CODICE CIVILE
LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE
TITOLO II - DELLE PROVE
TITOLO III - DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
TITOLO IV - DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I - Disposizioni generali DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
Art. 2907. (Attività giurisdizionale).
Art. 2908. (Effetti costitutivi delle sentenze)
Art. 2909. (Cosa giudicata).
CAPO II - Dell'esecuzione forzata
Sezione I - Dell'espropriazione
§ 1 - Disposizioni generali Dell'espropriazione
Art. 2910. (Oggetto dell'espropriazione).
Art. 2911. (Beni gravati da pegno o ipoteca).
§ 2 - Degli effetti del pignoramento
Art. 2912. (Estensione del pignoramento).
Art. 2913. (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato)
Art. 2914. (Alienazioni anteriori al pignoramento)
Art. 2915. (Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati). style='color: windowtext;
Art. 2916. (Ipoteche e privilegi).
Art. 2917. (Estinzione del credito pignorato).
Art. 2918. (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti)
§ 3 - Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919. (Effetto traslativo della vendita forzata)
Art. 2920. (Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta)
Art. 2921. (Evizione).
Art. 2922. (Vizi della cosa. Lesione).
Art. 2923. (Locazioni).
Art. 2924. (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti)
Art. 2925. (Norme applicabili all'assegnazione forzata)
Art. 2926. (Diritti dei terzi sulla cosa assegnata)
Art. 2927. (Evizione della cosa assegnata).
Art. 2928. (Assegnazione di crediti).
Art. 2929. (Nullità del processo esecutivo).
((Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito))
Art. 2929-bis(( (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).))
Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930. (Esecuzione forzata per consegna o rilascio)
Art. 2931. (Esecuzione forzata degli obblighi di fare)
Art. 2932. (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
Art. 2933. (Esecuzione forzata degli obblighi di non fare)
TITOLO V - DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
INDICE GENERALE DEL LIBRO SESTO