CODICE CIVILE

  LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA'
 TITOLO  I - DEI BENI
 TITOLO  II - DELLA PROPRIETÀ
CAPO I - Disposizioni generali DELLA PROPRIETÀ
 Art. 832. (Contenuto del diritto).
 Art. 833. (Atti d'emulazione).
 Art. 834. (Espropriazione per pubblico interesse)
 Art. 835. (Requisizioni).
 Art. 836. (Vincoli e obblighi temporanei).
 Art. 837. (Ammassi).
 Art. 838. (Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico).
 Art. 839. (Beni d'interesse storico e artistico)
CAPO II - Della proprietà fondiaria
Sezione I - Disposizioni generali Della proprietà fondiaria
 Art. 840. (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo)
 Art. 841. (Chiusura del fondo).
 Art. 842. (Caccia e pesca).
 Art. 843. (Accesso al fondo).
 Art. 844. (Immissioni).
 Art. 845. (Regole particolari per scopi di pubblico interesse)
Sezione II - Del riordinamento della proprietà rurale
  Art. 846((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))
  Art. 847((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))
  Art. 848((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))
 Art. 849. (Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie)
 Art. 850. (Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria)
 Art. 851. (Trasferimenti coattivi).
 Art. 852. (Terreni esclusi dai trasferimenti).
 Art. 853. (Trasferimento dei diritti reali).
 Art. 854. (Notifica e trascrizione del piano di riordinamento)
 Art. 855. (Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento)
 Art. 856. (Competenza dell'autorità giudiziaria)
Sezione III - Della bonifica integrale
 Art. 857. (Terreni soggetti a bonifica).
 Art. 858. (Comprensorio di bonifica e piano delle opere)
 Art. 859. (Opere di competenza dello Stato).
 Art. 860. (Concorso dei proprietari nella spesa)
 Art. 861. (Opere di competenza dei privati).
 Art. 862. (Consorzi di bonifica).
 Art. 863. (Consorzi di miglioramento fondiario)
 Art. 864. (Contributi consorziali).
 Art. 865. (Espropriazione per inosservanza degli obblighi)
Sezione IV - Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
 Art. 866. (Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi)
 Art. 867. (Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati)
 Art. 868. (Regolamento protettivo dei corsi d'acqua)
Sezione V - Della proprietà edilizia
 Art. 869. (Piani regolatori).
 Art. 870. (Comparti).
 Art. 871. (Norme di edilizia e di ornato pubblico)
 Art. 872. (Violazione delle norme di edilizia)
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
 Art. 873. (Distanze nelle costruzioni).
 Art. 874. (Comunione forzosa del muro sul confine)
 Art. 875. (Comunione forzosa del muro che non è sul confine)
 Art. 876. (Innesto nel muro sul confine).
 Art. 877. (Costruzioni in aderenza).
 Art. 878. (Muro di cinta).
 Art. 879. (Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa).
 Art. 880. (Presunzione di comunione del muro divisorio)
 Art. 881. (Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio). style='color: windowtext;
 Art. 882. (Riparazioni del muro comune).
 Art. 883. (Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune)
 Art. 884. (Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune).
 Art. 885. (Innalzamento del muro comune).
 Art. 886. (Costruzione del muro di cinta).
 Art. 887. (Fondi a dislivello negli abitati).
 Art. 888. (Esonero dal contributo nelle spese)
 Art. 889. (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
 Art. 890. (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). style='color: windowtext;
 Art. 891. (Distanze per canali e fossi).
 Art. 892. (Distanze per gli alberi).
 Art. 893. (Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi)
 Art. 894. (Alberi a distanza non legale).
 Art. 895. (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale)
 Art. 896. (Recisione di rami protesi e di radici)
  Art. 896-bis (( (Distanze minime per gli apiari). ))
 Art. 897. (Comunione di fossi).
 Art. 898. (Comunione di siepi).
 Art. 899. (Comunione di alberi).
Sezione VII - Delle luci e delle vedute
 Art. 900. (Specie di finestre).
 Art. 901. (Luci).
 Art. 902. (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci)
 Art. 903. (Luci nel muro proprio o nel muro comune)
 Art. 904. (Diritto di chiudere le luci).
 Art. 905. (Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi)
 Art. 906. (Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique). style='color: windowtext;
 Art. 907. (Distanza delle costruzioni dalle vedute)
Sezione VIII - Dello stillicidio
 Art. 908. (Scarico delle acque piovane).
Sezione IX - Delle acque
 Art. 909. (Diritto sulle acque esistenti nel fondo)
  Art. 910((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
 Art. 911. (Apertura di nuove sorgenti e altre opere)
 Art. 912. (Conciliazione di opposti interessi)
 Art. 913. (Scolo delle acque).
 Art. 914. (Consorzi per regolare il deflusso delle acque)
 Art. 915. (Riparazione di sponde e argini).
 Art. 916. (Rimozione degli ingombri).
 Art. 917. (Spese per la riparazione, costruzione o rimozione)
 Art. 918. (Consorzi volontari).
 Art. 919. (Scioglimento del consorzio).
 Art. 920. (Norme applicabili).
 Art. 921. (Consorzi coattivi).
CAPO III - Dei modi di acquisto della proprietà
 Art. 922. (Modi di acquisto).
Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione
 Art. 923. (Cose suscettibili di occupazione).
 Art. 924. (Sciami di api).
 Art. 925. (Animali mansuefatti).
 Art. 926. (Migrazione di colombi, conigli e pesci)
 Art. 927. (Cose ritrovate).
 Art. 928. (Pubblicazione del ritrovamento).
 Art. 929. (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata)
 Art. 930. (Premio dovuto al ritrovatore).
 Art. 931. (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario).
 Art. 932. (Tesoro).
 Art. 933. (Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici).
Sezione II - Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
 Art. 934. (Opere fatte sopra o sotto il suolo)
 Art. 935. (Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui).
 Art. 936. (Opere fatte da un terzo con materiali propri)
 Art. 937. (Opere fatte da un terzo con materiali altrui)
 Art. 938. (Occupazione di porzione di fondo attiguo)
 Art. 939. (Unione e commistione).
 Art. 940. (Specificazione).
 Art. 941. (Alluvione).
  Art. 942(( (Terreni abbandonati dalle acque correnti). ))
 Art. 943. (Laghi e stagni).
 Art. 944. (Avulsione).
 Art. 945. (Isole e unioni di terra).
  Art. 946(( (Alveo abbandonato). ))
  Art. 947(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). ))
CAPO IV - Delle azioni a difesa della proprietà
 Art. 948. (Azione di rivendicazione).
 Art. 949. (Azione negatoria).
 Art. 950. (Azione di regolamento di confini).
 Art. 951. (Azione per apposizione di termini).
 TITOLO  III - DELLA SUPERFICIE
 TITOLO  IV - DELL'ENFITEUSI
 TITOLO  V - DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
 TITOLO  VI - DELLE SERVITÙ PREDIALI
 TITOLO  VII - DELLA COMUNIONE
 TITOLO  VIII - DEL POSSESSO
 TITOLO  IX - DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
  
  INDICE GENERALE DEL LIBRO TERZO