L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DEL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE
L’assicurazione contro gli infortuni del lavoro industriale fu la prima fra le assicurazioni sociali obbligatorie istituite in Italia; inizialmente fu disciplinata dalla legge 17 marzo 1898, n. 80 e dal T.U. 31 gennaio 1904. l’estensione della protezione assicurativa alle malattie professionali, sempre limitatamente al settore industriale, risale alla legge 17 marzo 1929, entrata in vigore solo nel 1935.
L’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori agricoli e forestali fu istituita con il D.L 23 agosto 1917, n. 1450, che, insieme al Regolamento approvato con D.L. 21 novembre 1918, n. 1889, disciplinò per decenni, in modo scarsamente efficiente, questa forma assicurativa. Soltanto con la legge 21 marzo 1958, n. 313 e con il D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, fu disciplinata la tutela assicurativa delle malattie professionali anche nell’agricoltura.
Attualmente i due rami dell’assicurazione sono disciplinati congiuntamente dal T.U. di cui alla legge 30 giugno 1965, n. 1124.
La nascita di questa assicurazione, sotto la spinta dei moti sindacali e della coscienza sociale indotta dall’enciclica Rerum novarum di Leone XIII, è motivata dalla necessità di garantire un sussidio agli operai ed alle loro famiglie anche dopo un infortunio lavorativo, che renda impossibile la prosecuzione del lavoro o porti a morte l’infortunato.
Inizialmente l’imprenditore stipulava con un Istituto assicuratore di sua scelta una polizza individuale, a favore di singoli dipendenti particolarmente esposti ai rischi lavorativi, o, più raramente, una polizza collettiva a favore di tutti i dipendenti dell’azienda.
Solo dal 1935 (l’INAIL nasce nel 1933) l’assicurazione divenne obbligatoria per tutti i lavoratori ed automatica dal momento dell’assunzione.
Nel dopoguerra fu ampliato il numero delle malattie professionali indennizzabili, comprese quelle contratte dai medici con l’uso dei raggi x e di sostanze radioattive e furono inseriti nell’obbligo di tutela i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; con il T.U. 1124/1965 la tutela fu estesa anche agli artigiani; attualmente sono assicurate innumerevoli categorie, quali gli alunni delle scuole private per l’attività di ginnastica, i ballerini, i partecipanti all’impresa familiare, gli addetti ai registratori di cassa, ai computer e videoterminali, a tutti i casi di utilizzo di macchine e, dal 01.01.1981, a tutto il personale dipendente delle USL, compresi medici, farmacisti, biologi, infermieri, ecc.
ATTIVITà PROTETTE - PERSONE ASSICURATE - DATORI DI LAVORO
L’art. 1 del T.U. 1124/1965 contiene l’elenco delle attività industriali protette, riconducibili in pratica a tutte quelle connesse all’impiego di macchine, apparecchi a pressione, impianti elettrici o termici, ecc. Oltre alle attività industriali vere e proprie, sono inclusi i lavori edili in tutti gli aspetti, di scavi o estrazioni, di trasporto e carico-scarico, di navigazione e di pesca, di nettezza urbana, di esperienze ed esercitazioni in ambito scolastico.
Le attività agricole (art. 207) sono invece quelle dell’imprenditore agricolo, a norma dell’art. 2135 del c.c. (coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse), mentre le forestali (art. 208) sono la piantagione, la seminagione, la potatura, l’abbattimento, la decorticazione di piante boschive ed attività connesse. Sono comprese anche l’avi, la bachi e l’apicoltura.
Le persone assicurate sono:
1. i dipendenti, prestatori di opera manuale, sia quelli che usano le macchine, sia quelli che svolgono attività sussidiarie;
2. i sovrintendenti il lavoro altrui;
3. gli artigiani che prestano opera manuale nella propria impresa;
4. gli apprendisti;
5. gli insegnanti e gli alunni di scuole pubbliche e private durante esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche;
6. tutti i parenti del datore di lavoro, che prestano con o senza retribuzione, opera manuale alle sue dipendenze;
7. i soci delle cooperative;
8. i ricoverati in ospedali, case di cura, ospizi ecc., quando siano addetti a scopo occupazionale ad uno dei lavoro dell’art. 1;
9. i detenuti in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena addetti a scopo occupazionale ad uno dei lavoro dell’art. 1;
10. commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo;
11. i religiosi che prestano opera alle dipendenze di terzi, diversi dagli enti ecclesiastici;
12. i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
13. i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
14. i lavoratori agricoli senza limite d’età;
15. gli addetti alle aziende agricole o forestali, compresi i proprietari, i mezzadri, gli affittuari, i loro familiari, ecc.
Datori di lavoro
Le persone fisiche, le società, gli Enti privati e pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che occupino alle proprie dipendenze uno o più lavoratori per attività sottostanti alla tutela di legge hanno l’obbligo di versare all’INAIL i contributi assicurativi.
Sono equiparati ai datori e soggetti all’onere contributivo anche i lavoratori autonomi o in proprio quali l’artigiano senza dipendenti, il medico radiologo libero professionista, il pescatore autonomo, ecc.
L’INFORTUNIO SUL LAVORO: DEFINIZIONE E CONCETTI GENERALI
La legge non definisce l’infortunio, ma ne fissa i requisiti nell’art. 2 del T.U. 1124/65: "L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni".
Gli elementi essenziali dell’infortunio, che va inteso come avvenimento sfortunato, improvviso e imprevisto, indipendente dalla volontà di chi lo subisce, ed anormale rispetto al regolare andamento del lavoro, sono la causa violenta (elemento eziologico), l’occasione di lavoro (elemento circostanziale) e il danno all’integrità fisiopsichica del lavoratore (elemento consequenziale).
Causa violenta.
Rappresenta un’azione di qualsiasi natura che abbia i requisiti di esteriorità, di idoneità lesiva e di concentrazione cronologica.
a) Esteriorità: deve provenire dal mondo esterno, quali i traumi, l’energia elettrica, termica o radioattiva, le asfissie meccaniche, le intossicazioni, i microrganismi patogeni, lo sforzo corporeo per contrastare una resistenza esterna.
b) Idoneità lesiva: è in grado di provocare lesioni tali da determinare la morte o un’inabilità assoluta o parziale.
c) Concentrazione cronologica: deve agire in un tempo ristretto, convenzionalmente indicato nel turno giornaliero di lavoro. La concentrazione cronologica riguarda soltanto il tempo di azione della causa e non la comparsa delle manifestazioni morbose.
L’infortunio può essere determinato da una causa unica o da un concorso di cause. Il concorrere di concause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio che è integralmente risarcito in proporzione all’entità del danno causato o concausato.
Occasione di lavoro.
Consta di due elementi, la professionalità del rischio e la finalità di lavoro.
a) Rischio: non è professionale il rischio generico, sono professionali il rischio generico aggravato ed il rischio specifico. Il rischio generico è rappresentato da una situazione di pericolo comune che grava su ogni uomo nell’identico modo e pertanto esclude ogni rapporto col lavoro (terremoti, fulmini ecc.). Il rischio generico aggravato, pur incombendo su ogni cittadino, grava su chi esplica determinate professioni in modo maggiore (i boscaioli o i pastori hanno più rischi di essere colpiti dai fulmini). Il rischio specifico è dovuto a peculiari condizioni di lavoro (uso di esplosivo per il minatore);
b) finalità lavorativa: non è più da intendersi come rischio legato esclusivamente al gesto lavorativo, ma sono occasione di lavoro tutti i rischi che insorgono per gli obblighi cui l’assicurato è tenuto in forza del contratto di lavoro. Sono quindi indennizzabili gli infortuni avvenuti nelle pause di lavoro, rese necessarie per il ristoro o altri bisogni corporali, quelli subiti nel compiere atti di soccorso o di salvataggio di compagni di lavoro o di attrezzature, quelli imputabili a dolo dell’imprenditore o di terzi collegati direttamente o indirettamente col lavoro (sono esclusi quelli dovuti a dolo dell’assicurato); l’infortunio in itinere è riconosciuto quando vi sia l’obbligo di percorrere strade o sentieri impervi, con mezzi di trasporto forniti dall’impresa, o con attrezzi ingombranti o al termine di turni particolarmente pesanti (vi deve cioè essere almeno un rischio generico aggravato).
Nel settore agricolo, per la pratica impossibilità di distinguere quali siano le attività inerenti alla vita comune e quali pertinenti all’attività lavorativa viene considerato in occasione di lavoro ogni infortunio connesso anche solo parzialmente ad attività della vita rurale.
Evento dannoso.
E’ rappresentato:
1. dalla morte;
2. da una lesione personale, da cui derivi:
·
l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale·
l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.In teoria sono ipotizzabili anche l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per meno di tre giorni, oppure un’inabilità temporanea parziale, tuttavia queste circostanze non "aprono" l’infortunio lavorativo, essendo la prima evenienza a carico totale del datore di lavoro e la seconda senza diritto ad indennizzo.
La inabilità al lavoro si identifica, secondo la legge, con la perdita dell’attitudine al lavoro, ovvero perdita della capacità dell’infortunato di espletare un lavoro proficuo.
a) Inabilità permanente assoluta: "toglie completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro" (art. 74 T.U.), è un’incapacità generica.
b) Inabilità permanente parziale: "diminuisce in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro" (art. 74 T.U.), è un’incapacità generica.
c) inabilità temporanea assoluta: "impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro" (art. 68 T.U.), è un’incapacità specifica.
Prestazioni dell’assicurazione
Sono previste all’art. 66 del T.U., anche se da parte del datore di lavoro non è stato assolto l’obbligo della contribuzione:
1) indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
2) rendita per inabilità permanente;
3) assegno per assistenza personale continuativa;
4) rendita ai superstiti ed assegno una volta tanto in caso di morte;
5) cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) fornitura degli apparecchi di protesi.
Art. 68. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea spetta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, è una prestazione economica commisurata al 60% della retribuzione giornaliera fino al 90esimo giorno, al 75% dal 91esimo giorno.
Art. 71. Il giorno in cui avviene l’infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell’infortunio stesso.
Art. 75. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado d’inabilità permanente residuato all’infortunato risulti superiore al 10% ed inferiore al 16% la rendita va estinta con la liquidazione di una somma pari al valore capitale.
In agricoltura è consentito il riscatto delle rendite di grado non superiore al 20% entro un anno dalla scadenza del periodo decennale, con una somma pari al valore capitale; anche per chi ha una rendita pari o superiore al 50% è previsto il riscatto parziale o totale della rendita, a determinate condizioni ed al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti fondiari degli stessi o di acquisto di macchine agricole.
Assistenza ai grandi invalidi
L’art. 178 T.U. prevede che presso l’INAIL sia istituita una gestione speciale avente lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura, alla rieducazione, alla riqualificazione professionale ed all’assistenza morale e materiale dei grandi invalidi del lavoro, cioè gli assicurati che a causa di infortunio o di malattia professionale abbiano subito un’inabilità permanente di almeno l’80%.
Con il D.P.R. 18/4/79, sono state poi trasferite alle regioni ed ai comuni, e successivamente alle U.S.L. le funzioni assistenziali dei grandi invalidi, conservando all’INAIL le prestazioni economiche.
Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegata al T.U. e nei quali sia indispensabile un’assistenza continuativa, la rendita è integrata da uno speciale assegno mensile per tutta la durata di detta assistenza.