IL DELITTO DI OMICIDIO NELLE DIVERSE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
Nozione generale. L'omicidio consiste nell'uccisione di un uomo, In senso giuridico è un delitto contro la vita. E' caratterizzato da elementi soggettivi o psicologici ed oggettivi o materiali. In base agli elementi soggettivi l'omicidio può essere distinto in doloso, preterintenzionale e colposo.
Omicidio doloso. Art. 575 c.p. Omicidio. - Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
L'oggetto materiale dell'omicidio è l'essere umano vivente. Perciò è omicidio anche l'uccisione di esseri malformati o deformi e dei moribondi.
Elementi psicologici. L'omicidio doloso è caratterizzato dall'intenzione di cagionare la morte altrui, come conseguenza voluta e prevista della propria condotta. Il dolo si desume dalle modalità del fatto, dai rapporti correnti tra la vittima e l'uccisore, dall'indole del reo, dai moventi della sua azione; sono indicativi di dolo i rilievi medico-legali riguardanti i mezzi usati (natura, idoneità, modalità d'impiego) e i caratteri delle lesioni riscontrate (sede, numero, entità, direzione, ecc.). Il dolo può essere d'impeto, comune o premeditato, inoltre diretto, quando il risultato della condotta è intenzionale, alternativo, quando per l'agente è indifferente che si verifichi l'uno o l'altro dei risultati perseguiti, eventuale, quando l'agente tende ad un certo risultato "costi quel che costi", anche cioè a rischio di un'altra conseguenza prevista e accettata come probabile.
I moventi dell'omicidio sono numerosi: vendetta, gelosia, odio, fanatismo, interesse.
Elementi materiali sono l'azione adeguata e l'evento.
L'azione può essere commissiva od omissiva. Sotto questo riguardo l'omicidio è un reato a forma libera poichè le modalità ed i mezzi impiegati possono essere di qualsiasi genere, purchè idonei allo scopo. L'idoneità può essere assoluta o relativa, l'azione sufficiente o insufficiente. I mezzi usati per uccidere sono materiali (armi bianche, da fuoco, strumenti contundenti, veleni, mezzi asfittici, ecc.) o morali (procurare uno spavento ad un cardiopatico).
L'evento che segna il momento consumativo del delitto è la morte. La sua mancanza fa sussistere il tentativo di omicidio.
Elementi accessori:
a) circostanze aggravanti comuni, di cui all'art. 61 c.p., e speciali desunte dal coordinamento degli artt. 576 e 577 c.p.
1. quando abbia agito per motivi abietti e futili;
2. quando abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone;
3. quando vi è stata premeditazione;
4. quando il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente (parricidio);
5. quando sia stato adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso;
6. quando si è commesso il fatto per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato;
7. quando il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
8. quando il fatto è commesso dall'associato a delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
9. quando il fatto è commesso nell'atto di compiere violenza carnale o congiunzione carnale abusiva o atti di libidine violenti;
10. quando il fatto è commesso contro il coniuge (uxoricidio), il fratello o la sorella (fratricidio), il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (parricidio improprio).
La pena dell'omicidio doloso semplice è la reclusione da 21 a 24 anni; per l'omicidio aggravato dalle circostanze di cui al n. 10 è la reclusione da 24 a 30 anni; in tutti gli altri casi la pena è quella dell'ergastolo.
b) circostanze attenuanti: sono quelle comuni, elencate dall'art. 62 c.p. e in particolare i moventi di elevato valore morale o sociale, la reazione in stato di ira, la suggestione di una folla tumultuante o il concorso doloso della persona offesa. Sussistono poi le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) che rientrano nel potere discrezionale del giudice.
Omicidio preterintenzionale. Art. 584 c.p. - Chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Degli elementi costitutivi di questo delitto, l'oggetto materiale (persona vivente) e l'evento (morte) sono gli stessi dell'omicidio doloso, mentre in quello preterintenzionale la volontà è solo di percuotere o di ledere.
L'indagine sugli atti compiuti o sui mezzi adoperati deve, da un lato, dimostrare l'intenzione di percuotere o di ledere ed escludere quella di uccidere, dall'altro accertare l'idoneità di tali mezzi a cagionare l'evento mortale, tenuto presente che tale idoneità sussiste anche quando intervengono le concause varie o altre circostanze particolari. L'espressione indicata dal codice "atti diretti a commettere" indica che la percossa o la lesione non deve essere necessariamente consumata, ma è sufficiente che la morte consegua al gesto fatto dalla vittima per sottrarsi.
In mancanza dell'evento morte, ovviamente, il colpevole risponde solo di lesione o percosse.
Il delitto può essere aggravato (l'uso di armi o sostanze corrosive) o attenuato (concorso doloso della persona offesa) dalle stesse circostanze previste per l'omicidio doloso.
Omicidio colposo. Art. 589 c.p. - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 5 anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una e più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
L'oggetto materiale è sempre l'essere vivente, l'elemento psicologico è la volontarietà della condotta colposa, dovuta ad imprudenza, imperizia o negligenza oppure alla trasgressione di norme statuite, da cui deriva l'evento mortale non voluto, sebbene prevedibile ed evitabile con una diversa condotta.
La condotta colposa, collegata con nesso di causalità all'evento, si manifesta in numerose forme delle attività umane, in particolare, violando i regolamenti del traffico stradale o le norme di prevenzione contro gli infortuni e le malattie del lavoro oppure compiendo errori nell'esercizio di attività professionali specialmente di quelle sanitarie o eccedendo certi limiti nello svolgimento di attività sportive. Omicidi colposi si verificano anche mediante avvelenamenti di cui restano vittime bambini che trovano a portata di mano sostanze tossiche lasciate incustodite dai familiari, per disattenzione o incuria.
L'omicidio colposo è aggravato quando ricorrono le circostanze aggravanti comuni, purchè applicabili, previste dall'art. 61, tra cui quella particolare dell'aver agito nonostante la previsione dell'evento (colpa cosciente). Non sono invece applicabili le aggravanti specifiche. E' attenuato dalle circostanze comuni, in quanto applicabili, e generiche. In particolare il dolo concorrente della vittima ha efficacia attenuante propria, mentre la colpa concorrente della vittima non ha tale effetto, ma viene presa in considerazione dal giudice per diminuire la responsabilità del colpevole in ordine alla pena da infliggere e per determinare l'ammontare del risarcimento del danno.
Un'attenuante speciale è prevista (D.P.R. 4/7/80, n. 575) per i reati commessi con la circolazione ferrotranviaria, il cui personale addetto non è soggetto ad arresto per flagranza di reato, in caso di omicidio colposo, quando resta sul posto, e fruisce di una riduzione di pena se presta soccorso con particolare diligenza.
Infanticidio. Art. 578 c.p. - La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.
L'oggetto materiale può essere il neonato, già espulso dal grembo materno, anche se ancora legato alla madre dal funicolo ombelicale, infanticidio, o il prodotto nascente, quando ancora non è completata la sua espulsione, impropriamente definito feticidio.
Il soggetto attivo può essere soltanto la madre (reato esclusivo).
L'elemento psicologico richiede un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà della madre di sopprimere il figlio, ma il momento del fatto, previsto dalla norma durante o subito dopo il parto, quando le condizioni fisiche della madre stessa lo permettono, possono sottintendere un dolo d'impeto, irripetibile in qualsiasi altro momento.
Infatti lo scopo o movente, che in passato veniva identificato nella causa d'onore, la cui rilevanza penale è stata abrogata con la legge 5/8/81, n. 442, è oggi sostituito dalle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, che devono però essere provate dall'analisi dei fattori familiari, ambientali e sociali a prescindere dalla legittimità o meno del figlio.
Deve esistere un vero rapporto di causalità fra lo stato di abbandono della madre e la reazione psicologica che si scatena alla nascita e che porterà al triste epilogo.
Il fatto materiale si estrinseca con una condotta commissiva od omissiva e qualsiasi mezzo idoneo.
L'evento coincide con la morte del prodotto del concepimento, che deve essere vivo, ma non obbligatoriamente vitale.
Accertamenti medico-legali in caso di omicidio. In ogni caso di omicidio il giudice procede alle ricognizioni di luoghi, cose o persone (artt. 213-217 nuovo c.p.p.); dispone esperimenti giudiziali, per accertare se un delitto possa essere avvenuto in un determinato modo (artt. 218-219 n.c.p.p.); richiede le perizie ponendo specifici quesiti (artt. 220-233 n.c.p.p.).
L'autopsia può essere ordinata quando è necessaria per stabilire la causa di morte, tuttavia il giudice propone al perito anche il quesito sui mezzi che l'hanno prodotta, sul tempo in cui essa è avvenuta e su ogni altra circostanza rilevante.
Indagini medico-legali. Hanno per oggetto l'ispezione esterna del cadavere, l'esecuzione dell'autopsia giudiziaria, l'impiego di indagini complementari di laboratorio, la partecipazione al sopralluogo o all'esperimento giudiziario, ecc.
Circostanze rilevanti in tutti i casi di omicidio, sono le concause preesistenti o simultanee o sopravvenute, dipendenti o indipendenti dal colpevole; sono le modalità di esecuzione del delitto; sono la sopravvivenza per qualche tempo della vittima e le azioni coordinate e coscienti da essa compiute; sono la natura insidiosa del mezzo letifero o il suo impiego in modo tormentoso o crudele; sono le risultanze che confermano l'omicidio o depongono per il suicidio spontaneo o istigato o fanno concludere per la disgrazia accidentale.
Nel caso di omicidio da arma da fuoco sono altresì circostanze rilevanti:
l'identificazione dell'arma; la distanza di sparo; la direzione ed il numero di colpi; la successione degli spari e quali di essi risultarono mortali; il riconoscimento delle polveri usate; la posizione reciproca della vittima e dell'omicida al momento del fatto; la causale dell'omicidio.
Nel caso di veneficio occorre stabilire:
La natura della sostanza tossica responsabile della morte; la via di somministrazione; la quantità somministrata; il veicolo col quale il veleno è stato introdotto nell'organismo; la via di eliminazione; il tempo e il luogo dove è avvenuta l'assunzione del veleno.
Nel caso di incidenti stradali necessita accertare:
la dinamica dell'incidente; identificare il veicolo investitore; stabilire il meccanismo della morte e quello di produzione delle singole lesioni riscontrate; repertare materiali biologici sul veicolo (sangue, frammenti di cute, capelli, grasso sottocutaneo) e materiali estranei sulla vittima (tracce di asfalto, di terra, di vernice, ecc.); determinare il contenuto di alcool nel sangue del cadavere in relazione ad un eventuale stato di ubriachezza della vittima; accertare infine, la presenza di processi morbosi che possano aver cagionato nella vittima un improvviso malore ed essere stati in tutto o in parte responsabili dell'incidente.
Valutazione dei reperti anatomo-patologici.
a) I reperti dimostrativi forniscono la prova sicura delle cause di morte, quali la rottura del cuore o dell'aorta; la trombosi dell'arteria polmonare, le emorragie cerebrali con inondazione ventricolare, la pancreatite acuta emorragica, la atrofia giallo-acuta del fegato, la necrosi bilaterale delle surrenali e la peritonite acuta generalizzata da perforazione dell'intestino.
b) I reperti significativi sono l'infarto del miocardio, le coronaro-miocardiosclerosi, le miocarditi e miocardosi diffuse, le polmoniti massive, le epatopatie e nefropatie gravi:
c) I reperti dubbi lasciano incertezza, sono tali le lesioni degenerative modeste del miocardio, del fegato o dei reni, le broncopolmoniti a focalai discreti, le valvulopatie in fase di compenso.
d) I reperti estranei non hanno alcun rapporto, neppure concausale, con la morte. Possono essere neoplasie, cirrosi, miocardiocoronarosclerosi in soggetti folgorati o investiti con ampie lesioni mortali.
e) I reperti negativi sono la assoluta mancanza di alterazioni anatomiche. Si riscontrano nella morte improvvisa aritmica, nella morte da inibizione vaso-vagale, da anestesia, da folgorazione.