LA DIAGNOSI DI MORTE
Scopo dell'accertamento. Per accertare la morte il medico deve attenersi alle regole tecniche della semeiotica tanatologica e deve tenere presenti le disposizioni di legge in materia di decessi.
Diagnosi di morte a scopi clinici. Questa diagnosi compete al medico curante quando il decesso della persona assistita è avvenuto nel proprio domicilio o in ospedale per rendere edotti della morte i familiari. Serve inoltre per cessare il trattamento terapeutico ed ogni altra forma di assistenza clinica, per autorizzare il trasporto della salma alle sale mortuarie, per richiedere ed effettuare il riscontro diagnostico, per adottare eventuali provvedimenti igienici in caso di morte da malattia contagiosa. In caso di incidente stradale o altro fatto delittuoso l'accertamento è necessario per decidere se la vittima è solo apparentemente inanimata e deve essere trasportata in ospedale, oppure se già cadavere non può essere rimossa come ogni altro corpo di reato (art. 253 c.p.p.).
Diagnosi di morte ai fini legali. Serve per la denuncia al sindaco delle cause di morte e per la dichiarazione della morte all'ufficiale di stato civile onde registrare il decesso ed autorizzare la sepoltura della salma. La dichiarazione della morte legale comporta tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'estinzione della persona fisica: successioni, trapasso di proprietà, modifica dello stato civile del coniuge, reversibilità o rendite ad aventi diritto ecc.
Diagnosi di morte a scopo di trapianti. La legge sui trapianti detta le norme legali per l'accertamento della morte cardiaca o cerebrale, effettuato da collegi medici appositi, allo scopo di prelevare in tempo utile le parti da trapiantare.
Metodi di accertamento. Deve essere verificata la cessazione irreversibile delle funzioni vitali.
a) Nei casi comuni, in assenza di urgenza è sufficiente l'osservazione diretta dei fenomeni cadaverici, ricordando che i segni abiotici immediati sono equivocabili, mentre hanno valore di certezza quelli consecutivi e trasformativi (putrefazione). Il regolamento di polizia mortuaria prevede un'attesa di 15 ore dalla morte prima di rilevare le manifestazioni dell'avvenuto decesso.
b) Per necessità di una diagnosi precoce di morte, senza attendere la comparsa dei fenomeni cadaverici più significativi si deve ricorrere all'elettrocardiografia ed all'elettroencefalografia. Ciò si verifica non solo per i trapianti terapeutici, ma anche quando occorra effettuare autopsie, seppellimenti o cremazioni prima che sia trascorso il periodo legale di osservazione delle salme.
Morte cardiaca. L'esame clinico diretto fa rilevare il silenzio ascoltatorio dei toni cardiaci, l'assenza dei polsi arteriosi, l'impossibilità di misurare la pressione arteriosa, l'immobilità dell'ombra cardiaca alla scopia.
L'elettrocardiogramma rappresenta un ausilio strumentale estremamente affidabile per la diagnosi di morte in fase precoce. Il tracciato deve persistere isoelettrico per almeno 20 m' e mantenersi tale anche dopo stimolazione meccanica o farmacologica del cuore. L'arresto cardiaco per tale durata garantisce la morte del tessuto nervoso per anossia protratta. Il metodo elettrocardiografico è sufficiente per la diagnosi precoce nei casi ordinari della pratica clinica, non è invece sufficiente da solo per procedere a scopo di trapianto.
Altre prove empiriche (arteriotomia della radiale, infissione di ago nel cuore, iniezione venosa di fluorescina o altre sostanze radio-opache, legatura della radice di un arto, instillazione di sostanze irritanti nel sacco congiuntivale, pizzicotto, ecc.) sono state abbandonate.
Arresto della respirazione. Si rileva l'immobilità del torace, il silenzio ascoltatorio e l'immobilità del diaframma alla radioscopia.
Morte cerebrale. La morte cerebrale rappresenta l'arresto totale e definitivo dell'attività cerebrale con sopravvivenza delle funzioni vegetative condizionata dalle manovre di rianimazione. La morte cerebrale è determinata da una necrosi massiva dell'encefalo da lesioni primitive (traumi cranio-cerebrali, emorragie e tumori cerebrali). Alla morte del tessuto nervoso, compresi i centri bulbari, conseguono l'arresto delle funzioni cerebrali, la cessazione della respirazione spontanea ed il silenzio assoluto dell'attività elettrica cerebrale, solo l'attività cardiaca si mantiene spontaneamente.
Questa condizione di morte "dissociata", è resa possibile solo dalle tecniche rianimatorie, che consentono a soggetti in pieno coma dépassé di esplicare a tempo indefinito le proprie funzioni vegetative, mantenendo il colorito, il polso, la temperatura corporea, il metabolismo, la digestione e la diuresi normali.
La morte cerebrale può essere diagnosticata solo in conformità con i criteri fissati dalla legge sui trapianti, la quale prevede le regole tecniche di accertamento e le condizioni che consentono di porne la diagnosi; le regole tecniche sono:
a) stato di coma profondo accompagnato da atonia muscolare; areflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici, indifferenza dei riflessi plantari, midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;
b) assenza di respirazione spontanea dopo sospensione, per 2 m', di quella artificiale;
c) assenza di attività elettrica cerebrale spontanea e provocata (dolore, luce lampeggiante, rumore e sostanze convulsivanti).
Le condizioni che garantiscono la realtà della morte cerebrale ed escludono i temporanei arresti dell'attività encefalo-elettrica sono le seguenti:
1) carattere primitivo della lesione cerebrale, con esclusione dei casi di lesione cerebrale secondaria nei quali il legislatore ha ritenuto più difficile il controllo della irreversibilità del danno nervoso (coma da barbiturici, da CO ecc.);
2) coesistenza dei segni clinici ed elettrici;
3) persistenza ininterrotta di tali segni per un periodo di almeno 12 ore, durante il quale i segni neurologici e il silenzio respiratorio vanno controllati e rilevati ad intervalli di tempo non superiori a 1 ora, mentre l'EEG va praticato per periodi di mezz'ora ogni 4 ore;
4) assenza di effetti dovuti a somministrazione di farmaci depressivi del SNC e di ipotermia indotta artificialmente (temperatura corporea non inferiore a 35 gradi), pressione arteriosa non inferiore a 100 mm/Hg.
Incombenze in caso di morte
Constatazione della morte. Rappresenta la diagnosi clinica di morte effettuata dal medico curante mediante i comuni mezzi semeiologici di cessazione delle funzioni vitali e comporta la compilazione della scheda ISTAT per la denuncia dell'epoca e delle cause di morte al sindaco ed all'ufficiale di stato civile.
Accertamento necroscopico. Dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore dal decesso un medico necroscopo, nominato dalla USL competente, o il direttore sanitario o suo delegato negli ospedali, verifica la comparsa dei fenomeni cadaverici consecutivi per la conferma della diagnosi di morte.
Nei casi di decessi a domicilio, senza assistenza medica, deve inoltre compilare la scheda ISTAT per la denuncia della presunta causa di morte.
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'USL ed a lui riferiscono sull'epletamento del servizio anche in relazione all'art. 365 del c.p. (referto). Sarà il coordinatore sanitario a curare il tempestivo inoltro del referto ed a disporre il riscontro diagnostico quando sussiste il dubbio sulle cause di morte.
Il riscontro può essere richiesto anche dai direttori ospedalieri, dai primari e dai medici curanti.
Osservazione dei cadaveri. Allo scopo di evitare il pericolo di una sepoltura di soggetti in stato di morte apparente, è prescritto un periodo di osservazione del cadavere di almeno 24 ore dal decesso, salvo la presenza di segni assolutamente sicuri della morte (decapitazione o maciullamento del cadavere) o accertamento della morte anche mediante la registrazione elettrocardiografica per non meno di 20 m'. Durante il periodo d'osservazione è vietata la chiusura della bara, l'autopsia, i trattamenti conservativi, la congelazione in cella frigorifera, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione. In caso di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
Depositi di osservazione. Di regola è il luogo dove è avvenuto il decesso, l'abitazione privata o l'ospedale. Devono invece essere custodite presso gli obitori le salme di persone morte in abitazioni inadatte, morte nella pubblica via o in luogo pubblico o di persone ignote, che devono essere esposte al pubblico per il riconoscimento.
Sepoltura e trattamenti conservativi Nessun cadavere può essere sepolto senza l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile che la concede se sono trascorse 24 ore dal decesso.
Per la sepoltura dei nati morti si osservano le stesse disposizioni. La sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti prematuri morti dopo la nascita è autorizzata dall'ufficiale sanitario dopo che i parenti hanno presentato domanda di seppellimento, accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Nel caso di morte violenta o sospetta tale, la sepoltura è sospesa fino all'espletamento delle indagini dell'autorità giudiziaria, la quale rilascia il nulla osta al seppellimento.
Obblighi d'informativa. Alla morte di una persona va presentata la dichiarazione di morte all'ufficiale di stato civile e va inoltrata la denuncia delle cause di morte al sindaco.
Di ogni caso di morte da fatto delittuoso o sospetto tale deve darsi avviso immediato all'autorità giudiziaria mediante il referto o il rapporto. Tale obbligo riguarda il medico curante, i sanitari ospedalieri, il medico necroscopo, i medici degli obitori e quelli delle sale anatomiche degli ospedali o degli istituti universitari.
Certificati in tema di tanatologia e di polizia mortuaria: 1) certificato di accertamento della morte fatto dal medico necroscopo; 2) certificato medico per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti prematuri; 3) certificato dell'ufficiale sanitario per l'estradizione delle salme all'estero; 4) certificati medici per l'imbalsamazione e la cremazione delle salme; 5) certificato dell'avvenuto trattamento conservativo; 6) comunicazione al sindaco dei risultati dei riscontri diagnostici o delle autopsie per l'eventuale rettifica della scheda di morte.