Organo: Presidenza della Repubblica
Documento: Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre
1965 - Suppl. ord.)
Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Titolo I
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
Capo I
ATTIVITA' PROTETTE
Art. 1
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano
addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi
a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle
persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per
lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi
o impianti (2).
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli
apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in
via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio
dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati
dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica
o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le
ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste
dal presente titolo, siano addetti ai lavori (3);
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese
le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura,
ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati
per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le strade,
di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli
impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione,
riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui
al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica
o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani,
per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua, compresi,
nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti
con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie,
teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi
alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche
e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee
e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o
animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici
o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato
il personale di cui all'art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n.
2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31
gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque
esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura,
della mitilicoltura, della ostricoltura (4);
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti
esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito
e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili
quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C
e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali
lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione
delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché
ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (5);
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette
alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6);
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori
nei giardini zoologici negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone
addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali (7);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui
al al n. 5 dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro
che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti
suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo
le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando
lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28
del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art.
4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto
nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico,
salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi
ad uso familiare o privato (8).
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui
al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto
e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti
con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente
dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo
dei presente decreto (9).
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ("Perfezionamento
e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"), nella
parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore
italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana".
V. D.L. 18-11-1986, n. 761; DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n. 130; 1-6-1987,
n. 211; non convertiti in legge; V. sent. della Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988
che "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria
a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero". (G.U. n. 31
del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella
L. 3-10-1987, n. 398.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 1° comma,
e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.;
ord. Corte Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l° comma
e 2 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost.
(G.U. n. 26 del 24-6-1987).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) in relazione all'art. 4, n. 1 dello stesso testo unico, nella
parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al 3° comma dell'art.
1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il
pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico".
(4) V. L. 13-3-1958, n. 250.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3° comma,
n. 22 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 della Cost. (G.U. n.
21 del 20-5-1987).
(6) V. ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta
inarnmissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, n. 24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38
Cost. (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
(7) V. sent. della Corte Cost. n. 137 dell'8-3-1989 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124
(T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, n. 1, dello
stesso D.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione
obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova
o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
(8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403.
(9) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.
Capo II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta
in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente
al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta
che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (1).
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio
sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è
regolato da disposizioni speciali (2).
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 8 del 12-1-1977 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale all'art. 2, in rif. agli artt.
76 e 38 Cost. (G.U. n. 17 dei 19-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 462 del 19-7-1989 che ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, sollevata in riferimento all'art. 38,
secondo comma, della Costituzione.
(2) V. R.D. 27-7-1934, n. 1265 (S.O.G.U. n. 186 del 9-8-1934); R.D. 28-1-1935,
n. 93 (G.U. n. 49 dei 27-2-1935; L. 11-3-1953, n. 160 (G.U. n. 76 dell'l-4-1953);
V. sent. della Corte Cost. n. 226 del 4-6-1987 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui
non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro, l'evento dannoso derivante
da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".
Art. 3
(1) L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio
e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può
essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative (3).
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite
disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
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(1) V. sent. della Corte Cost. n. 127 del 24-6-1981 che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost., ha dichiarato, altresì, inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 18 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale in riferimento all'art. 38, 2° comma Cost., dell'art. 3,
I° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede
che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è
obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate
concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata
o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti
di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro."
V. ord. Corte Cost. n. 553 del 10-5-1988 che dichiara la manifesta inamrnissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 21 del
25-5-1988).
(2) V. ord. Corte Cost. n. 812 del 4-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, soli~ in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 29 del
20-7-1988).
Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari, v. D.L.
18-11-1986, n. 761, art. 2; DD.LL 17-1-1987, n. 6, art. 2; 1-4-1987, n. 130,
art. 2; 1-6-1987, n. 211, art. 3; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
nella L 3-10-1987, n. 398, art. 3.
(3) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere
dal 22-6-1994).
V. sent. della Corte Cost. n. 206 del 4-7-1974 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n.
38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35, l° comma, e
38, l° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 180 dei 10-7-1974).
V. ord. della Corte Cost. n. 88 del 16-4-1975 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli
artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 108 del 23-4-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 141 dell' 1-5-1975 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 e della tab. all. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 3 Cost.
(G.U. n. 159 del 18-6-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 41 del 12-2-1976 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli
artt. 3, 35 e 38 Cost. e già decisa con la sent. n. 206 del 27-6-1974
(G.U. n. 51 del 25-2-1976).
V. sent. della Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all.
4 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38 e 24 Cost.; ha dichiarato,
altresì, inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 211 e delle tab. all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come
modificate coi D.P.R. n. 482 del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U.
n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 24 del 19-1-1982 che ha dichiarato: a) la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
della voce n. 21 della tab. all. 5 al D.P.R. 9-6-1975, n. 482 (modificazioni
ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura,
all. nn. 4 e 5 al D.P.R. 30-6-1965, n. 1124), sollevata in rif. agli artt. 3
e 38, 2° comma, Cost.; b) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci nn. 42 e 44, lett.
i , della tab. all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, sollevate in rif. agli artt. 3, 24, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 40 del 10-2-1982).
Capo III
PERSONE ASSICURATE
Art. 4
Sono compresi nell'assicurazione (1):
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto
la direzione altrui opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di
retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza
partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese
(3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4);
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori
e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o
di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque
istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti
alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di
cui al precedente n. 2 (6);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 (7);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza
e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché
i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando,
per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché
i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse (8).
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo
1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1959, n. 1289 (9).
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti
e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio,
per l'esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di
veicoli a motore da essi personalmente condotti (10).
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera
retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente
n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni
e case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la
Santa Sede e l'Italia (11), anche se le modalità delle prestazioni di
lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono
le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle
prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto (12).
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione
i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti
anche se eserciti a scopo di diporto.
_______
(1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L. 3-2-1965, n. 123;
L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della Corte Cost. n. 369
del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore
del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana";
D.L. 18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987, n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987,
n. 211; sent. Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte
in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani che
lavorano all'esterno (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito,
con rnodificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte Cost. n.
221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in
rif. agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; V. sent. della Corte Cost. n.
.158 del 6-5-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, l° comma e 38, l° comma della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella
parte in cui impone l'obbligo assicurativo a lavoratori addetti alle macchine
o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto
alcun rischio di infortunio; sent. Corte Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n.
40 del 10-10-1990).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma,
n. 1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n.
162 del 15-6-1977). V. ord. Della Corte Cost. n. 111 dell'1-8-1979 che dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma
e 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 217 dell'8-8-1979).
(3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M. 4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L. 8-8-1985,
n. 443.
(4) V. L. 19-1-1955, n. 25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668;
L. 2-4-1968, n. 424; L. 28-2-1987, n. 56, art. 2 l.
(5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L. 6-8-1975, n. 418; L. 21-12-1978,
n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987.
(6) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione
speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 "Riforma
del diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983,
n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (S.O.G.U.
n. 133 del 17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent. della Corte Cost. n.
476 dei 10-12-1987 che dichiara "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella parte in
cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa
familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od
opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M. 27-12-1988.
(7) V. D.P.R. 30-4-1970, n. 602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975;
D.M. 29-11-1979; v. sent. della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede
tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art.
4.
(8) V. D.M. 30-6-1969; vedi al riguardo le disposizioni della L. 26-7-19751
n. 354 "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212
del 9-8-1975) e dei D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento
di esecuzione della L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull'ordinarnento penitenziario
e sulle misure preventive e lirnitative della libertà" (S.O.G.U.
n. 162 del 22-6-1976).
(9) La L. 13-3-1958 n. 264 è stata abrogata dalla L. 18-12-1973, n. 877;V.
D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974; L. 16-12-1980, n. 858.
(10) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la "illegittimità
costituzionale del 2°comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al
3°comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità
costituzionale dell'art. 199, 2° cornma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui esclude i commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art.
4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni fino alla data del l° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del 15-6-1977).
V. ord. Corte Cost. n. 705 del 9-6-1988 che dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione (G.U. n. 26 del 29-6-1988).
(11) V. L. 25-3-1985, n. 121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985).
(12) V. sent. Corte Cost. n. 108 dei 24-5-1977 che dichiara "a illegittimità
costituzionale dell'articolo unico, l° comma, della legge 3 maggio 1956,
n. 392, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali
obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui
al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni,
i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita
alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui
all'art. 29, lettera a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia"
(G.U. n. 162 del 15-6-1997).
Art. 5
Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Art. 6
Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7
Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come
persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte
sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli
di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e
di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti
l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate
nei libri di matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che per dette navi
il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per
le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo
all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto.
Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al
n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire
deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la
tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.
Art. 8
Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
Capo IV
DATORI DI LAVORO
Art. 9
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo
sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti
locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano
persone tra quelle indicate nell'art. 4 (1).
Agli effetti del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di
fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera,
nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art.
4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni
di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei
confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti
degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei
confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati,
gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale
o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti
delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
le case di cura, gli ospizi, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti
delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9;
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati
per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego
delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli
apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23
ottobre 1960, n. 1369 (2), da datori di lavoro di cui al presente articolo,
sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del
datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio
conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più
di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde
da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo
comma dell'art. 1: di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione
di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere
stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale;
di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti
con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione
e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli,
o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.
_______
(1) V. sent. Corte Cost. n. 98 del 21 febbraio 1990 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende
fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone,
fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello
stesso D.P.R. anche se esercitate da altri.
(2) In G.U. n. 289 del 25-11-1960.
Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (1)
(2) (3).
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile
a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato (1) (3).
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro
quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto
imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del
lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (4).
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità
del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela
della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato
o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta
entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito
reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo
e quarto dei presente articolo (5).
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende
a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto,
è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte
che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti
(7).
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio
è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato
in base alle tabelle di cui all'art. 39.
_________________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967, lett. d), riportata alla
nota 2) di questa pagina.
V. ord. della Corte Cost. n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 2° comma,
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 30 del 27-7-1988).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 3-4-1981, che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 10, l° comma, e 131 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, 4, 24, 32 e 42 Cost. (G.U. n. 151 del 3-6-1981).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n. 356 dell'11/18-7-91 che "dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.
(4) V. ord. Corte Cost n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1°
comma, Cost.. (G.U. n. 30 del 27-7-1988). V. sent. Corte Cost. n. 444 del 25-3-1988.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967 che: "a) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, 3° comma del R.D. 17-8-1935, n. 1765, contenente
"disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali" nella parte in cui limita la responsabilità
civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, alla
ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o
sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba
rispondere secondo il codice civile; b) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765, in quanto consente che
il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio
costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per
morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare la ipotesi di prescrizione
dei reato; c) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della L. 11 -3-1953,
n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, che approva il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente al comma 3°
e al comma 5°, nella parte in cui essi riproducono le norme dichiarate incostituzionali
nei limiti di cui sub a) e b); d) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, 1° e 2° comma, del R.D. 17-8-1935, n.1765
predetto (ora art. 10, 1° e 2° comma, T.U. 1124/1965 in rif. agli artt.
3, 1° e 2° comma, 35 e 38 della Cost."
V. sent. della Corte Cost. n. 10 del 28-1-1970 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935,
n. 1765 (ora art. 10, 5° comma, T.U. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 35
e 38 Cost. (G.U. n.37 dell'11-2-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma, in rif. all'art.
66 Cost. (G.U. n. 122 del 10-5-1972).
V. sent. della Corte Cost. n. 102 del 29-4-1981 che: "1) dichiara l'illegitimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto
di regresso dell'I.NA.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo
penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di soluzione, malgrado
che l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento
penale. 2) Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art.
10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio
del diritto di regresso dell'I.NA.I.L., l'accertamento del fatto reato possa
essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale
nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con
proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.
3) Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 11 e 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio
civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente
responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti
del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione
di intervenire. 4) Dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 l'illegittimità
costituzionale del comma 5° dell'art 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella
parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso
dell'I.NA.I.L, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice
civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato
nel giudizio civile instaurato dall'I.NAI.L.. 5) Dichiara inammissibile le questioni
di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di
Cagliari in rif. all'art 24, 1° e 3° comma, Cost. e dal pretore di Genova
in rif. agli artt. 3 e 27 Cost."
V. ord. della Corte Cost. n. 49 del 22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente
fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nelle parti impugnate, con sent. n. 102 del 1981 (G.U. n. 54 del
24-2-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 118 del 3-6-1982 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sent. n. 102 dei
1981 (G.U. n. 178 del 30-6-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 338 del 17-11-1983 che ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 336 del
7-12-1983).
V. ord. della Corte Cost. n. 862 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma,
D.P.P. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (V. G.U.
n. 30 del 27-7-1988).
V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ.
10, 5° comma, 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
V. sent. della Corte Cost. n. 118 del 24-4-1986 che:
"a) Dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art.
lo del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio
dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa
essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata
promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente,
vi sia provvedimento di archiviazione; b) Dichiara ex art. 27 della legge n.
87/1953 la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 10
del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio
dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa
essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale,
nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con
proscioglimento in sede istruttoria."
(6) V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7°
comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U.
n. 163 del 30-6-1971).
(7) V. sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi
causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per
il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico
non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica
solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato,
superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L."
Art. 11
L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche
nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per
le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro
le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve,
altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al
valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle
di cui all'art. 39 (1) (2) (3).
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente
articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito
verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente
(1) (2).
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso
contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo
accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi
procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato
nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
_____
(1) v. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7°
comma, e 11, 1° e 2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U.
n. 163 del 30-6-1971).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 115 del 6-7-1970 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. in rif.
all'art. 3, 1° comma, Cost. (G.U. n. 170 dell'8-7-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 7-5-1975 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° e 2° comma, in
rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 126 del 14-5-1975).
V. sent. della Corte Cost. n. 117 del 21-5-1975 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1916, c.c. 2° comma, nella parte in cui non annovera,
tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione,
il coniuge dell'assicurato."
V. sent. della Corte Cost. n. 444 del 25-8-1985 che dichiara: a) inammissibile
la questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt.
3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail
nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione
antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore;
b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata,
in rif. agli artt. 35 e 38 Cost., del 2° comma dell'art. 1916 c.c., nella
parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail,
nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione
antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore
(G.U. n. 17 del 27-4-1988).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n.356 dell'11/18-7-1991 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente
all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei
confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato
a titolo di risarcimento del danno biologico"; v. Sent. della Corte Cost.
n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte
in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'eserciziodel diritto di regresso
contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore
infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla
perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Art. 12
(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dei presente
titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni
specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione
contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti
gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione
del rischio e la determinazione deL premio di assicurazione (2).
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non
fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere
il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore
le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già
coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo
giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione
del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà
del datore di lavoro (3).
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti
l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso,
nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le
variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento
del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino
al decimo giorno successivo a quello della cessazione (3).
_____
(1) V. L. 10-5-1982,. n. 251, art. 16; v. D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8; D.L.
9-10-1989, n. 338, convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 5° comma;
v. D.L. 15-1-1993, n. 6 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 4, (denuncia
nominativa dei lavoratori assicurati); v. L. 412 del 31-12-1991, art. 14, comma
4; v. D.L. n. 6 del 15-1-1993 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 1;
v. L. 7-8-1990, n. 241 e"Norme di attuazione INAIL per il comparto istituzionale".
(2) V. D.M. 18-6-1988.
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 2; come modificato dalla legge di conversione
4-8-1978, n. 467; L. 23-4-1981, n. 155, art. 12.
Art. 13 (1)
La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni
e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella
sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono
i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli
dallo stesso predisposti.
_______
(1) Integrato (3° comma, della L. 10-5-1982, n. 251, art. 17; interamente
modificato dal D.M. 26-1-1988; vedi anche D.M. 18-6-1988; D.L. 30-12-1988, n.
548, art. 8.
Art. 14
Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è
obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della
persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali
variazioni della persona stessa.
Art. 15(1)
Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro
ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art.
12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto
di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto
risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione
e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi
all'anno in corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di
cui al precedente comrna sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà
della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per
esecuzione forzata.
_______
(1) V. D.M. 18-6-1988.
Art. 16
L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si
sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste,
diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il
termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare
il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore;
a decorrere dall'inizio dei lavori (1).
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà
al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato
del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro (2).
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il
datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo,
salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione
degli effetti della decisione di primo grado (2).
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità
giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
Per il procedimento avanti all'autorità giudiziaria si osservano, anche
per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura
civile (2).
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo
e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente
l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante
e il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione
avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti (2).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 22-6-1963 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma,
del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 16, 2° comma, T.U. n. 1124/1965),
in rif. agli artt. 3, 24 e 113 Cost. (G.U. n. 175 del 2-7-1963).
(2) V. al riguardo le disposizini del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199; e della L.
11-8-1973, n. 533, art. 444 c.p.c.; vedi anche L. 24-11-1981, n. 689.
V. ord. della Corte Cost. n. 44 del 16-2-1984, che ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,
5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U.
n. 60 del 29-2-1984).
Art. 17
Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo
debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili
nuovamente immatricolate o che si trovano in disarmo al principio dell'anno,
comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate
a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme
degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre
all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente
adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia
richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio.
L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare dei
contributo e le modalità di pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio
e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore.
Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per
le denunce agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
Art. 18
Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono
trasmettere mensilmente all'istituto nazionale per l'assicuratore contro gli
infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate.
Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto le Camere di commercio,
industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed
in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva
circoscrizione (1).
(1) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
4-8-1978, n. 467; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536 con la legge di conversione
29-2-1988, n. 48, art. 9, 4° comma.
Art. 19
(1) Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori
di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli artt. 66
e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per
esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative
alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi
di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella
propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette
, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle
altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentati, che non forniscano le notizie richieste
o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino
a lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave
(2).
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi
e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza
per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda
da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più
grave (2).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983 , n. 463, art. 3; come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 20
(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente
titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della
loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori
d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun
prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome,
la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di
risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della
retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome,
il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in
ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli
sotto altra forma (2).
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata
di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre
la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata
la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima
lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione
non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di
lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto anni della
stessa categoria e lavorazione.
_______
(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituizionale degli artt. 20, n. 2, 28,
44, 50, 1° comma, e 195 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art.
27 Cost. (G.U. n. 191 del 21-7-1976).
V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.
Art. 21 (1)
Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati
nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto
assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente,
dal luogo di lavoro (2).
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili
ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè
i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un
documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la
data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre
copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore
di lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante
relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto
di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore
di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo
del rifiuto (3).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 3, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 11-1-1979, n. 12, art. 5.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 224 dell'8-7-1975 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, in rif. all'art.
24 Cost. (G.U. n. 195 del 23-7-1975).
Art. 22
L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole
dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:
a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e
le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che
dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con
fogli o ruoli di paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei
alle registrazioni prescritte;
c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata;
ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle
di retribuzione medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio
dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto
assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.
Art. 23
Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, nn. 6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
Art. 24
Il datore deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.
Art. 25
Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno
debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da
ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo
comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro;
le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni
dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano
dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località,
il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini
prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario
eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette
possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono
registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga
le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
Art. 26
Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati
e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati
all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un
proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono
il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso
incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun spazio in
bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile.
Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto
il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri
di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo
le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati
a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per cinque
anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono
vidimati ai sensi del primo comma (1).
________
(1) V. L. 30-4-1969, n. 153, art. 42; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, 19°
comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
Art. 27
La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del
datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in
denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione
a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con
l'ammenda sino lire quattrocentomila (1).
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti
delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte
sono compiute.
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 28
(1) I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati
dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità
e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare
o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni
che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante
il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del premio afferente al periodo assicurativo decorrente
dall'inizio dell'attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio
del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate
nella denuncia di esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo
anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato
relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi
necessari per il calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine
del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della
regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo,
salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell'attività
assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà essere
effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa
contestualmente all'autoliquidazione del premio.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata
dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante
l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44.
Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato
il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul
minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto
assicuratore entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore
medesimo intende disporre.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio
o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni
corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato
il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere
il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini
di cui al comma 4, I'Istituto assicuratore può o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese
sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati
i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili,
anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore
a quello già richiesto o riscosso".
________
(1) Testo così sostituito dal D.M. 13-12-1989, e modificato dal D.M.
23-10-1990, V. D.L. 9-10-1989, n. 338 convertito nella legge 7-12-1989 n.389,
art. 2, comma 11.
Art. 29
(1) Per la determinazione della base imponibile per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in
natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro
(2).
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore
a titolo (3):
1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente
al 50% del loro montare (4);
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute
dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità (5);
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione
del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità,
per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche
direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale (6).
di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi
consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza
dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari
(6).
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è
abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione
imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese,
nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile
ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento
per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di
assistenza sociale interessate.
_________
(1) Testo così sostituito dalla L. 30-4-1969, n. 153, art. 12; V. D.L.
29-3-1991, n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n. 166, art. 9 bis.
(2) V. D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
26-9-1981, n. 537; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato
dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art.
5, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n.863.
(3) V. D.L. 1-3-1985, n. 44, art. 1, 4° comma.
(4) V. D.L. 4-8-1984, n. 467; D.M. 30-11-1984; D.L. 18-11-1986, n. 761, art.
5; DD.LL. 17-1-1987, n. 6, art. 5, 1-4-1987, n. 130, art. 4, 1-6-1987, n. 211,
art. 5; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L. 3-10-1987,
n. 398, art. 5; per le somme corrisposte ai trasfertisti fissi; v. D.L. 29-3-1991,
n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n. 166.
(5) V. L. 29-5-1982, n. 297 (G.U. n. 147 del 31-5-1982).
(6) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Art. 30
Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o
convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione (1).
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre
prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei
prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
(2).
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione
il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte
a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque
la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite
tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori
d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da
assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della
rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età
ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto
dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private
detta retribuzione vale anche ai fini contributivi (3).
__________
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M. 17-10-1970; D.M.
26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M. 8-11-1973; n. 877, art.
9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974; DD.MM. 23-12-1974; DD.mm.
4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M.
29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L. 21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M.
29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981; D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983,
n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983,
n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M. 29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma
6; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993;
v. anche D.M. 12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
(2) V. D.M. 27-1-1979.
(3) Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Art. 31
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima,
il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma
del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le
stesse norme dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una
convenzione scritta di arruolamento, la paga e il vitto debbono essere indicati
nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad
un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate
le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo
la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del
viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale
media del viaggio.
Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o
quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore
ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua a base della determinazione
della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella
effettivamente corrisposta durante un anno; negli altri casi è eguale
a trecento volte la retribuzione giornaliera.
Art. 32
Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo
o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità
marittima, retribuzioni convenzionali (1) da valere sia per il calcolo dei premi
e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità
temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia
della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore
della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la
marina mercantile.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute
normalmente ogni triennio.
_______
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4; D.M. 17-10-1970; D.M.
26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M. 8-11-1973; n. 877, art.
9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974; DD.MM. 23-12-1974; DD.mm.
4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M.
29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L. 21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M.
29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981; D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983,
n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983,
n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M. 29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma
6; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993;
v. anche D.M. 12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
Art. 33
I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro
per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari
a titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso
e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art.
112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma
degli artt. 2754 e 2778 dei codice civile (1).
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle
Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o
sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto
il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo
l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 dei codice della
navigazione.
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
_______
(1) V. L 29-7-1975, n. 426, artt. 4 e 12; v. D.L 9-10-1989, n. 338 convertito
nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 3° comma; v. D.L. 9-10-1989, n. 338
convertito nella L 7-12-1989, n. 389, art. 2; v. D.P.P. 29-9-1973, n. 602; v.
D.P.R. 28-1-1988, n. 43.
Art. 34
(1) Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente
sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette,
salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza,
dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e,
in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da
quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento,
e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione
al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del
lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame
del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in
base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione avanti all'autorità giudiziaria non può proporsi se non
dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto
e sesto dell'art. 16.
__________
(1) V. D.M. 5-2-1969; D.L. 2-12-1985, n. 688, art. 1.
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e della L.
11-8-1973, n. 533.
Art. 35
La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista
dall'art. 34 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme
dovute secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse
mutue di cui al n. 1 dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero
costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264
(1), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2) e degli artt. 10, 11
e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 (3), sull'ordinamento dell'istituto
stesso.
Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel
comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento
di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
__________
(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) In G.U. n. 193 del 21-8-1933.
Art. 36
L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla
base delle scritture contabili dell'istituto assicuratore, il quale li scrive
in apposito elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del
lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, può
presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di
venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'Istituto
assicuratore al datore di lavoro.
Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate,
forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato
del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo
e l'invia al Sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle
imposte dirette e dei contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'istituto.
Art. 37
Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art. 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all'ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto assicuratore affinchè questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
Art. 38
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.
Art. 39
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti
per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità
e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione
almeno ogni quinquennio (1).
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere
l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.(2)
_______
(1) V. D.L. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).
(2) V. D.P.R. 14-5-2001, n. 314.
Art. 40
Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità
di applicazione sono approvate con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (1).
La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle
Casse di cui all'art. 127 è determinata secondo le norme previste dagli
statuti delle Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio
medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere
l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
_________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); D.M. 1-2-1979 (G.U.
n. 53 del 22-2-1979); D.M. 20-2-1981 (G.U. n. 64 del 5-3-1981); D.M. 12-10-1981
(G.U. n. 303 del 4-11-1981); D.M. 2-2-1988 (G.U. n. 97 del 27-4-1988); D.M.
18-6-1988; D.M. 21-6-1988; D.M. 19-1-1989.
Art. 41
(1) Il premio di assicurazione è dovuto dal datore
di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente
articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni
della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per
tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
__________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251,
art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come modificato dalla legge
di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M. 13-12-1989.
Art. 42
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, indipendenza
della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze,
difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi
di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza, sociale, su delibera dell'istituto assicuratore,
premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle
persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità
di carburante utilizzo, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art.
39 (1).
___________
(1) V. D. M. 4-12-1981; DD.MM. 15-7-1987 e seg. D.M. 21-6-1988.
Art. 43
Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee
di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta
al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre
dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari,
ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà
quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino
alla data della cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio
è riferito a tutta la durata della lavorazione.
Art. 44
(1) (2) Il primo pagamento del premio di assicurazione deve
essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere
effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento
della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può
detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e
per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione.
Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro,
l'Istituto effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto
assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari
determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni,
da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro
le date delle singole scadenze.
___________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251,
art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come modificato dalla legge
di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M. 13-12-1989.
(2) Così sostituito dal D.M. 13-12-1989.
Art. 45
(1) Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento del premio di assicurazione,
nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo
al ricorso, salvo conguaglio per la e, differenza tra la somma versata e quella
che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto
al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento
e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni.
__________
(1) V. D.P.R. 14-5-2001, n. 314.
Artt. 46,47,48,49
Abrogati dal D.P.R. 14-5-2001, n. 314.
Art. 50
(1) I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della
denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti
con l'ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti, comprese
nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino
a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più
di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più
di cento (2).
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a
versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio
dei lavori, un a somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo
di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della
denuncia (3).
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse
dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali
o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni
di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni
o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto,
oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari
di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare
del premio dovuto e delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un
quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettono
le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già
coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni
dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che
abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo
inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento
di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto
assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato
e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto
dalla data di inizio della inadempienza (5).
___________
(1) L'art. 4 del D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48
ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in materia di contributi valido
per tutti gli Istituti previdenziali: i datori di lavoro che non provvedano
entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni
previdenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono
tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile il cui
importo varia secondo le diverse ipotesi previste dalla legge.
(2) V. L. 21-4-1967, n. 272; D.M. 14-11-1970; D.M. 4-10-1979; L. 23-4-1981,
n. 155, art. 27; L. 24-11-1981, n. 689, art. 35; L. 10-5-1982, n. 251, art.
14; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638; D.L. 21-1-984, n. 4, art. 4, come modificato dalla legge
di conversione 22-3-1984, n. 30; D.M. 24-4-1985; D.L. 2-12-1985, n. 688, art.
1, modificato dalla legge di conversione n. 11 del 31-1-1986, art. 1; DD.LL.
23-2-1987, n. 48; 28-4-1987, n. 156; 27-6-1987, n. 244; 28-8-1987, n. 358; 30-10-1987,
n. 442; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536, con legge di conversione 29-2-1988,
n. 48; v. anche art. 3 D.L. 29-3-1991, n. 103 convertito nella L. 1-6-1991,
n. 166.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota (1).
(4) V. D.L. 12-9-1983, n. 4653, art. 2, 19° comma, come modificato dalla
legge di conversione 11-11-1983, n. 38.
(5) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni nella L. 4-8-1978,
n. 467.
Art. 51
(1) I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in un'inadempienza
prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono
tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare
all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini
delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità
liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite
in base alle tabelle di cui all'art. 39.
____________
(1) Vedi nota (2).
V. anche sent. della Corte Cost. n. 45 del 27-2-1974 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, in rif. all'art.
3 Cost. (G.U. n. 62 del 6-3-1974).
Art. 52
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio
datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo,
non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello
in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al
datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di
essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente
la denuncia.
Art. 53
(1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera,
e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente
da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui
all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia e deve essere corredata da certificato medico (2).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto
il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre
giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo
giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre
alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede
anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le
modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore,
corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel
quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione
della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del
domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella
rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie
(2).
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il
salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia
deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore
e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si
verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la
denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza
di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale
sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire
seimila a lire dodicimila (3).
____________
(1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma.
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561,
art. 1, comma 1, lett. d).
Art. 54
(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi
del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità
locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza
la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del
Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in
viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità
di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo
di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca
marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art.
53, all'autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta
e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore
di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze
nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze
di misure di igiene e prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale
della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo
in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve
essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (2).
____________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma; v. L. 28-12-1993, n. 561,
art. 1, comma 1, lett. d).
(2) Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
Art. 55
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per
servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta
od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità
superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità
consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla
quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle
forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della
navigazione.
Per le spese relative all'inchiesta si provvede in conformità degli artt.
58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere
rimessa al Pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione
della nave ed all'Istituto assicuratore.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità
marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi
di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore
ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto
assicuratore.
Art. 56
L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la
denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio,
in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore
ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione,
un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal
ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura
di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti
aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
Il Pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto
assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio.
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà
di domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni
che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo
e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità
dì pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella
segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta
non sia stata eseguita.
Art. 57
L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è
comunicata, a cura del Pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia
ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti
e all'Istituto assicuratore.
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati
e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal
Pretore.
Qualora non siano presenti, ne rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni,
il Pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera
che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è
avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere
dell'infortunato.
Il Pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che,
a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.
Art. 58
I Pretori o i Vice pretori da essi delegati, i quali, per
eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro
residenza, hanno diritto a un'indennità nella misura ed alle condizioni
stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o
di trasferte giudiziarie.
L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta
sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.
E parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati
dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati
dal Pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.
Art. 59
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti
dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali
si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti
segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano
al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al
processo verbale dell'inchiesta.
Art. 60
Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo verbale,
l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il
decimo giorno da quello in cui è pervenuta al Pretore la denuncia dell'infortunio.
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti
hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal
penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.
Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore e resta depositato per
cinque giorni nella cancelleria della Pretura.
Art. 61
Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo
precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità
giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo
quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile
nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva
i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della
Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o
trarne copia in carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto-assicuratore,
all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere,
contro pagamento dei diritti di sua competenza.
Art. 62
Le indennità di cui all'art. 58, per quanto riguarda
il Pretore, sono liquidate dal Presidente del tribunale e, per quanto riguarda
i testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso Pretore facendosi nell'un
caso e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta
di cui all'art. 56.
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui
all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati
nell'art. 56.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dal Pretore nella
misura da stabilirsi con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per la sanità (1), ed è compreso tra le spese
di cui al primo comma del successivo art. 202.
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti
demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti
norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità,
le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni
vigenti nella materia.
____________
(1) V. D.P.R. 19-12-1981.
Art. 63
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza
motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il Pretore, ove
ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore
tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia
per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e
con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 64
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che
l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di
esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore
l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli
692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di
procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Art. 65
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
Capo V
PRESTAZIONI
Art. 66
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti (1):
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea (2);
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici (3);
6) la fornitura degli apparecchi di protesi (4).
_________________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 1; vedi anche art. 180.
(2) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 74; V. D.M. 13-8-1984; V. D.M. 10-10-1985,
art. 2.
(3) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386;
vedi anche L. 23-12-1978, n. 833; D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5, come modificato
dalla legge di conversione 29-2-1980, n. 33; D.L. 25-1-1982, n. 16, come modificato
dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98; D.L. 12-9-1983, n. 463, artt. 11
e 13, come modificati dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 27-5-1985;
L. 11-3-1988, n. 67, art. 12.
(4) V. D.P.R. 18-4-1979; D.M. 2-3-1984; D.M. 28-12-1992 (Nomenclatore protesi).
Art. 67
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
Art. 68
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è
avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e
fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di
fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato
stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della
retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da
116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque
per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata
a periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità
giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato
ed è corrisposta nella misura dei settantacinque per cento della retribuzione
effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo
per trenta la retribuzione mensile.
Art. 69
Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente,
la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio
nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare
o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non
vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte
del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante,
d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare
presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea
per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.
Art. 70
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni
sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto
dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato,
se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge,
secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto
assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
Art. 71
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Art. 72
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore
ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità
temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà
di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della
panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato
abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia
a proprio carico ascendenti.
Art. 73
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è
avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo
migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché
da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino
a quando sussiste la carenza dell'assicurazione (1).
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro
il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i
casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio
e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è
commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore
negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.
___________
(1) v. sent. della corte cost. n. 44 del 9-6-1965 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963,
n. 15 (ora art. 73), in rif. agli artt. 3, l° comma, 23 e 38, 4° comma,
Cost. (G.U. n. 155 del 19-1-1965).
V. sent. della Corte Cost. n. 74 del 21-6-1966 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963, n. 15,
in rif. agli artt. 36 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 156 del 25-6-1966).
Art. 74
(1) Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale,
la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve
ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio
o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente
e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia
derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro
in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per
cento (2) per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto
dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea
assoluta, una rendita di inabilità (3) rapportata al grado dell'inabilità
stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento, al sessanta per cento,
aliquota crescente coi grado dell'inabilità, come dalla tabella allegato
n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per
cento, aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota
pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo:
per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli
inferiori a tale cifra (4).
A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità
permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n.
7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento
in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
____________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 125 del 23-6-1981 che ha dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 136 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 2° comma, 35, 36 e 38 Cost. (G.U.
n. 193 del 15-7-1981). V. sent. della Corte Cost. n. 87 del 28-1- 15-2-1991
che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt.
3, 32, primo comma, 35, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della
Costituzione.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che: "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte in cui non pone, agli
effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella
stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro"
(G.U. n. 155 dell'8-6-1977).
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 3.
(4) Comma così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
Art. 75
(1) Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione
della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato
risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e
inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto,
una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al
primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite
minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, applicabile
al momento della liquidazione di tale somma.
______________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981 che: "ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'articolo
75 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo
della retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 dello
stesso D.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione
relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente
al grado di invalidità derivata da due infortuni policroni, questione
sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost; 2) dell'art. 79 del
D.P.R.- n. 1124/1965 e del combinato disposto dallo stesso articolo - con particolare
riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"-
e dell'art 80 del medesimo D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3
e 38, 2° comma, della Cost.; 3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello
stesso D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost.
(G.U. n. 165 del 17-6-1981).
Art. 76
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente
a menomazione elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata
in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento
corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita
l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.
_____________
(1) Cosi sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 6; V. sent. della Corte
Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che "ha dichiarato non fondata nei sensi
di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art.
218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in
relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla tabella allegato n. 3";
Art. 77
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli
aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata
di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla
data di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui
l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il
coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma dei
n. 1 dell'art. 85 (1).
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano
in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della
persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo
anno per i figli. Per i figli viventi a carico dei lavoratore infortunato dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età,
se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del
corso, ma non oltre il ventesimo anno di età, se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato,
sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia
dell'infortunato stesso.
__________
(1) V. sent Corte Cost. n. 529 del 10-5-1988 che dichiara l'illegittimità
costituzionale del 2° comma dell'art. 77 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere
le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge
(G.U. n. 20 del 18-5-1988).
Art. 78
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti
di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente
la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina
sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita
totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi,
e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella
tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato
di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e
per effetto della consistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine
al lavoro.
Art. 79
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro
causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti
derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal
presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 (1), deve essere
rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto
delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente
e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato
dopo l'infortunio.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981.
Art. 80
(1) Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta
a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile
con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica
rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro
causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni
e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione
che è servita per la determinazione della precedente rendita (2). Se
però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale
sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova
rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità
permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva
sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita,
è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità
permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio
risulti un'inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale,
è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine
al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita
all'epoca in cui questo si è verificato (3).
____________
(1) V. D.M. 10-10-1985, art. 3.
(2) V. sent. Corte Cost. n. 318 del 18-5-1989 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 80, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora
sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione
della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita
non inferiore a quella già erogatagli.
(3) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo
comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
sollevata dal Pretore di Torino; v. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990
che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore
di Ancona.
Art. 81
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità
permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla
preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione
di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro
a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), la rendita a seguito del
nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva
secondo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile,
ai sensi dell'articolo 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente
comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.
_________
(1) In G.U. n. 43 del 27-2-1904.
Art. 82
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.
Art. 83
La misura della rendita di inabilità può essere
riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro
ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare
della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia
derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
la rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
al lavoro nei limiti dei minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è
verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche
la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima (1).
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita,
alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre
la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione
può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data
dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta
a distanza inferiore di un anno dalla precedente (2).
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione
può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di
un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (3) (4).
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se i di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza
i di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo
per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità,
l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione
della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento (4).
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura
della rendita di inabilità è quella stabilita dalle tabelle in
vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.
_____________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206
del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206
del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'1 1/18-7-1991 che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(4) V. sent. della Corte Cost. n. 32 del 18-1-1977 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 7° e 8°comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2°comma, Cost.
(G.U. n. 24 del 26-1-1977); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991
che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, 8° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, 2°
comma, della Costituzione.
Art. 84
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.
Art. 85
(1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri
seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità
di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile,
e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il
quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso
di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli
viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non
prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento
del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale,
e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno
di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita,
i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono
concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a
ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto
e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a
ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico
nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno
come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione
calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione,
le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora
una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle
singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno
di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza
di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e
sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2),
3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a
chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore
nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno
di cui al, precedente comma non può essere comunque inferiore ad una
mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti
viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli
di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati,
e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti
sono regolarmente affidati.
_________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 7.
V. sent. della Corte Cost. n. 186 dell'11-11-1981 che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. (G.U. n. 345 del 16-12-1981); v. sent.
della Corte Cost. n. 360 del 18-12-1985 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di
infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta
il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano
dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.
Art. 86
L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato
nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono
gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata
dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
occorrono al recupero della capacità lavorativa (1).
__________
(1) v. nota (3).
Art. 87
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare
di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga
necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte
è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale
composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato
dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza,
dal Presidente del tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista
preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non
si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero
della sanità (1).
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato
nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla costatazione del
rifiuto (1).
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o l'elusione delle cure prescritte
da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità
per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura
presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto
alle cure prescritte.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 88
(1) Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti
ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre
il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura
indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili,
per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita
convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita,
la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei
Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere
che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però,
è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta
e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto
direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto
di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo
fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento
curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito
in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite
in detto articolo.
________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386, della L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 89
Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità
l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure
mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione
della capacità lavorativa (1).
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere
al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita fino
alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
(2).
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma
si provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto
assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità
in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni
dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con istituti all'uopo
autorizzati per facilitare la rieducazione professionale (3).
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di
volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
___________
(1) v. nota (3).
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 213 dell'1-7-1983, che ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità
costituzionale dello art. 89, 2°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in
rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 205 del 27-7-1983); D.M. 10-10-1985, art. 2.
(3) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 17; D.P.R. 18-4-1979, art. 1; D.P.R. 22-2-1982,
n. 182, art. 81.
Art. 90
L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla
prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre
il grado dell'inabilità, nonchè alla rinnovazione degli stessi,
quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo
di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato,
salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato (1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, artt. 26 e 57; D.P.R. 18-4-1979, art. 3; D.L.
30-12-1979, n. 663, art. 5; D.L. 25-1-1982, n. 16, art. 1, come motificato dalla
legge di conversione 25-3-1982, n. 98; L. 10-5-1982, n. 251; D.L. 12-9-1983,
n. 463, art. 11, 2° comma, come sostituito dalla legge di conversione 11-11-1983,
n. 638; D.M. 2-3-1984; D.P.R. 18-7-1984, n. 782.
Art. 91
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale,
l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche
e al pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo
restando il disposto dell'art. 72 (1).
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita
di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per
cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità,
la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità
dell'art. 87.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 160 del 29-12-1977 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 38 e 32 Cost. (G.U. n. 4 del 4-1-1978).
Art. 92
(1) L'istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione
dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi
con enti o sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri
mezzi e l'istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse
direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato,
rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile
un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto
assicuratore.
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 93
Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere
di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia (1).
_______
(1) V. L. 16-6-1951, n. 756 (G.U. n. 207 del 10-9-1951).
Art. 94
(1) Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi
di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono
dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'istituto
assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità da
parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai
termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto
assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia
gli infortunati degenti in ospedale.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti
la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art.
88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto
assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e
necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di
rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti
dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.
_________
(1) V. nota (2).
Art. 95
(1) L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento
delle cure in qualsiasi luogo esse siano state praticate e di disporre il trasferimento
dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine
i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti
disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi
e i documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
______
(1) V. nota (2).
Art. 96
(1) Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti
di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato,
tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura,
le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo
comma dell'art. 88.
_________
(1) V. nota (2).
Art. 97
(1) Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono
rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti
a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti
dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 98
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di
cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal Presidente del tribunale nelle
misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla
legge 21 febbraio 1963, n. 244.
Il Presidente del tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e delle
eventuali spese da lui contestualmente liquidate.
Art. 99
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto
assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed
i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato,
quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio
arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, V. L. 23-12-1978,
n. 833.
Art. 100
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico
attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del
presente titolo, provvede affinchè, entro il più breve termine
e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia
pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea (1).
_______
(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.
Art. 101
Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o gli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
Art. 102
Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo
della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato
la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea
e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili
ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, L'Istituto assicuratore procede
agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità
permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato
la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che
sono serviti di base a tale liquidazione (1).
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di
inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in
misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato,
con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dell'infortunato, ove questi
convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del
giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.
____________
(1) V. L. 7-8-1990, n. 241 e norme d'attuazione.
Art. 103
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata
un'inabilità permanente indennizzatile, deve presentare all'Istituto
assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta
documentazione anagrafica (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle
firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche
e integrazioni della L. 4-1-1968, n. 15 contenente norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme". (G.U.
n. 158 del 24-6-1971).
Art. 104
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per
i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare
indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità
per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente,
o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta
dall'istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando,
nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità
che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato
medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda (1).
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta
della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore
avanti l'autorità giudiziaria (2).
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza
che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in
essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, art. 7 e
della L- 11-8-1973, n. 533.
V. seni. della Corte Cost. n. 234 del 17-7-1974 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, in rif. all'art.
38, 2° comma, Cost. (G. U. n. 194 del 24-7-1974).
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e della L.
11-8-1973, n. 533.
Art. 105
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti
ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti
e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata
l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede
alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga
contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Art. 106
(1) Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è
provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza
autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente
il defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si
considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il
vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della
morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può
assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle
imposte e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le indagini
del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che
siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e
debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza
in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli
Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento
delle rate di rendita.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle
firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche
e integrazioni della L. 4-1-1969, n. 15 contenente norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme". (G.U.
n. 158 del 24-6-1971)
Art. 107
Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti
sono pagate a rate posticipate mensili (1).
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero
agli eredi la rata in corso.
_______
(1) Comma così sostituito dal D. M. 26-1-1988.
Art. 108
Per le indennità dovute in base al presente titolo
l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge,
ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto
ad esigere l'indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura
predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo
caso la procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di residenza fuori
del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
Art. 109
Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di
intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle
indennità fissate dal presente titolo.
Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila (1):
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed
ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma
precedente;
b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni
avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire
l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 110
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto
non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato
o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli
aventi diritto, con sentenza passata in giudizio, siano stati condannati in
seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto (1).
_________
(1) V. sent della Corte Cost. n. 23 dell'1-3-1973, che dichiara la "illegittimità
costituzionale dell'art. 57 della L. 30-4-1969, n. 153, concernente "revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"
nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie
del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in rif. all'articolo. 3 Cost.".
V. sent. della Corte Cost. n. 55 del 9-5-1973 che dichiara la "illegittimità
costituzionale dell'art. 110 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, contenente il testo
unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla
disposizione espressa con le parole "tranne che per le spese di giudizio
alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato
siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione
del presente decreto".
Al riguardo vedi anche le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
V. sent. della Corte Cost. n. 1041 del 22-11-1988 (G.U. n. 49 del 7-12-1988)
che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 128 del
R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30-4-1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte
in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R.
5-1-1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni
corrisposte dall'INPS".
V. sent. Corte Cost. n. 572 del 13-12-1989 che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 100 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti
stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità
per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.
Art. 111
Il procedimento contenzioso non può essere istituito
se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la
liquidazione amministrativa delle indennità (1).
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante
la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta
giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per
quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione
sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria
(1).
________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 148.
V. anche sent. della Corte Cost. n. 31 del 18-1-1977 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977).
V. ord. della Corte Cost. n. 145 del 12-5-1983 che ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111
e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n.
156 dell'8-6-1983).
Art. 112
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente
titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da
quello della manifestazione della malattia professionale (1).
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute
dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 10
anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (2).
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo,
verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10
e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando
gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato
dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche
amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme
(3).
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi
tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per
le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art.
11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la
sentenza penale è divenuta irrevocabile (4).
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 116 dell'8-7-1969 che dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 66, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL
la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine
ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità
non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile;
dichiara altresì, in applicazione dell'art. 27 della L. 11-3-1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, 1° comma, della
L. 19-1-1963, 15 modifiche e integrazioni al R.D. 17-8-1935, n. 1765) nonché
dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, 1124 (testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, nei limiti
di cui in motivazione, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 106 del 28-4-1971).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 5-2-1974 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 67, 1° comma, del R.D.
17-8-1935, n. 1765, 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, n. 15, e 112, 1°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost.
(G.U. n. 48 del 20-2-1974).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2° comma, Cost. (G.U.
n. 24 del 26-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 129 del 21-5-1986 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 112 primo comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione
per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla
data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella
cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e
del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione; v. sent. Corte
Cost. n. 544 del 12-12-1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione
delusione giudiziaria decorre da "un momento anteriore alla morte dell'assicurato
anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante,
o previo, esame autoptico; v. sent. Corte Cost. n. 31 del 17-1-1991 che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112,
primo comma, e 135, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) Termine elevato a tre anni dalla L. 29-2-1980, n. 33; vedi anche D.P.R.
31-12-1971, n. 1403, art. 23; D.L. 12-9-1983 n. 463, art. 2, 19° comma,
come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638, così sostituito
dal D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella L. 29-1-1988, n. 48.
V. sent. della Corte Cost. n. 110 del 21-5-1982 che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 2° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 24, 76 e 77 Cost. (G.U. n.
164 del 16-6-1982); termine elevato a dieci anni dall'art. 12 del D.L. 30-12-1987,
n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29-2-1988, n. 48 (v. testo coordinato).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma,
in rif. all'art. 76 Cost. (G.U. n. 122, del 10-5-1972).
(4) V. sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ.:
19, 5° comma, artt. 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
Art. 113
Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'istituto assicuratore.
Art. 114
E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle
indennità o a diminuire la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di
essa non sono valide senza l'omologazione del tribunale dei luogo dove si è
effettuata la transazione stessa. All'omologazione il tribunale provvede in
camera di consiglio (1).
______
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 115
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli artt. da 116 a 120 del presente decreto e dell'art. 29 o, per la navigazione marittima, degli artt. 31 e 32.
Art. 116
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente
e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118,
è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è
stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici
mesi trascorsi prima dell'infortunio (1).
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo
in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di
lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite
nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte
la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera
la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale
della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato
il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi
datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai
dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti
(2).
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente
a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per
cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera
aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera
è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre
i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle
retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali
manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (3).
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente
fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto
interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli
effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo
comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo
di tempo considerato (3).
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa
con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione
media giornaliera (3).
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo
è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi
macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina
e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale
ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma dei presente
articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente
decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali
considerate dal decreto stesso (3).
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta
in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media
giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (3).
_____________
(1) V. D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato dalla legge di conversione
19-12-1984.
(2) V. L. 26-5-1966, n. 310.
(3) Così sostituito dall'art. 1 della L. 10-5-1982, n. 251; modificato
dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20; L. 30-12-1991, n. 412, art. 11 (G.U. n.
305 del 31-12-1991).
Art. 117
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
Art. 118
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette
o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali
per determinati lavori o per determinate località o anche per singole
imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base
della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo
comma dell'art. 116 (1).
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente
articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni
convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia
intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di
retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del
settimo comma dell'art. 116 (2).
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa
con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite
(3).
_________
(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403; L. 18-12-1973, n. 877, art. 8; L. 6-8-1975,
n. 418, art. 2; vedi anche D.M. 12-12-1968; D.M. 30-6-1969; D.M. 26-10-1970;
D.M. 3-5-1971; DD-MM. 2-2-1973; D.M. 27-6-1974; D.M. 29-9-1975; D.M. 29-7-1977;
D.M. 26-5-1979; D.M. 31-3-1980; D.M. 18-6-1983; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31,
6° comma; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993;
D.M. 9-10-1993.
(2) Comma così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.
(3) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.
Art. 119
(1) Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore
degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e
le prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a) I'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata
alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate
alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima
lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a
retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto
anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque
la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate
in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di
queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa
località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (2), per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni
sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
è fissata in lire centottanta.
________
(1) V. L. 28-2-1987, n. 56, art. 21.
(2) Per il testo dell'art. 22 della L. 19-1-1955, n. 25, v. pag. 107.
Art. 120
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato
è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art.
20, l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità
secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità
supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi
previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione
è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso,
le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti
dall'art. 118.
Art. 121
Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi
perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio,
o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi
sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio,
gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione dell'indennità
assicurata per il caso di morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione
per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine
di sei mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie
certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata
e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'Istituto
assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva
disperso.
Art. 122
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio
dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda
per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve
essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della morte (1).
________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 8.
Art. 123
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo
di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di
pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono
le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore,
se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso,
deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti,
agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel
quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
Art. 124
(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1965, agli invalidi per
infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati
ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929,
n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari
di rendita vitalizia, lire ottomila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati
in capitale, lire seimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire venticinquemila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila,
più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale
continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza
dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa
denominazione, dall'Istituto assicuratore.
___________
(1) Sostituito dalla L. 12-3-1968, n. 235, art. 1 e modificato dalla L. 27-12-1975,
n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979, art. 3; v. D.M. 6-8-1991 e D.M.
7-8-1991.
Art. 125
Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.
Capo VI
ISTITUTI ASSICURATORI
Art. 126
(1) L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata,
anche con forme di assistenza e di servizio sociale (2), dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo
seguente.
_________
(1) V. L. 20-2-1958, n. 93, art. 6; L. 17-8-1974, n. 386, art. 12-bis; L. 23-12-1978,
n. 833; L. 9-3-1989, n. 88; L. 7-8-1990, n. 241 e "Norme di attuazione
INAIL per il comparto istituzionale".
(2) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616; D.L. 18-8-1978, n. 481, convertito, con modificazioni,
nella L. 21-10-1978, n. 641; L. 21-12-1978, n. 845, art. 8, lett. g); D.P.C.M.
24-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982, n. 182.
Art. 127
Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché
i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui
assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge
23 marzo 1933, n. 264 (1) convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2);
le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni
supplementari previsti da regolamenti organici, da contratti collettivi, da
convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo
dell'assicurazione presso le Casse predette;
2) i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni
e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con
forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle
prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto
dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro
di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità
(3) (4).
_________
(1) In G.U. n. 86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) V. L. 11-7-1980, n. 312; D.M. 13-8-1984.
(4) V. D.M. 10-10-1985.
Art. 128
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127,
il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite
ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite
stesse nel presente titolo, in tal caso le Casse versano al predetto Istituto
i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate
fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari
di esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate, quelle
formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione
parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare
la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere
incaricato, con le modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare
le prestazioni assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali
dovute dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone
non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.
Art. 129
Le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono poste sotto la
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano
ad esse le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il
Consiglio di stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri
bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad
esse richieste da detto Ministero.
Art. 130
Gli impiegati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Capo VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 131
(1) Per le malattie professionali si applicano le disposizioni
concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni del presente capo.
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen.
131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del
10-2-1988).
Art. 132
Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità
complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia
professionale (1).
_______
(1) V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt.
80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 (Testo unico alle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
questione sollevata dal Pretore di Ancona.
Art. 133
La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Art. 134
(1) Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute
anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni
per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per
ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente
indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto,
qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione
di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad
una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata
in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.
________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma Cost. dell'art. 3, 1°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche
per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le
dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente
patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie
delle quali sia comunque provata la causa di lavoro" (G.U. n. 8 del 24-2-1988).
Art. 135
La manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della
malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo
che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la
denuncia con il certificato medico (1).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 dell'11-2-1988 che dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 135, comma 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (G.U. n.
9 del 2-3-1988).
Art. 136
Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza
di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere
ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione
per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore
d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata
a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera
sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore
in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale
costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina
la misura della riduzione della rendita.
Art. 137
La misura della rendita di inabilità da malattia professionale
può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine
al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione
della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzatile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve
essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è
verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e
risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi
entro novanta giorni dal ricevimento di essa (1).
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte
ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita,
alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre
la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi
sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea,
ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un
anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle
successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore
ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per
modifìcazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione
della rendita (2).
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un
anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente
(1).
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6° e 7°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 206
del 28-4-1971); sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987 che dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987).
Art. 138
L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.
Art. 139
(1) E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza,
la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco
da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità (2).
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio,
il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda
da lire mille a lire quattromila (3).
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto
dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire
ottomila a lire quarantamila (3).
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen.,
131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del
10-2-1988).
(2) V. D.M. 18-4-1973, n. 173.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
Capo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
Art. 140
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali
contemplata dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi,
contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n.8,
e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora
sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi.
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, in relazione
alla tab. all. 8, nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 141
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicatili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.
Art. 142
Art. 142 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent. della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 143
Art. 143 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent. della Corte Cost.
n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8, nonché
dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4
e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 144
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali
contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi,
contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8,
e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora
sussistano altri lavori che espongano al rischio dell'asbestosi.
_______
(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 2.
Art. 145
(1) Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette
- da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro
superiore al 20 per cento (2);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre formo morbose
dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà
alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute
anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre
forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
________
(1) Così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 4.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 64 del 124-1981 che: "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito
dall'art. 4 della L 27-12-1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini
della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado
minimo di inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%."
V. ord. della Corte Cost. n. 124 del 23-6-1981 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L.
27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella
parte impugnata con sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 157 del 15-7-1981 che ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L.
27-12-1975, n. 780), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 64 del
1981, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 214 del 5-8-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 48 del 22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 lett.
a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975,
n. 780), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
64 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
Art. 146
La misura della rendita di inabilità da silicosi o
da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita
o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni
fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento,
questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione
della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento che ha luogo alla
liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono
rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare,
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi
e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile (1).
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite
di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto
assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre
la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno
dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella
della costituzione della rendita.
Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore
ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo,
le revisioni di cui al precedente articolo possono aver luogo anche fuori dei
termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte
anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda,
deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
_________
(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 5.
Art. 147
Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione
annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella
percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti
la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è
stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione
in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo
primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia
in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati
nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto
il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle
lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione
medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione
ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione
la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove
la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal
lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base
quest'ultima retribuzione.
Art. 148
Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate
nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto
assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore dei lavoratore
affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali
spettano all'istituto nazionale della previdenza sociale, purchè sussistano
le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici
e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato
è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde,
durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente
all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto
di cura, egli ha diritto ad una assegno giornaliero corrispondente all'indennità
di cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare
di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89
(1).
_________
(1) V. D.M. 10-10-1985 art. 2.
Art. 149
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le
contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte
alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (1).
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'istituto assicuratore
al quale il caso è stato inizialmente denunciato.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.
Art. 150
Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche,
la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè
riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità
permanente di qualunque grado, purchè non superiore all'ottanta per cento,
l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente
dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata
riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia una rendita
di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui
all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno
tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 116, comma
secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione
morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita
medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata
ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione
nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità
di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto
nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro
il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata
e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione,
non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato,
influendo sull'ulteriore corso della malattia (1).
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata
con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa
e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con
l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella
lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il
lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo
assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla
data di cessazione dell'assegno medesimo.
______________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 178 del 10-2-1988, che dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 150, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche
quando non sia stata corrisposta quella prevista dal 1° comma dello stesso
articolo sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte (G.U.
n. 8 del 24-2-1988).
Art. 151
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di
cui all'art. 50, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore
entro il termine di centottanta giorni (1) dalla data in cui, a seguito dell'esito
degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato
occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o
se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono
della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione
non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore
di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione
relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli
organi competenti.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 152
In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'istituto
assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia
delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore
di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore
e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione
dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche
preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre
la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro
dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o
periodiche indicate nei precedenti commi.
Art. 153
I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella
tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare,
fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai
esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da
determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai
dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (1).
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore,
ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi
e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio (2).
________
(1) Comma così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 10, ultimo
comma.
(2) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16.
Art. 154
I criteri per la determinazione del premio supplementare di
cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua
applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (1).
________
(1) V. D.M. 20-6-1988.
Art. 155
Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
Art. 156
I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
Art. 157
(1) (2) I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni
di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono
stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a
spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica,
oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli
articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle
lavorazioni suddette (3).
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un
anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale accertamenti
viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità di
cui all'articolo seguente.
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano
visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di
dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori
che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi polmonare
in fase attiva anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma,
il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'ispettorato del
lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo,
da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli articoli 160
e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede,
dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore
di lavoro.
Le spese per il funzionamento dei collegio medico di cui al precedente comma,
sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del
lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità
da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
(2) V. D.M. 21-1-1987.
(3) V. D.1gs 15-8-1991, n. 277, art. 22, 37.
Art. 158
(1) Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo
precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra
impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta visita quando
questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a
cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere
dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art.
162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini
della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita
ai sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della
precedente visita.
__________
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 159
La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.
Art. 160
(1) La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre
l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito
polmonare
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia
del torace con l'esame schermografico, purchè lo schermogramma non abbia
formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramrna non consenta l'accertamento di cui al primo
comma dell'art. 157, deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografía,
una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito
registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il
nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello
schermogramma o del radiograrnma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data
in cui viene eseguito.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 161
Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere
gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettore
del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata organizzazione
ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono
operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.
Art. 162
I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art.
160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello
A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art.
157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi
associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente
la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere
nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in
cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonchè
i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha
eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire
la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore
interessato ed a conservare i documenti originali, unicamente al registro di
cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno
sette anni, nonchè a presentarli ad ogni richiesta dell'ispettorato del
lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare
la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.
Art. 163
Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.
Art. 164
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
Art. 165
Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui
al quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia,
che lo rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta,
procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che
deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere
entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'art.
162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.
Art. 166
Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
Art. 167
I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comina dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
Art. 168
Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art.
157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata
ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli
effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato
del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore
di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche
di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle persone e degli
enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo, può
richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma
dell'art. 157.
Art. 169
L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.
Art. 170
La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
Art. 171
(1) Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di
carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo,
anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo
di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti
radiologia.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n.8.
Art. 173
Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione
e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini
della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni,
sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per la sanità (1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Art. 174
Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente,
valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene
del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303 (1).
______
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Art. 175
(1) Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri
dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti
medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i
lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associata a tubercolosi
polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale
sia avvenuta la predetta violazione.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire
ottantamila.
_______
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
Art. 176
(1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni
del presente capo è punito con l'ammenda da lire duemila a lire ventimila
per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire
ottantamila.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
Art. 177
(1) Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita
una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono
affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile
1943, n. 455 (2), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 648 (3) e del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione,
erogare somme per sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si sia manifestata
oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni
indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto
la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità
dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto dei lungo intervallo
tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia,
abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente
o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti
da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti
per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi
o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano
le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche
concernenti la silicosi e l'asbestosi.
__________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 29.
(2) In G.U. n. 137 del 14-6-1943.
(3) In G.U. n. 173 del 13-7-1956.
Cap IX
ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI
Art. 178
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo
di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero,
alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento
e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale
dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati
in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), al regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765 (2), al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450 (3) e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto
abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine
al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici
della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato
tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 maggio 1947, n. 438 (4), alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche,
fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti
al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse
non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto,
nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche
invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilità
inferiore ai quattro quinti.
_________
(1) In G.U. del 27-2-1904.
(2) In G.U. n. 240 del 14-10-1935.
(3) In G.U. n. 218 del 14-9-1917.
(4) In G.U. n. 134 del 16-6-1947.
Art. 179
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore
ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla
data della costituzione di rendita o dalla data di completamente delle cure
indicate agli artt. 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di
addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale
in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue
capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del
lavoro (1).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito
il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento
istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2), e riconosciuti idonei
per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la facoltà
dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento
ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335 (3).
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt.
52 e 61 della legge 29 aprite 1949, n. 264.
__________
(1) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, artt. 35 e 36; L. 21-12-1978, n. 845, artt.
2 e 8; D.P.R. 31-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982, n. 182.
(2) In S.O.G.U. n. 125 dell'1-6-1949.
(3) In G.U. n. 93 del 17-4-1958; vedi anche D.P.R. 31-3-1979, art. 4.
Art. 180
(1) Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni
previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria
nelle imprese private, l'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro
è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno,
un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila,
per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione
di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
__________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 10; L. 21-10-1978, n. 641, art. 1-decies; D.P.R.
31-3-1979, art. 5; D.M. 9-5-1986 (G.U. n. 136 del 14-6-1986); D.M. 27-1-1987,
n. 137; D.M. 26-1-1988; D.M. 13-6-1990 (G.U. n. 154 del 4-7-1990); D.M. 27-9-1990
(G.U. n. 243 del 17-10-1990); D.M. 2-7-1991.
Art. 181
Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione
degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale
in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi
previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato
al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (1) di cui all'art.
62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per
lo svolgimento delle attività addestrativi a favore degli invalidi del
lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui
all'art. 179 (1).
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti
istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente (2).
__________
(1) V. L. 21-12-1978, n. 845, art. 23; D.M. 15-9-1979, art. 2.
(2) V. L. 21-10-1978, n. 641, artt. 1 duodecies e 2.
Art. 182
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul
bilancio delle singole gestioni dell'istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni
di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero
degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza
erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di
terzi.
Art. 183
Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità, si applicano le disposizioni dell'art. 72.
Art. 184
Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
Art. 185
Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di esso.
Art. 186
(1) I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali
da parte della gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse
sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.
Art. 187
Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla
gestione delibera:
1 - sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2 - sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3 - sulla compilazione di regolamenti interni;
4 - su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei
per l'assistenza;
5 - su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione
e propone la misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi
dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano
le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo
dell'istituto medesimo.
Art. 188
Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 189
Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Capo X
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 190
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai
dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla
navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle
categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può
provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono
emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per
il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Art. 191
Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.
Art. 192
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Art. 193
Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme
della legislazione che lo concerne (1).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-1-1978, n. 84 (S.O.G.U. n.
91 del 3-4-1978).
Art. 194
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria,
dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto
si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore
una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti,
con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
Per l'anno 1965 e gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è determinata,
in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento (1).
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti
da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici
o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
_________
(1) D.M. 28-2-1967 (G.U. n. 62 del 10-3-1967); D.M. 20-12-1967 (G.U. n. 13 del
17-1-1968); D.M. 7-2-1969 (G.U. n. 53 del 27-2-1969); D.M. 15-10-1969 (G.U.
n. 275 del 29-10-1969); D.M. 29-12-1971 (G.U. n. 10 del 13-1-1972); D.M. 16-3-1973
(G.U. n. 93 del 14-4-1973); D.M. 17-7-1974 (G.U. n. 203 del 2-8-1974); D.M.
20-8-1975 (G.U. n. 282 del 23-10-1975); D.M. 3-9-1976 (G.U. n. 248 del 17-9-1976);
D.M. 26-9-1977 (G.U. n. 273 del 6-10-1977); D.M. 18-10-1978 (G.U. n. 314 del
9-11-1978); D.M. 15-9-1979 (G.U. n. 296 del 30-10-1979); D.M. 10-10-1980 (G.U.
n. 287 del 18-10-1980); D.M. 2-10-1981 (G.U. n. 284 del 15-10-1981); D.M. 1-10-1982
(G.U. n. 282 del 23-10-1982); vedi anche L. 27-12-1975, n. 780, art. 10; v.
D.M. 18-6-1988 (nuova tariffa dei premi).
Art. 195
I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del presente
titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali
siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni (1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689.
V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 alla nota (1).
Art. 196
(1) I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente
titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme
in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere
data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'ispettorato
del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio
per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente
ne abbia data la prova, l'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dichiarano inammissibile il ricorso.
______
(1) v. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.
Art. 197
(1) Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo
ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito
presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto
31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti
dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o
alla malattia professionali
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione
di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo speciali
infortuni.
________
(1) Così sostituito dalla L. 5-5-1976, n. 248, art. 9.
Art. 198
(1) Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da
ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti
di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti
gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che,
in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi
diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni
e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel
presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle
costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti
di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto
stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'art.
127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle imposte
di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi dell'Istituto,
le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti
che possono occorrere tanto all'istituto per se stesso, quanto agli assicurati,
relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio
dell'istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi
liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'istituto e dalle Casse predette per impiegare
i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti
stipulati dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti
ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità
dovute dallo stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e
contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa,
allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte
sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Su depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti
dall'istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in
ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque
sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del regio decreto legge
12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.
___________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 -Norme sulla documentazione
e autenticazione di firme- (G.U. n. 23 del 27-1-1968); della L. 11-5-1971, n.
300 -Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
(G.U. n. 158 del 24-6-1971) e del D.P.R. 29-9-1973, n. 601 -Disciplina delle
agevolazioni tributarie. (S.O. n. 2 G.U. n. 268 del 16-10-1973).
Art. 199
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli
addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia
diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive
imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo
a norma del presente titolo (1), nonché per i commessi viaggiatori, i
piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art.
4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966
(2).
_________
(1) V. L. 26-3-1983, n. 85.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la illegittimità
costituzionale del 2° comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al
3° comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966."
V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 199, 2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art.
4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966."
Art. 200
Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
a mezzo dell'ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione
marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza
è esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime
del territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro
portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla
nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano
stati omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.
Art. 202
Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti
previsti dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento
dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie
professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e
127.
Gli Istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma
occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquidato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quella del tesoro,
e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi
da essi introitati.
Art. 203
I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della
tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi
adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per
l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni (1).
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art.
53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi
si trovi nell'inpossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di
infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio,
è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.
__________
(1) V. D.L. 2-12-19851 n. 688, art. 1.
Titolo II
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE (SOGGETTI E LAVORATORI)
Art. 204
I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori
d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi
tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti
a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1°
gennaio 1966 (1).
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione
proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni
sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscano gli indennizzi
stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissate dal decreto
medesimo, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda
questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.
________
(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 21.
V. sent. della Corte Cost. n. 3 del 15-1-1970 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 204 in riferimento all'art. 76
Cost. (G.U. n. 24 del 28-1-1970).
Art. 205
In virtù delle disposizioni del presente titolo si
intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età
di dodici anni ai settanta compiuti (1):
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali (2);
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro "coniuge" e figli (3),
anche naturali e adottivi (4), che
prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (5);
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera
retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico
od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza
di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino (6).
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici
di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando
siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 ai termini della
precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo,
nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano
coi proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione,
sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera
a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in
essa lettera a) (7).
____________
(1) V. L. 17-10-1967, n. 977, art. 24; L. 8-8-1972, n. 457, art. 4 che ha abolito
i limiti di età previsti.
V. sent. della Corte Cost. n. 262 del 29-12-1976 che dichiara la -illegittimità
costituzionale dell'art. 205, 1° comma, nella parte in cui esclude che i
lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro."
(2) V. L. 31-3-1979, n. 92, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 12-7-1985, che dichiara non fondata la
questione di illegittimità costituzionale degli artt. 205 lett. a) e
c) e 213 in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. 185/bis del 7-8-1985).
(3) V. L. 243/1993 art. 14, lett. b) ; L. 1047/1957 art. 1; L. 9/1963 art. 2
(a decorrere dal 1° giugno 1993).
(4) V. L. 9-12-1977, n. 903, art. 10.
(5) V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa all'-Adozione
speciale- (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 -Riforma del
diritto di famiglia. (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184
-Disciplina dell'adozione e dell'affidarnento dei minori- (S.O.G.U. n. 133 del
17-5-1983); v. L. 243/1993, art. 14; L. 1047/1957 art. 1; L, 9/1963, art. 2,
che hanno ricompreso fra i soggetti di cui al comma 1, lett. b) i parenti ed
affini entro il quarto grado nonchè gli esposti regolarmente affidati
che esercitano le medesime attività sugli stessi fondi (a decorrere dal
1° giugno 1993).
(6) V. L. 1047/1957, art. 1 e L. 9/1963, art. 3, che comprendono fra i soggetti
di cui al comma 1, lett. a) i parenti ed affini oltre il quarto grado (a decorrere
dal 1° giugno 1993).
(7) v. nota (5).
Art. 206
(1) Sono considerate aziende agricole e forestali, ai fini
del presente titolo, quelle sercenti una attività diretta alla coltivazione
dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività
connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni
caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività
di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici
a scopo alimentare e quello attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili
(2).
________
(1) Così sostituito dall'art. 1 della L. 20-11-1986, n. 778.
(2) V. L. 30-4-1976, n. 386, art. 3.
Art. 207
(1) Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente
titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame (2) ed attività connesse, ossia quelli che
rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art.
2135 del Codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine
mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa
ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda
conduttrice del fondo (3).
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione
od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda
agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, sono comprese
nell'assicurazione a norma del presente titolo (4).
Sono altresì soggetti alle. disposizioni del presente titolo i lavori
di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali
non si sia stabilita l'imposta sui terreni.
Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese
anche quelle attinenti all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili
(5).
____________
(1) V. L. 243/1993, art. 14; L. 9/1963, artt. 2 e 3; le quali a decorrere dal
1° giugno 1993 prevedono: - che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo
familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali
necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo
del bestiame; - che il fabbisogno per la coltivazione del fondo sia pari o superiore
a 104 giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a 120 per i mezzadri
ed i coloni.
(2) V. nota 1.
(3) V. L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.
(4) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 2.
(5) V. L. 20-11-1986, n. 778, art. 2; con il testo originario V. appendice.
Art. 208
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni
del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione,
la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, l'estirpazione delle
piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle
piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei
fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi
di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori
agricoli.
E soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione
delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata
come tale anche la carbonizzazione.
Art. 209
(1) Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto,
addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona
che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo
I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine
(2).
Dette prestazioni spettano, altresì alle persone previste all'art. 205
che, nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, siano addette alle altre
lavorazioni previste dall'art. 1, comma esclusione di quelle di cui ai nn. 7,
8, 10, 13 limitatamente al deposito ed all'impiego, 14 se eseguite con meno
di quattro persone, 24 e 26.
_________
(1) V. D.M. 29-7-1977; D.M. 31-3-1980; D.L. 22-12-1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella L. 26-2-1982, n. 54; L. 10-5-1982, n. 251, art. 4;
D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, 19° comma.
(2) V. sent, Corte Cost. n. 231 del 31-10-1986 che -dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 209 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria) dello stesso D.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti
all'utilizzazione delle macchine-.
CapoII
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 210
L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti
i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da
cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta
o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per più di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di
un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine
al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di
un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento
e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella
allegato n. 2 (1).
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un
infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di
tempo di attendere al lavoro.
_________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457.
Art. 211
L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio
ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrano tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (1).
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482.
V. sent. Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e delle tab.
all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate col D.P.R. n. 482
del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che dichiara l'illegittimità
costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. dell'art. 3. 1°
comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche
per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le
dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificato o da un agente
patogeno indicato nelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali
sia comunque provata la causa di lavoro". (G.U. n. 8 del 24-2-1988).
Capo III
PRESTAZIONI
Art. 212
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si
applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quella in
rendita, nonchè ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di
infortunio sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo primo per gli
infortuni su lavoro nell'industria (1).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo
comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del
26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
Art. 213
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione
dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal
quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i
giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 205 nella
misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata
con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (1).
Quando la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'inabilità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque
per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente (2) in lire
cinquecentoventicinque (1).
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi
all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato,
compreso fra le persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 205, l'intera
retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste
da norme legislative e regolamentari, nonchè da contratti collettivi
o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione come previsto dall'art. 73 (3).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del 20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38,
secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo
comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del
26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
(2) Comma così sostituito dalla L. 16-2-1977, n. 37, art. 1, vedi anche
art. 2; v. L. 251/1982, art. 4.
Per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a decorrere dal 1°
giugno 1993 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
deve essere liquidata sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata
per le generalità dei lavoratori nell'industria (v. L. 243/1993, art.
14, lett. d).
(3) V. nota (1) all'art. 73.
Art. 214
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità, i criteri
specificati nell'art. 78.
Art. 215
Per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio
sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici
per cento (1), è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello
della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (2) una rendita di
inabilità sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila
per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila
per i lavoratori di età non superiore a sedici anni (3) e delle aliquote
percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6.
A decorre dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali
di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento
in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457; v. sent. Corte Cost. n. 1129 del 14-2-1988 che "dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del D P.R. 30-6-1965, n.
1124, nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura,
richiede ai fini della corresponsione della rendita un grado di inabilità
permanente parziale superiore al quindici per cento anziché al dieci
per cento." (G.U. n. 52 del 28-12-1988).
Per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a decorrere dal 1°
giugno l993 la base retributiva per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente e delle rendite a superstiti è pari al minimale di legge stabilito
per i lavoratori dell'industria; v. L. 243/1993, art. 14, lett. e).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 69 del 27-3-1969 che dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215, in rif. agli
artt. 76 e 77 Cost. (G. U. n. 98 del 16-4-1969).
(3) V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 216
Le indennità liquidate agli infortunati di età
non superiore a sedici anni sono elevate, a compimento del sedicesimo anno di
età, alla misura prevista per i lavoratori di età superiore a
sedici anni (1).
________
(1) V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 217
Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77.
Art. 218
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente
a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duccentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata
in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento
corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita
l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari.
________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che ha dichiarato non fondata
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art.
218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in
relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla tabella allegato n. 3.
Art. 219
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado
di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per
cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore,
entro un anno (1) dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della
rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma
pari al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (2).
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 8.
(2) V. D.M. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).
Art. 220
(1) Ai titolari di rendita per inabilità permanente
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al
cinquanta per cento, con moglie (2) e figli, o solo moglie (2), o solo figli
aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della
rendita ai sensi dell'art. 77, può essere concesso, al solo scopo di
investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto
di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché
siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare
della rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto
in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni
e le garanzie indicati negli articoli che seguono.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
(G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni
alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
(2) V. L. 9-12-1977, n. 903, art. 10.
Art. 221
(1) Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo
precedente è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della
rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei
terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie
inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché
le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto,
debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in
relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per
la quale debbono essere usate.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
(G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300. Modifiche e integrazioni
alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 222
(1) La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220
deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere
corredata dai documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri
elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle
autorità competenti.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
(G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n. 300. "Modifiche e integrazioni
alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 223
Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art.
220 è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data
di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente
pagati dopo tale data.
Art. 224
Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art.
220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate
possono ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modifìcazioni,
la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati
nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta semprechè
permangano le condizioni richieste dall'art. 220.
Art. 225
Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi
dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile
con rendita di inabilità permanente ai sensi dei presente titolo, l'importo
della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art.
82, è decurtata dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita,
spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231, quando sia
provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
Art. 226
A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi
dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per
i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o ipotecati,
sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione
della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione
degli atti di compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato
acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di
cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati
di avanzamento approvati dal proprio uffìcio tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine agricole,
il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento
degli scopi voluti dalla legge.
Art. 227
Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222 decide il Comitato esecutivo dell'Istituto assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 228
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo
precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; che decide in via definitiva
(1).
____________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.
Art. 229
L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nel limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 230
Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
Art. 231
Le indennità per i casi di morte derivante da infortuni
sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita (1) sulla base delle retribuzioni
indicate nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del titolo
primo.
A decorrere dal I° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in
corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione
annua convenzionale di cui all'art. 234.
__________
(1) A decorrere dal 1° giugno 1993 la base retributiva per la liquidazione
delle rendite a superstiti dei soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett.
b), è pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell'industria;
v. L. 243/1993, art. 14, lett. e.
Art. 232
In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore
o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti
la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti
interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'istituto assicuratore,
il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che
il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire
un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità.
Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo
risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto assicuratore, a sua
domanda, nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza fatta ai componenti
la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni
caso a carico dell'istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il
referto, è liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità
(1).
_________
(1) V. D.P.R. 19-12-1981.
Art. 233
(1) Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto
ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo
le disposizioni dell'art. 85.
_________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 8.
Art. 234
(1) Le rendite per inabilità permanente e per morte
sono riliquidate ogni anno (2) a partire dal 1° luglio 1983, in base alle
variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori
dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate
nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta
una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno
il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base
debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni
sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre
1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova
retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in
misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale
fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980.
________
(1) Cosi sostituito dall'art. 3 della L. 10-5-1982, n. 251, modificato dalla
L. 28-2-1986, n. 41, art. 20, v. L. 31-12-1991, n. 412, art. 11.
(2) V. L. 28-2-1986, n. 41, art. 20.
A decorrere dal 1° giugno 1993 per i soggetti di cui all'art. 205, comma
1, lett. b) alla rivalutazione delle rendite agricole in godimento si applica
lo stesso coefficiente di variazione previsto per il settore industriale dall'art.
116; v. L. 243/1993, art. 14, lett. c).
Art. 235
(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per
infortuni sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita
a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 188, per l'esecuzione
del predetto decreto luogotenenziale con grado di inabilità non inferiore
al cinquanta per cento, sono concessi i seguenti assegni-continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, se titolari
di rendita vitaliza, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati
in capitale, lire tredicimila; con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove
per cento, lire ventiseimila; con grado di inabilità dal novanta al cento
per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire trentaseimila
più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza
dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa
denominazione dall'Istituto assicuratore.
_______
(1) Sostituito dalla L 12-3-1968, n. 235, art. 2; v. anche L 27-12-1975, n.
780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979, art. 3.
Art. 236
Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è tenuto ad erogare le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti.
Art. 237
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per
i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura , agli obblighi stabiliti dagli
articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente
titolo (1).
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 883.
Art. 238
Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato
è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio,
la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione
assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come denuncia dell'infortunio: esso è compilato
secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste
e le telecomunicazioni, sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire
periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni,
agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche
agli esercenti le aziende (1).
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per
completare il modulo, e firmarlo egli pure, quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato
sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza,
all'uffìcio postale per l'invio all'istituto assicuratore e, qualora
la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile
della penalità comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna
al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'uffico di
accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del destinatario,
all'Istituto assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denuncia
ed inviarlo all'Istituto assicuratore fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo
a richiesta dell'Istituto stesso.
________
(1) I lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato v. L. 26-2-1982
n. 54, art. 14.
Art. 239
Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali
da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore
ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia
del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa,
non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette
copia all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella cui circoscrizione è
avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso di infortunio mortale, il medico deve
darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro
ore dall'infortunio all'istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa.
Il Pretore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non più
tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio
ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli 56 e 62 e
negli artt. 64 e 232.
Art. 240
Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura del Pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 241
L'Infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda.
Art. 242
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di
tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata
come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità,
quella della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaritile entro
tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione
nella denuncia.
Art. 243
Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Art. 244
L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.
Art. 245
Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta
comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo
della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare,
altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo
tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato
e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il
certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì inviare i certificati
di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto
medesimo.
Art. 246
La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati
di continuazione e termini della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore,
il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo
incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi dei
primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art.
238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta copia all'autorità
di pubblica sicurezza, è punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila
(1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
Art. 247
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale: le spese relative sono a carico dell'istituto assicuratore.
Art. 248
Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità
al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone cui sia comune il
diritto ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata
a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la
procura deve essere vistata dal Sindaco.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 249
Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali
in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle
del titolo primo, in quanto applicatili e non in contrasto, salvo quanto diversamente
disposto dalle norme che seguono (1).
_________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; v. sent. Corte Cost. n. 231 del 31-10-1986 che
dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria) dello stesso D.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti
all'utilizzazione della macchine"; sent. Corte Cost. n. 351 del 15-10-1987
che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249, D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 (G.U. n. 47 dell'11-11-1987).
Art. 250
La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta
con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione
dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più
di quindicigiorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia
medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno
della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo
giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo
che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la
denuncia con il certificato medico.
Art. 251
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto
da malattia ritenuta professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia
all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita
medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa,
a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta
dal lavoro per più di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore
le ricadute in precedenti malattie professionali.
Art. 252
Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente presidenziale la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando non sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
Art. 253
La malattia dà luogo a rendita quando comporti un'inabilità
permanente di grado superiore al venti per cento (1).
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga
dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti
del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 231, debbono
proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della
morte (2).
________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte in cui non pone, agli
effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella
stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro".
(2) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 8.
Art. 254
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche
quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni
per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità
o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia
è indicato nella tabella allegato n. 5 (1).
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere
dal 22-6-1994).
Art. 255
L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa.
Capo V
ORGANIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 256
L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 257
Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante
contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici,
corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni
e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri
e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della
specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione
ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta
erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici
deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente
di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione
dell'imposta erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo
non consentono sovrimposte provinciali nè comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal
presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende
agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni
di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello
stabilito dal presente titolo.
Art. 258
I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione
sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende, in applicazione
delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.
Art. 259
Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato
per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati
gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo
fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno
annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo
di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente,
ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga risultare inferiore
al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in
acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I
e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato
con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio
1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 260
I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente
articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui
ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto
di credito di notoria solidità.
Art. 261
Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge
19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto
mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da ricuperarsi in sede di determinazione
del fabbisogno annuo.
Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo
sono stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e
al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
da approvarsi con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
Tale contributo è commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei
fondi rustici ed è iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai sensi
dell'art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in
addizionale all'imposta stessa.
Art. 262
Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base
nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle
rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza
sanitaria, delle spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle
altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni
al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata tenendo
conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi
precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità
permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono
essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e
per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti
e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di
esercizi e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto
i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera dei Consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Art. 263
Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo
e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo assicurativo,
sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno
o più esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore
a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità
del primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo
di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, può apportare
una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si
sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento dell'onere di
competenza.
Art. 264
I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti
in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle
loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le
varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero
di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà
agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda
parte del secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole
e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie,
assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di
infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto
quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.
Art. 265
I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura
sono determinati, in base al fabbisogno ed all'estensione complessiva dei terreni
di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente della mano d'opera
media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente,
del rischio di infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette
tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta
sui terreni dovuta all'erario.
Art. 266
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono
superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi,
commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente,
sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
Art. 267
I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.
Art. 268
I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini
o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non
sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti
lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione
e colture;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo
e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti
sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non
soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti
disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera
necessaria per le medesime lavorazioni.
Art. 269
Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le
persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono
ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli
sui contributi degli esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.
Art. 270
La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti
quote addizionali all' imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del
non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con
le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti
per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio
delle esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei
rispettivi contratti di appalto.
Art. 271
La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni
dei contributi sono effettuate dall'istituto assicuratore distintamente per
ciascun esercizio per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli
dello stesso anno per l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici
erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere
la consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto
nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con decreto dei Ministro per
le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in parte o in
tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo
fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del
Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi rustici
l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte
dirette i compensi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito
nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 272
Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati
all'intendente di finanza, il quale li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci
in pieghi postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati
all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli
delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, in
piego postale raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo,
ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.
Art. 273
L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli
esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fatto secondo il modulo prescritto
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire
che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino
anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
Art. 274
Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
Art. 275
I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce
di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate
le rispettive quote di contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà
agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti
colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca
della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento
delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe.
Le aziende che abbiano una proprietà complessiva inferiore ad un ettaro,
qualora debbono essere ad esse applicate le tariffe per estensione e coltura,
sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il
saggio più basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive
colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti
il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente
alla imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta
sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprietà
cui si riferisse l'imposta medesima salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art.
277.
Art. 276
I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali
alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità
di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso
come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata suddivisa
nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e nell'importo
di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della
rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve corrispondere
all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura del due per
cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo
è superiore.
Nei casi inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore
provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto,
a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed
esattorie.
Art. 277
Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla
notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente
di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della
rispettiva quota di contributo.
E ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora
la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva
estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate
le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo
per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato
sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse
non dovuto.
Art. 278
Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici
errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni
di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore
per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici
distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei
registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto,
ne avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma corrispondente
e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di
prossima scadenza.
Art. 279
Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma iscritta nel ruolo.
Art. 280
La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa
in originale al reclamante per mezzo del Sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente
ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare
dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
Art. 281
Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione
dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e
l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver
computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o
far apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare
il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto
dell'aggio corrispondente.
Art. 282
Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel
caso previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far
pervenire al Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale gli atti dai quali
risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono
le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente
di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente
iscritto a ruolo.
Art. 283
Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non
pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso
lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra
imposta erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura
per la quota del contributo di assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta
dall'Amministrazione delle finanze l'inesigibilità dell'imposta prediale
dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto assicuratore
il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente
stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo,
l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi
dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso
da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro
il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.
Art. 284
Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.
Art. 285
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
Capo VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 286
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si applicano
anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi
indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti
gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi
i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza
e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza
mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque
destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 257.
Art. 287
(1) La spesa dell'assicurazione è interamente a carico
del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto
è stabilito nel comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale
abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato
di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale
abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato
di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico
del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla
parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
________
(1) V. L. 27-12-1973, n. 852.
Art. 288
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente, chiunque mediante
ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere
le spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila
(1).
___________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 289
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui
al presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (1).
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457, art. 23.
Art. 290
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie
professionali delle persone previste dall'art. 205 debbono essere adottate dagli
esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti
speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le
proposte dell'istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato (1).
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Titolo III
REGIMI SPECIALI
Capo I
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI MARITTIMI
IMBARCATI SU NAVI
STRANIERE
Art. 291
Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad
assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli
equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti per almeno due
terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle
navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al
regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per
gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi
in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna
Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Art. 292
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.
Art. 293
Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 (1),
si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché
la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 648 (2).
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre
1931, n. 1555 (3), convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 (4), ed alla
Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra
del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962,
erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo
di lire trecentosettantamila (5).
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento,
è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore
capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49
del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (6), dell'ulteriore rendita spettante,
calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243
(7), ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
_________
(1) Per il testo della L. 27-7-1962, n. 1115.
(2) Per il testo della tabella vedi G.U. n. 173 del 13-7-1956; vedi anche L.
27-12-1975, n. 780, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 54 del 25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 293, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, limitatamente
alle parole "nonché la tabella allegata al D.P.R. 20-3-1956, n.
648".
(3) In G.U. n. 299 del 29-12-1931.
(4) In G.U. n. 99 del 29-4-1932.
(5) V. L. 10-5-1982, n. 251, artt. 9 e 13; L. 26-9-1984, n. 624.
(6) V. D.M. 8-11-1962 (G.U. n. 301 del 26-11-1962).
(7) In G.U. n. 118 del 24-5-1950.
Art. 294
Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle
Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per
gli effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i
valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle
tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963,
n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente
comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori
addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente
liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del
regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1°
luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila
annue.
DISPOSIZIONI FINALI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 295
Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi
relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di
cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413 (1), restano in vigore nei limiti della
loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.
________
(1) Per il testo della L. 15-4-1965, n. 413, v. pag. 125.
Art. 296
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza,
hanno effetto dal 1° luglio 1965.
Allegato N. 1
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE
DI INVALIDITÀ PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE INDUSTRIA |
||
DESCRIZIONE |
Percentuale |
|
D. |
S. |
|
Sordità completa di un orecchio |
15 |
|
Sordità completa bilaterale | 60 |
|
Perdita totale della facoltàvisiva di un occhio | 35 |
|
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 |
|
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 |
|
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 |
|
Perdita di molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione masticataria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 |
|
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 |
|
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 |
|
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 |
|
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 |
|
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 |
40 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 |
30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 |
75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 |
70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 |
65 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 |
55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 |
30 |
Perdita totale del pollice | 28 |
23 |
Perdita totale dell'indice | 15 |
13 |
Perdita totale del medio | 12 |
|
Perdita totale dell'anulare | 8 |
|
Perdita totale del mignolo | 12 |
|
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 |
12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 |
6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 |
|
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 |
|
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 |
|
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 |
9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 |
|
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 |
|
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 |
|
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75: | ||
a) in semipronazione | 30 |
25 |
b) in pronazione | 35 |
30 |
c) in supinazione | 45 |
40 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 |
20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 |
50 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 |
25 |
b) in pronazione | 45 |
40 |
c) in supinazione | 55 |
50 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 |
30 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 |
15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 |
18 |
b) in pronazione | 25 |
22 |
c) in supinazione | 35 |
30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 |
|
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 80 |
|
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 |
|
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 |
|
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 |
|
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 |
|
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 |
|
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 |
|
Perdita totale del solo alluce | 7 |
|
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 |
|
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 |
|
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 |
|
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
|
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI
DELL'ACUTEZZA VISIVA |
|||
Visus perduto |
Visus residuo |
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore
(occhio peggiore) |
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
(occhio migliore) |
1/10 |
9/10 |
1% |
2% |
2/10 |
8/10 |
3% |
6% |
3/10 |
7/10 |
6% |
12% |
4/10 |
6/10 |
10% |
19% |
5/10 |
5/10 |
14% |
26% |
6/10 |
4/10 |
18% |
34% |
7/10 |
3/10 |
23% |
42% |
8/10 |
2/10 |
27% |
50% |
9/10 |
1/10 |
31% |
58% |
10/10 |
0 |
35% |
65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni
effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo
la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso
diverso la valutazione é riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta
con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le
norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda
dell'entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, é
valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché
uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni
dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza
del potere accomodativo.
Allegato N. 2
TABELLE DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE
DI INABILITÀ PERMANENTE |
|
AGRICOLTURA |
|
Descrizione |
Percentuale |
Sordità completa di un orecchio | 20 |
Sordità completa bilaterale | 60 |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi tabella per gli infortuni oculari dell'industria) | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 16 |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |
Perdita totale del braccio destro | 85 |
Perdita del braccio destro al terzo superiore | 80 |
Perdita totale del braccio sinistro | 80 |
Perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore | 75 |
Perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra | 70 |
Perdita totale di tutte le dita della mano sinistra | 65 |
Perdita totale del pollice destro | 30 |
Perdita totale del pollice sinistro | 25 |
Perdita della falange ungueale del pollice destro | 16 |
Perdita della falange ungueale del pollice sinistro | 12 |
Perdita totale dell'indice destro | 20 |
Perdita totale dell'indice sinistro | 16 |
Perdita totale del medio | 12 |
Perdita totale dell'anulare | 8 |
Perdita totale del mignolo | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice destro | 7 |
Perdita della falange ungueale dell'indice sinistro | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice destro | 14 |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice sinistro | 11 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6 |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 |
Perdita totale di una coscia | 80 |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 |
Perdita di una gamba al terzo superiore | 65 |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 |
Perdita del solo alluce | 11 |
Perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto | 5 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Allegato N. 3
TABELLA DELLE MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATA
1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio
delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più
grave;
2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale
flaccida dei due arti inferiori;
4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del
collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione
di protesi;
5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione
di protesi;
6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti
alla vita organica e sociale;
8) Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua
degenza a letto.
Tabella, all. 4
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA (come sostituita dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336) |
||
MALATTIE |
LAVORAZIONE |
Periodo massimo indennizzabile da cassazione del lavoro |
1) Malattie causate da: a) piombo, leghe e suoi composti
inorganici;b) composti organici del piombo, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del piombo,
leghe e composti |
4 anni; 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni |
2) Malattie causate da: a) mercurio, amalgame e composti
inorganici; b) composti organici del mercurio, con le loro conseguenze
dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio
amalgame e composti |
4 anni |
3)Malattie causate da: a) fosforo e suoi composti
inorganici; b) composti organici del fosforo, con le loro conseguenze
dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del fosforo
e composti |
6 anni |
4) Malattie causate da arsenico, leghe e composti
inorganici; b) composti organici dell'arsenico, con le loro conseguenze
dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico
leghe e composti |
3 anni. In caso di manifestazioni neo -plastiche:
illimitato |
5) Malattie causate da a:) cromo, leghe e composti
del cromo trivalente; b) composti del cromo esavalente con le loro conseguenze
dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe
e composti |
3 anni. In caso di manifestazioni neo- plastiche
polmonari: illimitato |
6) Malattie causate da berillio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del berillio,
leghe e composti |
4 anni |
7) Malattie causate da cad- mio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio leghe
e composti |
3 anni |
8) Malattie causate da vanadio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio,
leghe e composti |
3 anni |
9) Malattie causate da: a) nichel, leghe e composti inorganici; b)nichel tetracarbonile, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del nichel,
leghe e composti |
3 anni. In caso di manifezioni neo- plastiche: illimitato |
10) Malattie causate da manganese, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del maganese,
leghe e composti |
4 anni |
11)Malattie causate da alogeni e loro composti inorganici: |
Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro,
cloro, bromo, iodio e composti |
3 anni |
12) Malattie causate da: a. acido nitrico; b. ossidi di azoto; c.ammoniaca, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido nitrico,
degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca |
3 anni |
13) Malattie causate da: a. anidride solforosa e acido solforico; b.idrogeno solforato, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongonoall'azione dell'anidride
solforosa, dell'acido solforico, dell'idrogeno solforato |
3 anni |
14) Malattie causate da tallio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del tallio,
leghe e composti |
3 anni |
15) Malattie causate da antimonio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio,
leghe e composti |
3 anni |
16) Malattie causate da osmio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio,
leghe e composti |
3 anni |
17) Malattie causate da selenio, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del selenio,
leghe e composti |
3 anni |
18) Malattie causate da rame, leghe e composti, con
le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del rame, leghe
e composti |
3 anni |
19) Malattie causate da stagno, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno,
leghe e composti |
3 anni |
20) Malattie causate da zinco, leghe e composti,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco,
leghe e composti |
3 anni |
21) Malattie causate da acido carbammico, tiocarbammico,
carbammati e tiocarbammati con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido carbammico,
tiocarbammico e composti |
3 anni |
22) Malattie causate da solfuri di bario, calcio
e sodio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei solfuri
di bario, calcio, e sodio |
3 anni |
23) Malattie causate da: a. ozono; b.ozonuri e perossidi, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'ozono,
degli ozonuri e dei perossidi |
3 anni |
24) Malattie causate da: a. acido cianidrico, cianuri,e composti del cianogeno; b. acido isocianico ed isocianati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico,
dei cianuri e dei composti del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi
esteri |
18 mesi. In caso di fibrosi polmonare da alveolite
allergica estrinseca: 3 anni |
25) Malattie causate da: a. alcoli e derivati; b. glicoli e derivati; con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli
e dei glicoli |
3 anni |
26) Malattie causate da ossido di carbonio, con le
loro conseguenze dirette |
a. Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione
e trattamento industriale dell'ossidio di carbonio e di miscele gassose
contenenti ossido di carbonio; b. Produzione di carbone da legna; c. Condotta termica dei forni delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli; d. Seconda lavorazione del vetro; e. Lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica ossiacentilenica; f. Prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi; g. Altre lavorazioni che espongono all'azione di ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato; |
18 mesi |
27) Malattie causate da cloruro di carbonile, con
le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro
di carbonile |
18 mesi |
28) Malattie causate da solfuro di carbonio, con
le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro
di carboni |
4 anni. In caso di encefalopatia: 8 anni |
29) Malattie causate da: a. idrocarburi alifatici saturi; b. idrocarburi alifatici non saturi; c. idrocarburi aliciclici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi
alifatici ed aliciclici |
3 anni |
30) Malattie causate da idrocarburi aromatici mononucleari
e polinucleari, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi
aromatici, compresi il processo Sodeberg per la preparazione dell'allumuinio
e i processi di fusione dell'acciaio in forni ad arco, mononucleari e
polinucleari |
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
31) Malattie causate da: a. nitroderivati degli idrocarburi alifatici; b. esteri nitrici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei nitroderivati
alifatici, esteri dell'acido nitrico |
3 anni |
32) Malattie causate da chinoni e derivati, con le
loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni
e derivati |
3 anni |
33) Malattie causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli
ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei fenoli ed
omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi |
3 anni |
34) Malattie causate da: a. amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi nitrati,e solfonati; b. amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati; c. idrazione aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione della amine
alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche)
e delle idrazione aromatiche; loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi,
nitrati e solfonati |
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
35) Malattie causateda: a. derivati alogenati, nitrici solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici mononicleari e polinucleari; b. derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforatici dei fenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici,
mononucleari e polinucleari, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi |
3 anni |
36) Malattie causate da: a. cloruro di vinile; b. altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici e non ciclici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del cloruro
di vinile e degli altri derivati alogenati degli idrocarburi alfatici,
saturi e non saturi, ciclici e non ciclici |
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
37) Malattie causate da chetoni e derivati alogenati,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni
e derivati alogenati |
3 anni. |
38) Malattie causate da: a. estere ed epossidi e loro derivati alogenati; b. esteri organici o derivati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione degli eteri
ed epossidi e loro derivati alogenati, degli esteri organici e derivati |
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche da
clorometiletere e bisclorometiletere: illimitato |
39) Malattie causate da: a. aldeidi e loro derivati; b. acidi organici, tioacidi ed anidridi e loro derivati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione delle aldeidi,
degli acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati |
3 anni |
40) Asma bronchiale primario estrinseco con le sue
conseguenze dirette causato dai seguenti asmogeni professionali non considerati
in altre voci: a. sali di platino, palladio, cobalto; b. prepolimeri,oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche; c. colofonia, gomma arabica; d. enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisizima); e. derivati di animali, compresi gli acari ed altri artropodi; f. pellicce e piume; g. polveri e/o farine di: cerali, caffè verde, cacao, carrube e sola; h. miceti e b.subtilis; i. farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi); l) residui di estrazione dell'olio di ricino; m) polveri di legno; n) persolfati; |
Lavorazioni che espongono all'aziione degli agenti
asmogeni a fianco indicati.Per quelli di cui alla lettera e) limitatamente
alle attività di ricerca scientifica, didattica, allevamento, addestramento
e custodia degli animali; mattazione e macellazione conceria; produzione
lattocasearia |
18 mesi |
41) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari
da essere derivate causate da miceti, altre sostanze vegetali o animali
o sostanze chimiche, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti
altre sostanze vegetali o animali, sostanze chimiche |
3 anni |
42) Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze
e materiali: a. catrame, bitume, pesce, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati; b. paraffine grezze, olii mineralim, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati; c. resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, elastomeri, gomma arabica, caprolattame; d. olii di lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e pitture; e. cemento e calce; f. alcali caustici, cloruro di sodio, persolfato di amonio e acido tannico; g. detersivi; h. conchiglie, coralli e madreperla; i. antibiotici, disinfettanti e sulfamicidi; l) legni ed altre sostanze vegetali |
Lavorazioni che espongono alle sostanze cutilesive
a fianco indicate |
6 mesi. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
43) Pneumoconiosi da polveri di silicati, con le
loro conseguenze dirette |
Estrazione, scavo e trattamento, meccanico di rocce
silicatiche, lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari,
della carta, della gomma, delle smalterie ed altre lavorazioni che espongono
a polveri di feldspati, miche, caolino, talco, cemento ed altri silicati |
20 anni |
44) ) Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie,
con le loro conseguenze dirette |
Estrazione, scavo e trattamento meccanico di calcari
e dolomie, lavorazioni dell'industria marmifera, dei refrattari, della
calce ed altre lavorazioni che espongono a polveri di calcari e dolomie |
20 anni |
45) Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio
e di ossidi di alluminio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni di produzione primaria e secondaria dell'alluminio,
delle fonderie di alluminio, dei refrattari, degli esplosivi ed altre
lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di
alluminio |
3 anni |
46) Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone
conseguenti ad alveoliti da polveri di "metalli duri" (carburi
metalicci sinterizzati), con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni per produrre oggetti in "metallo
duro" e di affilatura sistematica di utensili in "metallo duro
o che espongono a polveri costituite da carburi metallici legati con cobalto,
nichel e ferro |
3 anni |
47) Siderosi |
Lavorazioni che espongono all'inalazione di ossidi
di ferro |
20 anni |
48) Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali
ed animali, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni di apritura, mischia, battitura, cardatura,
del cotone, del lino e di altre fibre tessili vegetali ed animali |
3 anni |
49) Bronchite cronica ostruttiva |
a) Lavorazioni di scavo e smarino eseguite nel sottosuolo; b) produzione di soda caustica, potassa caustica, calce viva; c) insaccamento e travaso del cemento sfuso; d) fusione artigianale ed artistica del vetro |
6 anni |
50) Ipoacusia e sordità da rumori |
a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura
ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli; b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici vasche, cisterne, serbatoi, gasometri; c) martellatura sulle lamiere; d) punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici; e) prova al banco dei motori combustione interna, priva di efficace cabinatura; f) prova dei motori a reazione a turboelica, priva di efficace cabinatura; g) ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aereo mobili; h) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione; i) fabbricazione di chiodi, viti bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura; l) filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura; m) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio con telai multilame, privi di efficace cabinatura; n) perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione; o) conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura; p) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura; q) sbavatura in fonderia con mole; r) formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio; s) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura; t) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa; u) lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in riparazione svolte a bordo; v) stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura; x) prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura; z) conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo di: bitta, acque minerali, bevande analcoliche gassate |
4 anni |
51) Malattie causate da: a. radiazioni ionizzanti; b) laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette |
Lavoraziioni che espongono alle radiazioni ionizzanti,
ai raggi laser ed alle altre onde elettromagnetiche |
5 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato |
52) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate
da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro e trasmesse al
sistema manobraccio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni svolte in modo prevalente con impiego
di: a)macchine portatili munite di utensile; · macchine portatili ad asse flessibile; · macchine per calzaturifici: ribattitrici, rigasuole e rigatacchi: · motoseghe portatili |
6 anni |
53) Malattie causate da lavori subacquei ed in camere
iperbariche |
Lavori subacquei ed in camere iperbariche |
3 anni. In caso di manifestazioni artropatiche: 10
anni |
54) Cataratta da energie raggianti |
Fusione del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse
incandescenti |
6 anni |
55)Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette |
Lavori di scavo all'aperto ed in sottosuolo in presenza
di rocce argillose |
3 anni |
56) Malattie neoplastiche causate dall'asbesto:mesotelioma
pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone |
Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre
di asbesto anche se presenti nel talco |
Illimitato |
57) Malattie neoplastiche causate da polvere di legno:
carcinoma delle cavità nasali e paranasali |
Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri
di legno |
Illimitato |
58) Malattie neoplastiche causate da polvere di cuoio:
carcinoma delle cavità nasali e paranasali |
Lavorazioni che espongono all'azione delle polveri
di cuoio nella rifinitura e riparazione delle calzature |
Illimitato |
Tabella, all. 5
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
DELL'AGRICOLTURA (come sostituita dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336) |
||
MALATTIE |
LAVORAZIONE |
Periodo massimo indennizzabile da cassazione del lavoro |
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette |
| Lavorazioni in terreni irrigui e argillosi |
3 anni |
2) Malattie causate da: a. composti inorganici dell'arsenico; b. composti organici dell'arsenico, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
arsenicali |
3 anni. In caso di manifestazioni: illimitato |
3) Malattie causate da: a. composti inorganici del mercurio; b. composti organici del mercurio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
del mercurio |
4 anni |
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le
loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro
di carbonio |
3 anni |
5) Malattie causate da: a. composti inorganici del fosforo; b) composti organici del fosforo, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
del fosforo |
3 anni |
6) Malattie causate da: a. derivati clorurati degli idrocarburi alifatici; b. derivati bromurati degli idrocarburi alifatici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
clorurati e bromurati degli idrocarburi alifatici |
3 anni |
7) Malattie causate da: a. derivati del benzolo ed omologhi; b. derivati dei fenoli ed omologhi; c. derivati dei cresoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette |
Lavoraziioni che espongono all'aziione dei derivati
del benzolo, dei fenoli, dei cresoli e dei relativi omologhi |
3 anni. In caso di manifestazioni neoplastiche:illimitate |
8) Malattie causate dai composti del rame, con le
loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
del rame |
3 anni |
9) Malattie causate da derivati dell'acido carbammico
e tiocarbammico, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
dell'acido carbammico e tiocarbammico |
3 anni |
10) Malattie causate da: a. polisolfuri di bario; b. polisolfuri di calcio; c. polisolfuri di sodio, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei polisolfuri
di bario, di calcio, di sodio |
3 anni |
11) Malattie causate da composti organici dello stagno,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
organici dello stagno |
3 anni |
12) Malattie causate da derivati degli arilsolfoni,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
degli arilsolfoni |
3 anni |
13) Malattie causate dai fenossiderivati, con le
loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei fenossiderivati |
3 anni |
14) Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico
e della ftalimide, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
dell'acido ftalico e della ftalimide |
3 anni |
15) Malattie causate dai derivati delle diazine e
delle triazine, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
delle diazine e delle triazine |
3 anni |
16) Mallattie causate dai derivati del dipiridile,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
del dipiridile |
3 anni |
17) Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido
benzoico, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati
clorurati dell'acido benzoico |
3 anni |
18) Malattie causate da: a. ammoniaca; b. altri concimi azotati, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dell'ammoniaca
e di altri concimi azotati |
3 anni |
19) Malattie causate da cianocomposti, con le loro
conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei cianocomposti |
3 anni |
20) Malattie causate da chinoni, con le loro conseguenze
dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei chinoni |
3 anni |
21) Malattie causate da: a. zolfo; b. anidride solforosa, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dello zolfo
e dell'anidride solforosa |
3 anni |
22) Malattie causate da: a. composti amminici; b. composti ammidici, con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'azione dei composti
amminici e composti ammidici |
3 anni |
23) Malattie cutanee causate da olii minerali |
Lavorazioni che espongono all'azione di olii minerali |
| 6 mesi. In ca so di manifestazioni neoplastiche:
illimitato |
24) Asma bronchiale primario estrinseco causato da
sostanze vegetali e derivati animali, con le sue conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'inalazione di sostanze
vegetali e derivati animali |
18 mesi |
25) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonari
da esse derivate, causate da miceti e da altre sostanze vegetali o animali,
con le loro conseguenze dirette |
Lavorazioni che espongono all'inalazione di miceti
e altre sostanze vegetali e animali |
3 anni |
26) Ipoacusia e sordità da rumori |
Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in
modo prevalente motoseghe portatili prive di efficaci sistemi insonorizzanti |
4 anni |
27) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate
da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema manobracci, con le loro
conseguenze dirette |
Lavorazioni forestali nelle quali si impiegano in
modo prevalente motoseghe portatili |
6 anni |
Allegato N. 6
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita
base annua per ogni mille lire di retribuzione
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colonna 3 = Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
||
1 |
50- |
55 |
41 |
56,01 |
230 |
71 |
71- |
504 |
||
12 |
50,20 |
60 |
42 |
56,22 |
236 |
72 |
72- |
518 |
||
13 |
50,40 |
66 |
43 |
56,43 |
243 |
73 |
73- |
533 |
||
14 |
50,60 |
71 |
44 |
56,64 |
249 |
74 |
74- |
548 |
||
15 |
50,80 |
76 |
45 |
56,85 |
256 |
75 |
75- |
562 |
||
16 |
51- |
82 |
46 |
57,06 |
262 |
76 |
76- |
578 |
||
17 |
51,20 |
87 |
47 |
57,27 |
269 |
77 |
77- |
593 |
||
18 |
51,40 |
93 |
48 |
57,48 |
276 |
78 |
78- |
608 |
||
19 |
51,60 |
98 |
49 |
57,69 |
283 |
79 |
79- |
624 |
||
20 |
51,80 |
104 |
50 |
57,90 |
289 |
80 |
100- |
800 |
||
21 |
52- |
109 |
51 |
58,11 |
296 |
81 |
100- |
810 |
||
22 |
52,20 |
115 |
52 |
58,32 |
303 |
82 |
100- |
820 |
||
23 |
52,40 |
121 |
53 |
58,53 |
310 |
83 |
100- |
830 |
||
24 |
52,60 |
126 |
54 |
58,74 |
317 |
84 |
100- |
840 |
||
25 |
52,80 |
132 |
55 |
58,95 |
324 |
85 |
100- |
850 |
||
26 |
53- |
138 |
56 |
59,16 |
331 |
86 |
100- |
860 |
||
27 |
53,20 |
144 |
57 |
59,37 |
338 |
87 |
100- |
870 |
||
28 |
53,40 |
150 |
58 |
59,58 |
346 |
88 |
100- |
880 |
||
29 |
53,60 |
155 |
59 |
59,79 |
353 |
89 |
100- |
890 |
||
30 |
53,80 |
161 |
60 |
60- |
360 |
90 |
100- |
900 |
||
31 |
54- |
167 |
61 |
61- |
372 |
91 |
100- |
910 |
||
32 |
54,20 |
173 |
62 |
62- |
384 |
92 |
100- |
920 |
||
33 |
54,40 |
180 |
63 |
63- |
397 |
93 |
100- |
930 |
||
34 |
54,60 |
186 |
64 |
64- |
410 |
94 |
100- |
940 |
||
35 |
54,80 |
192 |
65 |
65- |
422 |
95 |
100- |
950 |
||
36 |
55- |
198 |
66 |
66- |
436 |
96 |
100- |
960 |
||
37 |
55,20 |
204 |
67 |
67- |
449 |
97 |
100- |
970 |
||
38 |
55,40 |
211 |
68 |
68- |
462 |
98 |
100- |
980 |
||
39 |
55,60 |
217 |
69 |
69- |
476 |
99 |
100- |
990 |
||
40 |
55,80 |
223 |
70 |
70- |
490 |
100 |
100- |
1000 |
Allegato N. 7
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (In vigore dal 1 luglio 1965)
Colonna 1 = Grado di inabilità
Colonna 2 = Aliquota percentuale
Colonna 3 = Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
||
11 |
50- |
55 |
41 |
61- |
250 |
71 |
100- |
710 |
||
12 |
50,20 |
60 |
42 |
62- |
260 |
72 |
100- |
720 |
||
13 |
50,40 |
66 |
43 |
63- |
271 |
73 |
100- |
730 |
||
14 |
50,60 |
71 |
44 |
64- |
282 |
74 |
100- |
740 |
||
15 |
50,80 |
76 |
45 |
65- |
292 |
75 |
100- |
750 |
||
16 |
51- |
82 |
46 |
66- |
304 |
76 |
100- |
760 |
||
17 |
51,20 |
87 |
47 |
67- |
315 |
77 |
100- |
770 |
||
18 |
51,40 |
90 |
48 |
68- |
328 |
78 |
100- |
780 |
||
19 |
51,60 |
98 |
49 |
69- |
338 |
79 |
100- |
790 |
||
20 |
51,80 |
104 |
50 |
70- |
350 |
80 |
100- |
800 |
||
21 |
52- |
109 |
51 |
72- |
367 |
81 |
100- |
810 |
||
22 |
52,20 |
115 |
52 |
74- |
385 |
82 |
100- |
820 |
||
23 |
52,40 |
121 |
53 |
76- |
403 |
83 |
100- |
830 |
||
24 |
52,60 |
126 |
54 |
78- |
421 |
84 |
100- |
840 |
||
25 |
52,80 |
132 |
55 |
80- |
440 |
85 |
100- |
850 |
||
26 |
53- |
138 |
56 |
82- |
459 |
86 |
100- |
860 |
||
27 |
53,20 |
144 |
57 |
84- |
479 |
87 |
100- |
870 |
||
28 |
53,40 |
150 |
58 |
86- |
499 |
88 |
100- |
880 |
||
29 |
53,60 |
155 |
59 |
88- |
519 |
89 |
100- |
890 |
||
30 |
54- |
162 |
60 |
90- |
540 |
90 |
100- |
900 |
||
31 |
54,50 |
169 |
61 |
92- |
581 |
91 |
100- |
910 |
||
32 |
55- |
176 |
62 |
94- |
583 |
92 |
100- |
920 |
||
33 |
55,50 |
183 |
63 |
96- |
605 |
93 |
100- |
930 |
||
34 |
56- |
190 |
64 |
98- |
627 |
94 |
100- |
940 |
||
35 |
56,50 |
198 |
65 |
100- |
650 |
95 |
100- |
950 |
||
36 |
57- |
205 |
66 |
100- |
660 |
96 |
100- |
960 |
||
37 |
57,50 |
213 |
67 |
100- |
670 |
97 |
100- |
970 |
||
38 |
58- |
220 |
68 |
100- |
680 |
98 |
100- |
980 |
||
39 |
59- |
230 |
69 |
100- |
690 |
99 |
100- |
990 |
||
40 |
60- |
240 |
70 |
100- |
700 |
100 |
100- |
1000 |
Allegato N. 8
TABELLA DELLE LAVORAZIONI PER LE QUALI
È OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
E DEL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DALLA CESSAZIONE DEL
LAVORO (così modificata dal D.M. 20 giugno 1988) |
||
MALATTIE |
LAVORAZIONI |
PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE
DAL LAVORO |
Silicosi anche associata a tubercolosi | a) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori
in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e
lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice
libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera |
|
b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione
di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque
espongano all'inalazione di polvere di silice libera |
||
c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura,
smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento di altri materiali contenenti
silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice
libera. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti
con impiego di materiali contenenti silice libera escluse le operazioni
di molatura di utensili,aventi carattere occasionale) o che comunque espongano
alla inalazione di polvere di silice libera. |
||
d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari,
di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su
materiali contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione
di polvere di silice libera. |
||
e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche,
meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice
libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
| |
||
f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla,
ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali si accerta
la presenza del rischio silicotigeno. |
||
Asbestosi anche associata a tubercolosi |
Estrazioni e successive lavorazioni dell'amianto
nelle miniere; applicazione di amianto e di materiali che lo contegano
o che comunque espongano ad inalazioni di polveri di amianto. |
15 anni |
Allegato n. 9 (modello A)
Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (Legge 12 aprile
1943, n. 455, modificata con D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648)
SCHEDA PERSONALE PER VISITA DI ASSUNZIONE PERIODICA DI CONTROLLO
(Art. 6 nella Norme regolamentari )
1. - Lavoratore:
Cognome e nome N. matr. .. Sesso M ..
(a stampatello) F ..
Paternità ..Maternità .
(a stampatello) (a stampatello)
Nato il ..nel Comune .. Prov .
Residente a
Prov.
. Località o via
. N
2. - Datore di lavoro:
Impresa .
(cognome e nome o ragione sociale)
Luogo dei lavori: Comune . Prov ..
Località o Via N .
Natura dell'industria Lavorazione cui
è o deve essere adibito il lavoratore ..
con le mansioni di
3. - Precedenti lavorativi
..
..
4. - Anamnesi familiare
..
5. - Anamnesi personale:
a) Remota ..
.
b) Prossima ..
6. - Esame clinico:
Costituzione .. Nutrizione .
a) Stato generale Trofismo muscolare ..Statura cm. .
Colorito della cute e delle mucose ..peso kg. . .
b) Apparato respiratorio:
Alla fine di normale espirazione: cm. ..
Atti respiratori al minuto: N. .
Massimo inspitatorio: cm. . Esiste dispnea
da sforzo? Minimo espiratorio cm.
Faringe .. Pervietà delle vie nasali
Tono della voce Udito ..
Bronchi - Polmoni - Pleure ..
Eventuale esame dell'escreato
c) Apparato circolatorio:
Polso Pulsazioni N . Pressione mx.
al minuto mn. ..
Cuore .
Vasi .
Esami funzionali cardio - respiratori ..
d) Altri apparati ed esami speciali .
7. - Esame radiologico del torace
Schermografia Data Teleradiografia Data .
Radiologo e sua residenza
Luogo dell'accertamento .
Referto
8. - Diagnosi:
Silicosi
Polmonare? .. Esiste tubercolosi polmonare? . .
Esiste Asbestosi in fase attiva? ..
Altre eventuali malattie che controindicano la lavorazione
..
Altre osservazioni ..
..
9. - Giudizio conclusivo:
Il lavoratore è risultato fisicamente idoneo .
Il lavoratore è risultato affetto da silicosi/asbestosi ..
Il lavoratore è risultato non idoneo alle lavorazioni di cui alla tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, sostituita con la tabella annessa al D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648.
N.B. - Nel caso di tbc polmonare in fase attiva, associata o non a silicosi o asbestosi, il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni di cui alla tabella su citata (art. 2, quarto comma del D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648).
La precedente visita medica d'assunzione periodica / di controllo è stata effettuata il ..
Firma del medico
..
(leggibile)
Qualifica
.
(Indicare se medico di fabbrica)
Indirizzo
Ente di appartenenza
DECISIONI DEL COLLEGIO MEDICO
a seguito visita medica collegiale (art. 10 della Norme di attuazione)
.
..
Data
.
L'Ispettorato del lavoro
Allegato N. 10 (modello B e C)
Allegato B
Alla ditta
..
Al signor .
All'Ispettorato del lavoro di .
Si attesta che dagli esami clinico radiologici eseguiti il ..
il lavoratore . di .. nato
a il . Addetto / da adibirsi al lavoro di ..
è risultato affetto da silicosi o da asbestosi / fisicamente idoneo
..
IL MEDICO
..
(firma)
.
(indirizzo)
.
(Ente di appartenenza)
Allegato C
Alla ditta
Al Signor
.
All'Ispettorato del lavoro .
Si attesta che dagli esami clinico radiologici eseguiti il giorno ..
il lavoratore di nato
a .. il addetto / da adibirsi al lavoro di
non è fisicamente idoneo e, a norma dell'art. 2, quarto comma del decreto 20 marzo 1956, n. 648 non può permanere / essere assunto nelle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto citato.
IL MEDICO
(firma)
.
(indirizzo)
.
(Ente di appartenenza)