CODICE CIVILE

  LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI
 TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
 TITOLO  II - DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
 TITOLO  III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
 TITOLO  IV - DELLA DIVISIONE
CAPO I - Disposizioni generali DELLA DIVISIONE
 Art. 713. (Facoltà di domandare la divisione).
 Art. 714. (Godimento separato di parte dei beni)
 Art. 715. (Casi d'impedimento alla divisione).
  Art. 716((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
 Art. 717. (Sospensione della divisione per ordine del giudice)
 Art. 718. (Diritto ai beni in natura).
 Art. 719. (Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari).
 Art. 720. (Immobili non divisibili).
 Art. 721. (Vendita degli immobili).
 Art. 722. (Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).
 Art. 723. (Resa dei conti).
 Art. 724. (Collazione e imputazione).
 Art. 725. (Prelevamenti).
 Art. 726. (Stima e formazione delle parti).
 Art. 727. (Norme per la formazione delle porzioni)
 Art. 728. (Conguagli in danaro).
 Art. 729. (Assegnazione o attribuzione delle porzioni)
 Art. 730. (Deferimento delle operazioni a un notaio)
 Art. 731. (Suddivisioni tra stirpi).
 Art. 732. (Diritto di prelazione).
 Art. 733. (Norme date dal testatore per la divisione)
 Art. 734. (Divisione fatta dal testatore).
 Art. 735. (Preterizione di eredi e lesione di legittima)
 Art. 736. (Consegna dei documenti).
CAPO II - Della collazione
 Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
  Art. 738(( Limiti della collazione per il coniuge. ))
 Art. 739. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi).
  Art. 740(( Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. ))
  Art. 741(( Collazione di assegnazioni varie. ))
 Art. 742. (Spese non soggette a collazione).
 Art. 743. (Società contratta con l'erede).
 Art. 744. (Perimento della cosa donata).
 Art. 745. (Frutti e interessi).
 Art. 746. (Collazione d'immobili).
 Art. 747. (Collazione per imputazione).
 Art. 748. (Miglioramenti, spese e deterioramenti)
 Art. 749. (Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato). style='color: windowtext;
 Art. 750. (Collazione di mobili).
 Art. 751. (Collazione del danaro).
CAPO III - Del pagamento dei debiti
 Art. 752. (Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi)
 Art. 753. (Immobili gravati da rendita redimibile)
 Art. 754. (Pagamento dei debiti e rivalsa).
 Art. 755. (Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede)
 Art. 756. (Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti)
CAPO IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
 Art. 757. (Diritto dell'erede sulla propria quota)
 Art. 758. (Garanzia tra coeredi).
 Art. 759. (Evizione subita da un coerede).
 Art. 760. (Inesigibilità di crediti).
CAPO V - Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
 Art. 761. (Annullamento per violenza o dolo).
 Art. 762. (Omissione di beni ereditari).
 Art. 763. (Rescissione per lesione).
 Art. 764. (Atti diversi dalla divisione).
 Art. 765. (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede)
 Art. 766. (Stima dei beni).
 Art. 767. (Facoltà del coerede di dare il supplemento)
 Art. 768. (Alienazione della porzione ereditaria)
((CAPO V-bis)) - ((Del patto di famiglia))
 Art. 768-bis. (( (Nozione) )).
 Art. 768-ter. (( (Forma). ))
  Art. 768-quater(( (Partecipazione). ))
  Art. 768-quinquies(( (Vizi del consenso). ))
  Art. 768-sexies(( (Rapporti con i terzi). ))
  Art. 768-septies(( (Scioglimento). ))
  Art. 768-octies(( (Controversie). ))
 TITOLO  V - DELLE DONAZIONI
  
  INDICE GENERALE DEL LIBRO SECONDO