Barème international des invalidités post-traumatiques". Masson, Paris, 1983), ecc., ma nessuno può indicare con certezza il limite dei 2/3, perchè la correlazione menomazione/attività confacenti ha una variabilità talmente elevata da rendere ogni caso una fattispecie a sè stante.

E’ il concetto di usura che aiuta a stabilire il limite invalidante:

1) per chi non lavora, il confronto fra il costo energetico o il carico lavorativo delle eventuali attività confacenti alle sue attitudini con la sua menomazione può portare ad un giudizio di probabile usura o addirittura di controindicazione e quindi di invalidità;

2) a maggior ragione per chi lavora, escludere o affermare un giudizio di usura rappresenta un momento fondamentale per la reiezione della domanda o il riconoscimento dell’invalidità.

Se da un lato non si deve ricordare che la tecnologia applicata al lavoro ha ridotto e continua a ridurre l’impegno fisico richiesto (non sempre quello psichico), dall’altro non si può dimenticare che le prestazioni economiche erogate dall’Istituto si dimostrano spesso insufficienti alle esigenze dell’assicurato e della sua famiglia.

E’ riportato il costo energetico per varie attività lavorative e ricreative espresso in Kcal/m’, ml O2/Kg/m’ ed in Mets (moltiplicando i Mets x 20 si ha il valore espresso in Watts).

COSTO ENERGETICO DI ALCUNE ATTIVITA’ (per soggetto di 70 Kg)

Kcal/m’

mlO2/Kg/m’

Mets

ATTIVITA’ LAVORATIVE

ATTIVITA’ RICREATIVE

2-2,5

4-7

1,5-2

Lavorare a tavolino (bancario).

Guidare l’auto (autista).

Dattilografare

Lavorare come operatore macchine o computer

Stare in piedi.

Camminare a 1,6 Km/h.

Guidare la motocicletta.

Giocare a carte.

Cucire, lavorare a maglia.

2,5-4

7-11

2-3

Riparare auto, radio, TV.

Fare il custode.

Lavorare in ufficio.

Commerciare (barista).

Fare lavori domestici.

Guidare una falciatrice meccanica.

Camminare in piano a 3 Km/h.

Padalere in piano a 8 Km./h.

Giocare a biliardo, a golf.

Fare canottaggio. equtazione.

Suonare il piano o altri strum.

Tirare al piattello.

4-5

11-14

3-4

Deporre mattoni (muratore).

Fare intonaci.

Spingere una carriola di Kg.45.

Montare macchine.

Guidare un camion con rimorchio.

Fare il saldatore.

Pulire finestre.

Camminare a 4 Km./h.

Fare del ciclismo a 10 Km./h.

Giocare a tennis (non comp.)

Giocare a golf.

Fare dell’equitazione (trotto)

Navigare con piccola imbarcaz.

5-6

14-18

4-5

Imbiancare pareti e soffitti.

Fare il tappezziere.

Fare della carpenteria leggera.

Fare l’operaio o il manovale edile.

Estirpare erbacce.

Rastrellare foglie.

Camminare a 5 Km./h.

Fare del ciclismo (12-13 Km./h)

Giocare a tennis da tavolo.

Danzare, fare ginnastica.

Giocare a tennis (doppio).

6-7

18-21

5-6

Fare del giardinaggio.

Spalare terra lentamente.

Vangare.

Zappare.

Camminare a 6,5 Km/h.

Fare del ciclismo a 16 Km./h.

Cavalcare.

Pescare (camminado a guado c.)

Pattinare sul ghiaccio o pista.

7-8

21-25

6-7

Spalare 4,5 Kg di terra / 10 sec..

Spaccare la legna.

Spalare la neve.

Camminare a 7 Km./h.

Fare del ciclismo a 17,7 Km./h.

Fare del tennis

Falciare erba a mano.

fare dello sci in discesa e acq.

8-10

25-28

7-8

Scavare un fossato a mano.

Segare legna.

Portare 36 Kg sulle braccia.

Portare 50 Kg sul dorso.

Salire scala a pioli con carico fino a 20 Kg.

Correre a 8 Km./h.

Fare del ciclismo a 19,3 Km/h.

Cavalcare (galoppo)

Sciare in discesa velocem.

Fare del basket, dell’okey sul gh.

Fare del canottaggio a 8 Km./h

Calciare.

10-11

28-32

8-9

Spalare 5-6 Kg di terra / 10 sec.

Tagliare legna con l’ascia.

Tirare o spingere vagoncini con forza pari a 15-20 Kg.

Correre a 8,9 Km./h

Fare del ciclismo a 20,9 Km/h

Fare dello sci di fondo.

Giocare a pallanuoto.

Fare della scherma.

>11

>32

>10

Spalare 7-8 Kg. di terra / 10 sec.

Portare 75 Kg sul dorso.

Portare 20 Kg in salita > 15%

Camminare in salita > 25%.

Correre a:

9,6 km/h = 10 Mets

16 Km./h =17 Mets

Fare dello sci di fondo.

La scheda può risultare utile per verificare la compatibilità di tali attività con patologie respiratorie o cardiache: non sono usuranti quelle attività che richiedono non più del 50-60% del massimo sforzo.

Colombini e coll., utilizzando 4 livelli di esposizione al rischio per il rachide, mediante altrattante classi lavorative, hanno stabilito alcuni criteri per l’idoneità a lavoro specifico.

I. Lavoro di tipo amministrativo in cui l'impiegato è seduto ad una scrivania.

II. Lavoro fisico leggero: controllori, supervisori, lavori di assemblaggio leggero al banco, commessi, venditori. Il lavoro è abbastanza attivo, con solo una breve parte ad un banco o ad una scrivania. Comporta occasionali sollevamenti leggeri; richiede invece di camminare, qualche flessione, inchinarsi, inginocchiarsi.

III. Lavoro con attività fisica moderata come quello degli artigiani o degli operatori di molte fabbriche. Si svolge in piedi per la maggior parte del tempo e comporta frequenti flessioni, torsioni, posizioni in ginocchio, occasionali sollevamenti di oggetti di 25 Kg, frequenti sollevamenti di 5-12 Kg.

IV. Lavoro con attività fisica pesante e stress per la schiena: comprende addetti all'edilizia, fonditori. Richiede frequenti sollevamenti di pesi superiori ai 25 Kg associati a flessioni e torsioni del tronco.

 

 Patologia

classi lavorative consentite

 

I

II

III

IV

1. Scoliosi lieve

*

*

*

*

2. lieve aumento o decremento della lordosi lomb.

*

*

*

*

3. Moderato aumento dell'angolo sacroiliaco

*

*

*

 

4. Restringimento L5-S1

*

*

*

 

5. Spina bifida occulta sacrale

*

*

*

*

6. Sacralizzazioni complete e simmetriche

*

*

*

*

7. Ernie di Schmorl locate centralmente

*

*

*

*

8. Laminectomie

*

*

 

 

9. Marcata scoliosi con rotazione vertebrale

*

*

 

 

10. Lordosi lombare appiattita o cifotizzata

*

*

 

 

11. Marcato aumento della lordosi lombare associata ad aumento dell'angolo lombosacrale

*

*

*

 

12. Marcato restringimento L5-S1

*

*

 

 

13. Vertebre di transizione:

- parziale fusione L5-S1

- emisacralizzazione completa

- artic. del proc. trasverso col sacro asimmetrica

*

*

*

*

*

*

 

 

14. Spina bifida occulta che include i segmenti lombari

*

*

*

 

15. Artrosi avanzata di ogni tipo

*

 

 

 

16. Artrosi avanzata rispetto all'età del soggetto

*

*

 

 

17. Deformazioni spinali dovute a vecchie fratture vertebrali

*

*

*

 

18. Spondilolistesi e spondilolisi

*

*

 

 

19. Marcata variazione delle strutture delle faccette articolari

*

*

 

 

20. Ernie di Schmorl eccentriche o associate ad irregolarità delle cartilagini limitanti

*

*

*

 

Critei per l'uso della diagnostica radiologica della colonna vertebrale ai fini della idoneità al lavoro specifico classificato in 4 livelli di esposizione al rischio per il rachide (sontesi da radiation Committee 1964).

COLOMBINI E COLLABORATORI.

Esistono condizioni lavorative a "rischio" per il rachide in base alla necessità di sollevare e spostare pesi, mantenere posture fisse, essere sottoposti a vibrazioni oppure assumere atteggiamenti o posizioni coatte, non fisiologiche.

   

Trasferimento manuale di pesiAddetti a carico e scarico di merci.

Manovali

Minatori e cavatori

Contadini e allevatori

Taglialegna

Operatori ecologici

Necrofori

Infermieri

Fisioterapisti

Maestre d'asilo

Parrucchieri

Commessi

Addetti a catena di montaggio, assemblaggio, confezionamenti

Dentisti

Chirurghi

Dattilografi

Videoterminalisti

Addetti al microscopio

Cassieri

Sarti (cucito a macchina)

Catena di montaggio confezioni, microassemblaggi e microsaldature

Posture assise fisse con vibrazioni e scuotimenti

Posizioni coatte comunque incongrue

Autisti di

ruspe,

trattori,

gru,

autobus,

camion,

treni,

tram,

automobili,

moto.

Operazioni in ambienti ristretti confinati

Piastrellisti

Pavimentatori stradali

Idraulici

Meccanici di officina

Caricatori di carlinghe di aerei

Posatori e verniciatori di pali

Attacchini stradali

Orchestrali

La CEE ha emanato con la direttiva n. 269/90 uno schema per il calcolo del massimo peso sollevabile in base all’altezza da terra, alla dislocazione verticale ed orizzontale. Nella migliore delle condizioni non dovrebbero essere trattati manualmente pesi superiori a 25Kg.

Oltre alla posizione in senso verticale, anche la distanza dal corpo espone a maggior rischio il rachide sia in soggetti sani che con patologia di media e grave entità.

A

B

C

D

Altezza da terra

Fattore

Disloc. vertic. (cm)

Fattore

Distanza orizzont. (cm)

Fattore

N. sollev. minuto

Fattore

0

0,70

£ 25

1,00

15

1.00

0,2

1,00

25

0,80

30

0,96

20

0,75

1

0,91

50

0,90

40

0,89

25

0,60

4

0,62

75

1,00

50

0,88

30

0,50

6

0,67

100

0,90

70

0,91

40

0,37

10

0,50

127

0,80

180

0,75

50

0,30

12

0,16

150

0,70

200

0,74

65

0,23

 

non p.

175

0,60

 

 

80

0,19

 

 

 

ß

 

ß

 

ß

 

ß

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 25 =

 

 

 

Schema per il calcolo del massimo peso sollevabile tenuto conto dell’altezza da terra del peso all’inizio del sollevamento (A), della dislocazione verticale del peso (B), della distanza orizzontale del peso dal corpo (C), della frequenza dei sollevamenti (D).

La vista rappresenta uno degli elementi fondamentali della validità dell'uomo e costituisce spesso il fattore limitante per lo svolgimento delle attività lavorative.

Il visus professionale come classificato da De Gennaro (De Gennaro G., Bongiorno M.V.: "Ergo-Oftalmologia" - Florio Ed., Napoli, 1981), modificato da Pozone F., Martini M. e Fantinati S. (Patologia oculistica medico-legale" - Ed SBM, Noceto [Parma], 1987) ed ulteriormente semplificato ed aggiornato è riportato di seguito.

PROFESSIONI PER LE QUALI OCCORRE UN SENSO CROMATICO NORMALE

Agenti del traffico

Macchinisti

Agenti di P.S.

Marcatori a colore

Addetti ai trasporti

Marinai segnalatori

Addetti a industrie chimiche

Marinai specialisti

Autisti

Marmisti

Aviatori ed avieri

Orafi

Carrettisti

Pasticcieri

Ceramisti

Pavimentatori

Chimici

Piloti di aerei

Coloristi

Piloti di navi

Commessi di negozi di tessuti

Piallatori

Commessi di negozi di lana

Pittori

Commessi di negozi di pittura

Pollicultori

Conducenti in genere

Ricamatrici

Costruttori di giocattoli

Ritoccatori

Decoratori

Salumai

Disegnatori

Sarti

Ebanisti

Scultori

Falegnami

Segnalatori

Ferrovieri

Soffiatori di vetro

Fiorai

Soldati scelti

Floricoltori

Tapezzieri

Forestali

Tintori

Gioiellieri

Ufficiali

Imbianchini

Verniciatori

Intarsiatori

Vetrai

Manifattura della lana

Vigili

Manifattura dei tessuti

 

superiore a 10/10 in ogni occhio, senza correzione

(emmeTrope, > 20/10 O.O.)

Autisti di mezzi pubblici

Paracadutisti

Aviatori del ruolo naviganti

Piloti di aerei

Conducenti di locomotori

Segnalatori

Ferrovieri addetti al movimento

Sportivi (alcuni)

Conducenti di locomotive

Tecnici conducenti di treni rapidi

Guardiani di fari costieri

Tiratori scelti

Meccanici conducenti di locomotori

Tranvieri guidatori

Osservatori di aeroporti

Ufficiali dei ruoli di comando in

Osservatori di porti

marina ed aeronautica

Osservatori in genere

 

NORMALE = a 10/10 in ogni occhio

Senza correzione

Agenti di P.S.

Marinai

Muratori

   

Attrezzisti

Marittimi

Operatori radar

   

Calibristi

Minatori

Sportivi

   

Carpentieri

Modellisti

Tassisti

   

Conciatetti

Motocarristi

 

   

Fuochisti

Motoristi

 

   

Con correzione tollerabile

Accademisti

Ferrovieri, alcuni

Piallatori

   

Agenti del traffico

Finitori edili

Scambisti

   

Armatori

Macchinisti

Sportivi

   

Carabinieri

Meccanici di precisione

Tracciatori

   

Cementisti

Motociclisti

Trapanatori

   

Collaudatori

Orologiai

Ufficiali

   

Anche con correzione

Addetti al cinema

Geometri

Oculisti

   

Addetti al teatro

Gessaioli

Orafi

   

Agronomi

Gioiellieri

Ottici

   

Cesellatori

Guardafili

Periti

   

Chimici

Idraulici

Pittori

   

Conducenti

Incisori

Pressatori

   

Disegnatori

Ingegnieri

Ricamatrici

   

Ebanisti

Intarsiatori

Ritoccatori

   

Falegnami

Lamieristi

Saldatori

   

Filettatori

Laminatori

Sagomatori

   

Forestali

Linotipisti

Scultori

   

Fotografi

Manovratori

Tipografi

   

Fresatori

Meccanici

Trattoristi

   

Fuochisti

Montatori

Trebbiatori

   

Gassisti

Motoristi

 

   

INFERIORE a 10/10 (con correzione)

 

Discreto (7-8/10 bilateralmente)

Aggiustatori

Concertisti

Gruisti

Orciuolai

     

Autisti

Contabili

Impiegati

Parrucchieri

     

Barbieri

Custodi

Infermieri

Radiotelegrafisti

     

Calzolai

Deviatori

Lattonieri

Sorveglianti

     

Cassieri

Ferrovieri (uffici)

Meccanici

Stampatori

     

Ceramisti

Filatori

Modellisti

Zincografi

     

Sufficiente (6/10 bilateralmente, oppure 7/10 e 1/10)

Birrai

Falciatori

Orchestrali

Scrivani

     

Bobinatori

Fornaciai

Pellicciai

Sellai

     

Bottai

Fucinatori

Piumai

Segatori

     

Camiciai

Guantai

Postini

Spaccapietre

     

Carbonai

Mattonai

Radiotecnici

Tappezzieri

     

Cardatori

Modiste

Ribattitori

Telegrafisti

     

Cavatori

Mondariso

Rifinitori

Tessitori

     

Ceramisti

Montatori

Sarti

Tornitori

     

Dattilografi

Motoristi

Saponieri

Verniciatori

     

Elettricisti

Musicisti

Scalpellini

Vetrai

     

Elettrotecnici

Nichelatori

Stampatori

 

     

Meno sufficiente (5/10 bilateralmente oppure 6/10 e 1/10)

Bigliettai

Cartai

Fabbri

Profumieri

     

Boscaioli

Commessi

Fonditori

Macellai

     

Camerieri

Conciatori

Fornai

Negozianti

     

Cantonieri stradali

Corniciai

Gelatieri

Rilegatori

     

Carrozzieri

Cuochi

Lucidatori

Stuccatori

     

 

Insufficiente (4/10 bilateralmente, oppure 5/10 e 1/10)

Accordatori

Giornalai

Pasticcieri

Selciatori

     

Agricoltori

Imbianchini

Pastori

Soffiatori di vetro

     

Allevatori

Lavandai

Pavimentatori

Spazzini

     

Canestrai

Lucidatori

Pescatori

Stiratrici

     

Facchini

Manovali

Portieri

Videoterminalisti

     

Fattorini

Ombrellai

Scaricatori

Vinificatori

     

Ridotto (1-2/10)

Burrai

Fisioterapisti

Mugnai

Sarti

     

Contadini

Giardinieri

Pasticcieri

Stenodattilografi

     

Domestici

Imballatori

Rilegatori

Uscieri

     

Falegnami

Materassai

Salumai

 

     

Ridottissimo < 1/10

Dattilografia dettata

Insegnanti (alcuni)

Magliai

Telefonisti (alcuni)

     

Ciechi completi

Centralinisti

Canestrai

Massoterapisti

Musicisti (alcuni)

     

I requisiti per il rilascio della patente di guida secondo le normali categorie, sono definiti dal D. Lgs. 285/92 e successivo regolamento di attuazione D. Lgs. 495/92.

IDONEITA' VISIVA ALLA GUIDA

La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autiveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciacsuna delle precedenti categorie; autoarticolati ed autosnodati destinati al trasporto di persone, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

Per il conseguimento della patente di guida per tutte le categorie sono richiesti:

campo visivo normale; senso cromatico sufficiente; visione notturna sufficiente; visione binoculare.

Categoria

Visus complessivo

Visus minimo in O

Differ. diottrica massima

A e B

10/10

2/10 con correzione

3 D sferiche

C, D ed E

14/10

5/10 con correzione

e

1/10 senza correz.

3 D sferiche