CODICE CIVILE

  LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI
 TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI CAPO II- Della capacitą di succedere CAPO III - Dell'indegnitą
CAPO I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'ereditą
 Art. 456. (Apertura della successione).
 Art. 457. (Delazione dell'ereditą).
 Art. 458. (Divieto di patti successori).
 Art. 459. (Acquisto dell'ereditą).
 Art. 460. (Poteri del chiamato prima dell'accettazione)
 Art. 461. (Rimborso delle spese sostenute dal chiamato)
 Art. 462. (Capacitą delle persone fisiche).
 Art. 463. (Casi d'indegnitą).
 Art. 464. (Restituzione dei frutti).
 Art. 465. (Indegnitą del genitore).
 Art. 466. (Riabilitazione dell'indegno).
CAPO IV - Della rappresentazione
 Art. 467. Nozione.
 Art. 468. (Soggetti).
 Art. 469. (Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)
CAPO V - DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITĄ
Sezione I - Disposizioni generali DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITĄ
 Art. 470. (Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario).
 Art. 471. (Ereditą devolute a minori o interdetti)
 Art. 472. (Ereditą devolute a minori emancipati o a inabilitati)
  Art. 473(( (Ereditą devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))
 Art. 474. (Modi di accettazione).
 Art. 475. (Accettazione espressa).
 Art. 476. (Accettazione tacita).
 Art. 477. (Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).
 Art. 478. (Rinunzia che importa accettazione).
 Art. 479. (Trasmissione del diritto di accettazione)
 Art. 480. (Prescrizione).
 Art. 481. (Fissazione di un termine per l'accettazione)
 Art. 482. (Impugnazione per violenza o dolo).
 Art. 483. (Impugnazione per errore).
Sezione II - Del beneficio d'inventario
 Art. 484. (Accettazione col beneficio d'inventario)
 Art. 485. (Chiamato all'ereditą che č nel possesso di beni)
 Art. 486. (Poteri).
 Art. 487. (Chiamato all'ereditą che non č nel possesso di beni)
 Art. 488. (Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autoritą giudiziaria).
 Art. 489. (Incapaci).
 Art. 490. (Effetti del beneficio d'inventario)
 Art. 491. (Responsabilitą dell'erede nell'amministrazione)
 Art. 492. (Garanzia).
 Art. 493. (Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione)
 Art. 494. (Omissioni o infedeltą nell'inventario)
 Art. 495. (Pagamento dei creditori e legatari)
 Art. 496. (Rendimento del conto).
 Art. 497. (Mora nel rendimento del conto).
 Art. 498. (Liquidazione dell'ereditą in caso di opposizione)
 Art. 499. (Procedura di liquidazione).
 Art. 500. (Termine per la liquidazione).
 Art. 501. (Reclami)
 Art. 502. (Pagamento dei creditori e dei legatari)
 Art. 503. (Liquidazione promossa dall'erede).
 Art. 504. (Liquidazione nel caso di pił eredi)
 Art. 505. (Decadenza dal beneficio).
 Art. 506. (Procedure individuali).
 Art. 507. (Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari)
 Art. 508. (Nomina del curatore).
 Art. 509. (Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari).
 Art. 510. (Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati)
 Art. 511. (Spese).
CAPO VI - Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
 Art. 512. (Oggetto della separazione).
 Art. 513. (Separazione contro i legatari di specie)
 Art. 514. (Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti)
 Art. 515. (Cessazione della separazione).
 Art. 516. (Termine per l'esercizio del diritto alla separazione)
 Art. 517. (Separazione riguardo ai mobili).
 Art. 518. (Separazione riguardo agli immobili)
CAPO VII - Della rinunzia all'ereditą
 Art. 519. (Dichiarazione di rinunzia)
 Art. 520. (Rinunzia condizionata, a termine o parziale)
 Art. 521. (Retroattivitą della rinunzia).
 Art. 522. (Devoluzione nelle successioni legittime)
 Art. 523. (Devoluzione nelle successioni testamentarie)
 Art. 524. (Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori)
 Art. 525. (Revoca della rinunzia).
 Art. 526. (Impugnazione per violenza o dolo).
 Art. 527. (Sottrazione di beni ereditari).
CAPO VIII - Dell'ereditą giacente
 Art. 528. (Nomina del curatore).
 Art. 529. (Obblighi del curatore).
 Art. 530. (Pagamento dei debiti ereditari).
 Art. 531. (Inventario, amministrazione e rendimento dei conti)
 Art. 532. (Cessazione della curatela per accettazione dell'ereditą).
CAPO IX - Della petizione di ereditą
 Art. 533. (Nozione).
 Art. 534. (Diritti dei terzi).
 Art. 535. (Possessore di beni ereditari).
CAPO X - Dei legittimari
Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
 Art. 536. Legittimari.
 Art. 537. Riserva a favore dei figli ((...)).
 Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti ((...)).
  Art. 539((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 540((Riserva a favore del coniuge.))
  Art. 541((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 542. Concorso di coniuge e figli.
  Art. 543((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 544. Concorso di ascendenti ((...)) e coniuge.
  Art. 545((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 546((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 547((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 548((Riserva a favore del coniuge separato.))
 Art. 549. (Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
 Art. 550. (Lascito eccedente la porzione disponibile)
 Art. 551. (Legato in sostituzione di legittima)
 Art. 552. (Donazioni e legati in conto di legittima)
Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
 Art. 553. (Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).
 Art. 554. (Riduzione delle disposizioni testamentarie)
 Art. 555. (Riduzione delle donazioni).
 Art. 556. (Determinazione della porzione disponibile)
 Art. 557. (Soggetti che possono chiedere la riduzione)
 Art. 558. (Modo di ridurre le disposizioni testamentarie)
 Art. 559. (Modo di ridurre le donazioni).
 Art. 560. (Riduzione del legato o della donazione d'immobili)
 Art. 561. (Restituzione degli immobili).
 Art. 562. (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione)
 Art. 563. (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione).
 Art. 564. (Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione)
 TITOLO  II - DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
 Art. 565. Categorie dei successibili.
CAPO I - ((Della successione dei parenti))
  Art. 566(( Successione dei figli ))
  Art. 567(( Successione dei figli adottivi ))
 Art. 568. (Successione dei genitori).
 Art. 569. (Successione degli ascendenti).
 Art. 570. (Successione dei fratelli e delle sorelle)
  Art. 571((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.))
 Art. 572. (Successione di altri parenti).
 Art. 573. (Successione dei figli).
  Art. 574((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 575((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
  Art. 576((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 577. (Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore).
  Art. 578((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
  Art. 579((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
 Art. 580. Diritti dei figli non riconoscibili.
((CAPO II)) - Della successione del coniuge
 Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.
 Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti ((...)), fratelli e sorelle.
 Art. 583. Successione del solo coniuge.
  Art. 584((Successione del coniuge putativo.))
  Art. 585((Successione del coniuge separato.))
((CAPO III)) - Della successione dello Stato
 Art. 586. (Acquisto dei beni da parte dello Stato)
 TITOLO  III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I - Disposizioni generali DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
 Art. 587. (Testamento).
 Art. 588. (Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).
 Art. 589. (Testamento congiuntivo o reciproco)
 Art. 590. (Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle).
CAPO II - Della capacitą di disporre per testamento
 Art. 591. (Casi d'incapacitą).
CAPO III - Della capacitą di ricevere per testamento
 Art. 592. ( ((Figli)) riconosciuti o riconoscibili).
  Art. 593((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 594. Assegno ai figli non riconoscibili.
 Art. 595. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 style='font-family: TimesNewRomanPS-BoldItalicMT'>((49))
 Art. 596. (Incapacitą del tutore e del protutore)
 Art. 597. (Incapacitą del notaio, dei testimoni e dell'interprete)
 Art. 598. (Incapacitą di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).
 Art. 599. (Persone interposte).
  Art. 600((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))
CAPO IV - Della forma dei testamenti
Sezione I - Dei testamenti ordinari
 Art. 601. (Forme).
 Art. 602. (Testamento olografo).
 Art. 603. (Testamento pubblico).
 Art. 604. (Testamento segreto).
 Art. 605. (Formalitą del testamento segreto).
 Art. 606. (Nullitą del testamento per difetto di forma)
 Art. 607. (Validitą del testamento segreto come olografo)
 Art. 608. (Ritiro di testamento segreto od olografo)
Sezione II - Dei testamenti speciali
 Art. 609. (Malattie contagiose, calamitą pubbliche o infortuni)
 Art. 610. (Termine di efficacia).
 Art. 611. (Testamento a bordo di nave).
 Art. 612. (Forme).
 Art. 613. (Consegna).
 Art. 614. (Verbale di consegna).
 Art. 615. (Termine di efficacia).
 Art. 616. (Testamento a bordo di aeromobile).
 Art. 617. (Testamento dei militari e assimilati)
 Art. 618. (Casi e termini d'efficacia).
 Art. 619. (Nullitą).
Sezione III - Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
 Art. 620. (Pubblicazione del testamento olografo)
 Art. 621. (Pubblicazione del testamento segreto)
 Art. 622. (Comunicazione dei testamenti alla pretura)
 Art. 623. (Comunicazioni agli eredi e legatari)
CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I - Disposizioni generali Dell'istituzione di erede e dei legati
 Art. 624. (Violenza, dolo, errore).
 Art. 625. (Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione).
 Art. 626. (Motivo illecito).
 Art. 627. (Disposizione fiduciaria).
 Art. 628. (Disposizione a favore di persona incerta)
 Art. 629. (Disposizioni a favore dell'anima).
 Art. 630. (Disposizioni a favore dei poveri).
 Art. 631. (Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo)
 Art. 632. (Determinazione di legato per arbitrio altrui)
Sezione II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
 Art. 633. (Condizione sospensiva o risolutiva)
 Art. 634. (Condizioni impossibili o illecite).
 Art. 635. (Condizione di reciprocitą).
 Art. 636. (Divieto di nozze).
 Art. 637. (Termine).
 Art. 638. (Condizione di non fare o di non dare)
 Art. 639. (Garanzia in caso di condizione risolutiva)
 Art. 640. (Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine).
 Art. 641. (Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia).
 Art. 642. (Persone a cui spetta l'amministrazione)
 Art. 643. (Amministrazione in caso di eredi nascituri)
 Art. 644. (Obblighi e facoltą degli amministratori)
 Art. 645. (Condizione sospensiva potestativa senza termine)
 Art. 646. (Retroattivitą della condizione).
 Art. 647. (Onere).
 Art. 648. (Adempimento dell'onere).
Sezione III - Dei legati
 Art. 649. (Acquisto del legato).
 Art. 650. (Fissazione di un termine per la rinunzia)
 Art. 651. (Legato di cosa dell'onerato o di un terzo)
 Art. 652. (Legato di cosa solo in parte del testatore)
 Art. 653. (Legato di cosa genericamente determinata)
 Art. 654. (Legato di cosa non esistente nell'asse)
 Art. 655. (Legato di cosa da prendersi da certo luogo)
 Art. 656. (Legato di cosa del legatario).
 Art. 657. (Legato di cosa acquistata dal legatario).
 Art. 658. (Legato di credito o di liberazione da debito)
 Art. 659. (Legato a favore del creditore).
 Art. 660. (Legato di alimenti).
 Art. 661. (Prelegato).
 Art. 662. (Onere della prestazione del legato)
 Art. 663. (Legato imposto a un solo erede).
 Art. 664. (Adempimento del legato di genere).
 Art. 665. (Scelta nel legato alternativo).
 Art. 666. (Trasmissione all'erede della facoltą di scelta)
 Art. 667. (Accessioni della cosa legata).
 Art. 668. (Adempimento del legato).
 Art. 669. (Frutti della cosa legata).
 Art. 670. (Legato di prestazioni periodiche).
 Art. 671. (Legati e oneri a carico del legatario)
 Art. 672. (Spese per la prestazione del legato)
 Art. 673. (Perimento della cosa legata. Impossibilitą della prestazione).
Sezione IV - Del diritto di accrescimento
 Art. 674. (Accrescimento tra coeredi).
 Art. 675. (Accrescimento tra collegatari).
 Art. 676. (Effetti dell'accrescimento).
 Art. 677. (Mancanza di accrescimento).
 Art. 678. (Accrescimento nel legato di usufrutto)
Sezione V - Della revocazione delle disposizioni testamentarie
 Art. 679. (Revocabilitą del testamento).
 Art. 680. (Revocazione espressa).
 Art. 681. (Revocazione della revocazione).
 Art. 682. (Testamento posteriore).
 Art. 683. (Testamento posteriore inefficace).
 Art. 684. (Distruzione del testamento olografo)
 Art. 685. (Effetti del ritiro del testamento segreto)
 Art. 686. (Alienazione e trasformazione della cosa legata)
 Art. 687. (Revocazione per sopravvenienza di figli)
CAPO VI - Delle sostituzioni
Sezione I - Della sostituzione ordinaria
 Art. 688. (Casi di sostituzione ordinaria).
 Art. 689. (Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca)
 Art. 690. (Obblighi dei sostituiti).
 Art. 691. (Sostituzione ordinaria nei legati).
Sezione II - Della sostituzione fedecommissaria
  Art. 692(( Sostituzione fedecommissaria. ))
 Art. 693. (Diritti e obblighi dell'istituito).
 Art. 694. (Alienazione dei beni).
 Art. 695. (Diritti dei creditori personali dell'istituito)
  Art. 696(( Devoluzione al sostituito. ))
 Art. 697. (Sostituzione fedecommissaria nei legati)
 Art. 698. (Usufrutto successivo).
 Art. 699. (Premi di nuzialitą, opere di assistenza e simili)
CAPO VII - Degli esecutori testamentari
 Art. 700. (Facoltą di nomina e di sostituzione)
 Art. 701. (Persone capaci di essere nominate).
 Art. 702. (Accettazione e rinunzia alla nomina)
 Art. 703. (Funzioni dell'esecutore testamentario)
 Art. 704. (Rappresentanza processuale).
 Art. 705. (Apposizione di sigilli e inventario)
 Art. 706. (Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario)
 Art. 707. (Consegna dei beni all'erede).
 Art. 708. (Disaccordo tra pił esecutori testamentari)
 Art. 709. (Conto della gestione).
 Art. 710. (Esonero dell'esecutore testamentario)
 Art. 711. (Retribuzione).
 Art. 712. (Spese).
 TITOLO  IV - DELLA DIVISIONE
CAPO I - Disposizioni generali DELLA DIVISIONE
 Art. 713. (Facoltą di domandare la divisione).
 Art. 714. (Godimento separato di parte dei beni)
 Art. 715. (Casi d'impedimento alla divisione).
  Art. 716((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 717. (Sospensione della divisione per ordine del giudice)
 Art. 718. (Diritto ai beni in natura).
 Art. 719. (Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari).
 Art. 720. (Immobili non divisibili).
 Art. 721. (Vendita degli immobili).
 Art. 722. (Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).
 Art. 723. (Resa dei conti).
 Art. 724. (Collazione e imputazione).
 Art. 725. (Prelevamenti).
 Art. 726. (Stima e formazione delle parti).
 Art. 727. (Norme per la formazione delle porzioni)
 Art. 728. (Conguagli in danaro).
 Art. 729. (Assegnazione o attribuzione delle porzioni)
 Art. 730. (Deferimento delle operazioni a un notaio)
 Art. 731. (Suddivisioni tra stirpi).
 Art. 732. (Diritto di prelazione).
 Art. 733. (Norme date dal testatore per la divisione)
 Art. 734. (Divisione fatta dal testatore).
 Art. 735. (Preterizione di eredi e lesione di legittima)
 Art. 736. (Consegna dei documenti).
CAPO II - Della collazione
 Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
  Art. 738(( Limiti della collazione per il coniuge. ))
 Art. 739. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi).
  Art. 740(( Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. ))
  Art. 741(( Collazione di assegnazioni varie. ))
 Art. 742. (Spese non soggette a collazione).
 Art. 743. (Societą contratta con l'erede).
 Art. 744. (Perimento della cosa donata).
 Art. 745. (Frutti e interessi).
 Art. 746. (Collazione d'immobili).
 Art. 747. (Collazione per imputazione).
 Art. 748. (Miglioramenti, spese e deterioramenti)
 Art. 749. (Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato). style='color: windowtext;
 Art. 750. (Collazione di mobili).
 Art. 751. (Collazione del danaro).
CAPO III - Del pagamento dei debiti
 Art. 752. (Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi)
 Art. 753. (Immobili gravati da rendita redimibile)
 Art. 754. (Pagamento dei debiti e rivalsa).
 Art. 755. (Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede)
 Art. 756. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti)
CAPO IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
 Art. 757. (Diritto dell'erede sulla propria quota)
 Art. 758. (Garanzia tra coeredi).
 Art. 759. (Evizione subita da un coerede).
 Art. 760. (Inesigibilitą di crediti).
CAPO V - Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
 Art. 761. (Annullamento per violenza o dolo).
 Art. 762. (Omissione di beni ereditari).
 Art. 763. (Rescissione per lesione).
 Art. 764. (Atti diversi dalla divisione).
 Art. 765. (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede)
 Art. 766. (Stima dei beni).
 Art. 767. (Facoltą del coerede di dare il supplemento)
 Art. 768. (Alienazione della porzione ereditaria)
((CAPO V-bis)) - ((Del patto di famiglia))
 Art. 768-bis. (( (Nozione) )).
 Art. 768-ter. (( (Forma). ))
  Art. 768-quater(( (Partecipazione). ))
  Art. 768-quinquies(( (Vizi del consenso). ))
  Art. 768-sexies(( (Rapporti con i terzi). ))
  Art. 768-septies(( (Scioglimento). ))
  Art. 768-octies(( (Controversie). ))
 TITOLO  V - DELLE DONAZIONI
CAPO I - Disposizioni generali DELLE DONAZIONI
 Art. 769. (Definizione).
 Art. 770. (Donazione rimuneratoria).
 Art. 771. (Donazione di beni futuri).
 Art. 772. (Donazione di prestazioni periodiche)
 Art. 773. (Donazione a pił donatari).
CAPO II - Della capacitą di disporre e di ricevere per donazione
 Art. 774. (Capacitą di donare).
 Art. 775. (Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere).
 Art. 776. (Donazione fatta dall'inabilitato).
 Art. 777. (Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci). style='color: windowtext;
 Art. 778. (Mandato a donare).
 Art. 779. (Donazione a favore del tutore o protutore)
  Art. 780((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))((40))
 Art. 781. (Donazione tra coniugi).
CAPO III - Della forma e degli effetti della donazione
 Art. 782. (Forma della donazione).
 Art. 783. (Donazioni di modico valore).
 Art. 784. (Donazione a nascituri).
 Art. 785. (Donazione in riguardo di matrimonio)
  Art. 786((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192))((123))
 Art. 787. (Errore sul motivo della donazione).
 Art. 788. (Motivo illecito).
 Art. 789. (Inadempimento o ritardo nell'esecuzione)
 Art. 790. (Riserva di disporre di cose determinate)
 Art. 791. (Condizione di riversibilitą).
 Art. 792. (Effetti della riversibilitą).
 Art. 793. (Donazione modale).
 Art. 794. (Onere illecito o impossibile).
 Art. 795. (Divieto di sostituzione).
 Art. 796. (Riserva di usufrutto).
 Art. 797. (Garanzia per evizione).
 Art. 798. (Responsabilitą per vizi della cosa)
 Art. 799. (Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle)
CAPO IV - Della revocazione delle donazioni
 Art. 800. (Cause di revocazione).
 Art. 801. (Revocazione per ingratitudine).
 Art. 802. (Termini e legittimazione ad agire).
  Art. 803(( Revocazione per sopravvenienza di figli ))
 Art. 804. (Termine per l'azione).
 Art. 805. (Donazioni irrevocabili).
 Art. 806. (Inammissibilitą della rinunzia preventiva)
 Art. 807. (Effetti della revocazione).
 Art. 808. (Effetti nei riguardi dei terzi).
 Art. 809. (Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalitą).
  
  INDICE GENERALE DEL LIBRO SECONDO