CONCETTI DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
INTRODUZIONE
Art. 4 della Costituzione. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. ...
Art. 38 della Costituzione. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato.
Oltre al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico attuando prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie tramite l’estensione dell’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, lo Stato si pone l’obbligo di garantire un adeguato benessere socio-economico mediante interventi erogati per sostituire, integrare o ripristinare la capacità economica di ciascuno, attivando gli istituti di assistenza e previdenza sociale.
1) Assistenza sociale.
Consiste in prestazioni di vario genere indirizzate al sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che si trovi in uno stato di bisogno.
Essa viene attuata direttamente dagli organi di pubblica amministrazione e attinge i propri mezzi dal finanziamento pubblico (imposte fiscali), in ciò differenziandosi da tutte le altre istituzioni private di assistenza e di beneficenza, con le quali condivide lo spirito di solidarietà umana e dalla previdenza sociale, alimentata in buona parte dai contributi dei lavoratori.
Alcune prestazioni di assistenza sociale sono incompatibili con prestazioni di previdenza sociale, altre sono cumulabili con esse.
Tipici interventi di assistenza sociale sono l’assegno, la pensione o l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti oppure la pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni.
2) Previdenza sociale.
Si tratta di uno strumento di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti esposti ed economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano; è riservato alle classi lavoratrici, le quali fruiscono di determinate prestazioni al fine di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi previsti ed individuati dal legislatore.
I rischi assicurati sono rappresentati dagli infortuni del lavoro e malattie professionali, dall’invalidità o inabilità al lavoro, dalla tubercolosi, dalla disoccupazione involontaria e dalla vecchiaia. è evidente che le assicurazioni sociali, essendo dirette alla copertura di determinati rischi e solo di questi, forniscono le prestazioni economiche e sanitarie quando il rischio si è realizzato, ossia quando il soggetto diventa malato, infortunato, invalido o disoccupato, perciò l’intervento ha il carattere riparatore di un danno in atto, ma è privo di una reale efficacia preventiva del danno stesso.
Il finanziamento delle prestazioni previdenziali è basato su un fondo alimentato dai contributi assicurativi versati in parte dal soggetto assicurato ed in parte dal datore di lavoro (salario previdenziale o differito) eventualmente integrati dallo Stato.
La previdenza sociale è realizzata mediante le assicurazioni sociali INAIL ed INPS, che non perseguono scopi di lucro; l’assicurazione ha un carattere collettivo sia per la definizione dei rischi e delle prestazioni che per l’iscrizione dei soggetti protetti.
La garanzia della tutela dei rischi è data dalla obbligatorietà ed automaticità dell’assicurazione.
L’assicurazione è infatti obbligatoria in quanto le disposizioni legislative impongono l’iscrizione del lavoratore per il fatto stesso dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, per cui la mancata iscrizione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro realizza un fatto antigiuridico sanzionabile.
L’automaticità dell’assicurazione realizza un dispositivo che garantisce le prestazioni assicurative anche nel caso in cui i contributi non siano stati versati, lasciando all’Ente assicuratore l’onere di acquisire la contribuzione assicurativa, senza che per questo vengano lasciati i lavoratori senza prestazioni assistenziali.
3) Sicurezza sociale.
Rappresenta una forma di superamento dei regimi di previdenza ed assistenza sociale, caratterizzata da un intervento pubblico esteso indistintamente a tutti i cittadini in quanto tali, diretta alla tutela di tutte le fondamentali condizioni di bisogno e non soltanto alla copertura di determinati rischi, finanziata coi fondi prelevati dal reddito nazionale mediante forme speciali di imposte e tasse. Rappresenta quindi un’istituzione di giustizia sociale fra le classi operando una ridistribuzione del reddito nazionale destinato ad obiettivi specifici, fra quelli che più interessano la società (eventi tutelati).
Caratteri della sicurezza sociale sono la globalità, l’uniformità e l’equità dei suoi interventi, la estesa fiscalizzazione dei mezzi di finanziamento e la giustificazione politica individuata nell’interesse della collettività a realizzare il benessere sociale.
La realizzazione di una funzione assistenziale totalitaria dello Stato richiede livelli di spesa ingenti e presuppone un grado di perfezione organizzativa in tutti i settori difficilmente raggiungibile, né tutti sono d’accordo nell’assegnare alla sicurezza sociale compiti così vasti, per cui ben difficilmente potrà ambire a diventare un pubblico servizio aperto a tutti i cittadini, destinato a soppiantare e le forme di previdenza e di assistenza attualmente operanti e previste dall’art. 38 della Costituzione.