Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Consapevole
dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo, giuro:
-
di
esercitare la medicina in autonomia di
giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito
condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione;
-
di perseguire la
difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del
dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà
della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale
ispirerò ogni mio atto professionale;
-
di curare ogni
paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo
l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute;
-
di non compiere mai
atti finalizzati a provocare la morte;
-
di non intraprendere
né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente
inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura
del malato;
-
di perseguire con
la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto
dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al
consenso, comprensibile e completa;
-
di attenermi ai
principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto
dell’autonomia della persona;
-
di mettere le mie
conoscenze a disposizione del progresso
della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui
fini sono la tutela della salute e della vita;
-
di affidare la mia
reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole
deontologiche e di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della
professione;
-
di ispirare la
soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;
-
di prestare soccorso
nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione dell'Autorità competente, in
caso di pubblica calamità;
-
di rispettare il
segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è
confidato, che osservo o che ho osservato,inteso o intuito nella mia professione
o in ragione del mio stato o ufficio;
-
di prestare, in
scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo
equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della
professione.
Sommario
CODICE
DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014
TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3 Doveri generali e competenze del medico
Art. 4 Libertà e indipendenza della professione.
Autonomia e responsabilità del medico
Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute
globale
Art. 6 Qualità professionale e gestionale
Art. 11 Riservatezza dei dati personali
Art. 12 Trattamento dei dati sensibili
Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione
Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e
sicurezza delle cure
Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e
cura non convenzionali
Art. 16 Procedure diagnostiche e interventi
terapeutici non proporzionati
Art. 17 Atti finalizzati a provocare la morte
Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità
psico-fisica
Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale
permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 21 Competenza professionale
Art. 22 Rifiuto di prestazione professionale
Art. 25 Documentazione sanitaria
Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
Art. 30 Conflitto di interessi
Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione
Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti
fragili
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO
Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona
assistita
Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi
Art. 35 Consenso e dissenso informato
Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza
Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale
Art. 38 Dichiarazioni anticipate di trattamento
TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE
Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule
Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo
di trapianto
TITOLO VI
SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA
Art. 42 Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza
Art. 44 Procreazione medicalmente assistita
Art. 45 Interventi sul genoma umano
TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Art. 47 Sperimentazione scientifica
Art. 49 Sperimentazione clinica
Art. 50 Sperimentazione sull’animale
TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE
Art. 51 Soggetti in stato di limitata libertà
personale
Art. 52 Tortura e trattamenti disumani
Art. 53 Rifiuto consapevole di alimentarsi
TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA
Art. 54 Esercizio libero professionale. Onorari e
tutela della responsabilità civile
Art. 55 Informazione sanitaria
Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria
Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 59 Rapporti con il medico curante
Art. 61
Affidamento degli assistiti
TITOLO XI
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Art. 62
Attività medico-legale
TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI
Art. 64
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 65
Società tra professionisti
Art. 66
Rapporto con altre professioni sanitarie
Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione
TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 68
Medico operante in strutture pubbliche e private
Art. 69
Direzione sanitaria e responsabile sanitario
Art. 70
Qualità ed equità delle prestazioni
TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT
Art. 71
Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva
Art. 72
Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica
TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA..
Art. 74
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura delle
dipendenze fisiche o psichiche.
TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA
Art. 76
Medicina potenziativa ed estetica
TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE
SANITARIA
Art. 78
Tecnologie informatiche
Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria
INDIRIZZI
APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30
INDIRIZZI
APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47
INDIRIZZI
APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78
Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine
“Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che
disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra -
di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi
professionali.
Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e
civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute
individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza
e sulla qualità della professione.
Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori
dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro
della professione.
Il medico deve conoscere e rispettare il
Codice e gli indirizzi applicativi allegati.
Il medico deve prestare il giuramento
professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.
Art. 2 Potestà disciplinare
L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da
ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e
nei termini previsti dall’ordinamento professionale.
Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente -
di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a
imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.
Doveri del medico sono la tutela della
vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della
sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali
nelle quali opera.
Al fine di tutelare
la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate
sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e
ampliate dallo
sviluppo delle conoscenze in
medicina, delle abilità
tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni
organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici
e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico
e impegna la sua autonomia e responsabilità.
Tali attività,
legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini
professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.
L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà,
indipendenza, autonomia e responsabilità.
Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle
regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi,
imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
Il medico, nel considerare l'ambiente di
vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali
determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora
all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto
alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri,
informando sui principali fattori di rischio.
Il medico, sulla base delle conoscenze
disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e
sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo
appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile
anche dalle future generazioni.
Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze
tecnico-professionali sui principi di efficacia
e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e
mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle
risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e
l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di
discriminazione nell’accesso alle cure.
In nessun caso il
medico abusa del proprio status
professionale.
Il medico che
riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in
rapporto all’attività professionale.
Il medico in caso
di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare
soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.
Il medico in ogni situazione di calamità deve
porsi a disposizione dell'Autorità competente.
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza
in ragione della propria attività professionale.
La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del
segreto professionale.
Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto
professionale sollecitandone il rispetto.
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando
ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona
assistita o per altri.
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa
prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.
Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di
giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al
segreto professionale.
La sospensione o l’interdizione
dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano
dall’osservanza del segreto professionale.
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali
previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è
tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla
salute e alla vita sessuale.
Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle
pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo
di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla
preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della
riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.
Il medico può trattare i dati sensibili
idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso
informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche
condizioni previste dall’ordinamento.
La prescrizione a fini di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta,
specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua
autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a
un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,
sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia
clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche
accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne
valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi
clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella
verifica della tollerabilità e
dell’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti
dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni
e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato,
efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni
avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti
dall’utilizzo di presidi biomedicali.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non
autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla
scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente
fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva
l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel
tempo gli effetti.
Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per
singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di
sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso
rispetto dell’ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte
dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche
delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica
valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.
Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di
sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo
l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti
professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio
clinico attraverso:
- l’adesione alle
buone pratiche cliniche;
- l’attenzione al
processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione
di un evento indesiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo
continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle
cure;
-
la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella,
errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e
confidenziale delle informazioni raccolte.
Il medico può
prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi
di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel
rispetto del decoro e della dignità della professione.
Il medico non deve
sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di
comprovata efficacia.
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica
nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una
circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
Il medico non deve collaborare né favorire
l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute
quali attività esclusive e riservate alla professione medica.
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo
rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle
cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi
terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai
quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la
salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione
clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in
essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.
Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né
favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al
fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue
l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle
conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche,
favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.
Il medico assolve agli obblighi formativi.
L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei
percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.
La relazione tra medico e paziente è
costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle
rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla
reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su
un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della
comunicazione quale tempo di cura.
Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla
professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di
soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.
Il medico può rifiutare la propria opera
professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria
coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il
rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona,
fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la
fruizione della prestazione.
Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di
indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia,
assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non
sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche
competenze necessarie al caso in esame.
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni
relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati
anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od
oggettivamente documentati.
Il
medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo
rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i
modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato anche relativamente
al trattamento dei dati sensibili.
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale
dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la
riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli
obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività
diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico
assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione
anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo
la tracciabilità della sua redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi
dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o
del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati
sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
La libera scelta
del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.
È vietato qualsiasi
accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona
assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo
interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
Il medico, se
ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo
rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e
idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla
continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita.
Il medico non può
cedere farmaci a scopo di lucro.
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella
quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi
economici o di altra natura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti
aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca
scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella
prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti
individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o
con
Al medico è vietata
ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso
o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.
Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e
la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o
civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo
a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di
discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.
Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi
ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente.
Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici,
farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate
necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante
legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul
percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e
complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel
processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della
persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni
richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva
dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza
escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la
volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché
comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici
programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
L’informazione a
terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona
assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in
grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso
di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone
indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed
esclusiva competenza del medico, non delegabile.
Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato
o in presenza di dissenso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente,
nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente
gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo
rilevante sull’integrità psico-fisica.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal
minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
Il medico assicura l’assistenza
indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle
volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di
trattamento se manifestate.
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal
rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure
diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del
minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un
trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche,
procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.
Il
medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in
forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona
capace e successive a un’informazione medica
di cui resta traccia documentale.
La dichiarazione
anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta
sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in
condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o
valutative che impediscono l’espressione di
volontà attuali.
Il
medico, nel tenere conto delle
dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e
clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto
della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione
nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale
perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale
del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle
condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute
indispensabili e indifferibili.
Il medico non abbandona il paziente
con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza,
ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria
opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la
volontà, la dignità e la qualità della vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza
del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative,
attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti
proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e
cellule, collaborando all’informazione dei cittadini e sostenendo donatori e
riceventi.
Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento garantendo la
corretta informazione dei familiari.
Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da
cadavere e il medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si
adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del
ricevente.
Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la
disponibilità di organi, tessuti e cellule abbia finalità di lucro.
Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la
procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni
idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.
Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza
operati al di fuori dell’ordinamento, sono vietati e costituiscono grave
infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.
L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti
dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti
alla relazione di cura nei confronti della donna.
Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti
terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva
competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto
dell’ordinamento.
Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su
accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo
nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e del
nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di
selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli
fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di
gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza
esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura
nei confronti della coppia.
Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi
fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste
predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici
appropriati ed efficaci.
Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle
procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.
Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto
del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici
destinatari dei dati e delle relative informazioni.
Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle
finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile predizione,
sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla
possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla
conoscenza dei risultati.
Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a
fini meramente assicurativi od occupazionali.
Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute
della donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta
dalla gestante, successivamente a idonea informazione.
Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della
medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è
quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e
terapeutici al fine di tutelare la salute e la vita.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e
animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento.
Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché
siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale.
Il medico sperimentatore si attiene inoltre
agli indirizzi applicativi allegati.
Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli
scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e
dell'integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della persona.
La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto
del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico
curante indicato dallo stesso.
Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi,
ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di
interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso
la continuità assistenziale.
Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa
solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica
in essere o alla sua evoluzione.
Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.
Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini
preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono
scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia.
La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza
esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore.
Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a
consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello
stato di salute.
Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto
dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare
inutili sofferenze.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà
personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.
Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario
obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei
limiti previsti dalla legge.
Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni
capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti.
Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità
diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato.
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto
protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e
continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a
procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale.
Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il
principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla
complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi
impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.
Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario,
che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.
In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista
provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi
connessa alla propria attività professionale.
Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera
purché tale comportamento non rivesta
una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale
o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Il medico promuove e attua un’informazione
sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle
conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino
aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un
pregiudizio dell’interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni
pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di
educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria
attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria del
medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine
di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto
esclusivamente l’attività professionale, i titoli professionali e le
specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo
alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con
qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri
della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente,
veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all’oggetto dell’informazione,
mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall’Ordine
professionale competente per territorio.
Al medico e alle strutture sanitarie
pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle
prestazioni.
Il
medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su
innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di
vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e
speranze illusorie.
Il
medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non
concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la
commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.
Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà
e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali
ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.
Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto
reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove
coinvolta.
Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.
Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita
comportamenti denigratori e colpevolizzanti.
Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e
private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e
informazione reciproca.
Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in
situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo
rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati
e le valutazioni cliniche relative.
Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione
al medico indicato dal paziente stesso.
Il medico curante,
previo consenso dell’interessato o del suo rappresentante legale, propone il
consulto con altro collega ovvero la consulenza presso strutture idonee,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
Il medico che non
condivida una richiesta di consulto o di consulenza formulata dalla persona
assistita o dal suo rappresentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma
fornisce comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica relative al
caso.
Lo specialista o il
consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato,
debitamente sottoscritti.
i medici coinvolti
nell’affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono
assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa
trasmissione della documentazione clinica.
L’attività
medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene
esercitata, deve evitare situazioni di conflitto
di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche
competenze richieste dal caso.
L’attività
medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente
tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che
ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al
giudice la valutazione del merito della perizia.
Il medico legale,
nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di
comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il
medico clinico si avvale di un medico legale.
Il medico, nel
rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale
consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente
per ragioni di assistenza, di cura o a
qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di
qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella
controversia giudiziaria.
Il medico
consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole
nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico
rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della
condotta dei soggetti coinvolti.
Nell’esercizio
delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e
il curante, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, non devono esprimere
valutazioni critiche sul rispettivo operato.
Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle
funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.
Il
medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica,
compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la
tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento.
Il
medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il
trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua
condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività.
Il
medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco
rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle
specifiche competenze.
I
Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro
funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in
altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza,
informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni
disciplinari.
Il
medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche
funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.
Il medico comunica tempestivamente
all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo
svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e
indipendenza.
Il medico che esercita la
professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto
costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi
all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione
statutaria e organizzativa.
Il medico non può
partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o
categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o
commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e
l’autonomia professionale.
Il medico che opera a qualsiasi
titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della
professione, garantisce sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività
dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;
- il possesso di
partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento;
- la diretta
titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili
alle competenze dell’Albo di appartenenza;
- il rifiuto di
qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza
professionale.
Il medico si adopera
per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i
professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel
rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.
Il medico sostiene
la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni
sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e
svolte e l’osservanza delle regole deontologiche.
Al
medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da
prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la
professione.
Il
medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla
professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è
obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
Il medico che opera
in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse
ed è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla
natura giuridica del rapporto di lavoro.
Il medico, in caso
di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o
privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di
tutelare i diritti dei pazienti e l’autonomia professionale.
In attesa della
composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo i casi di
grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e del decoro e
dell’indipendenza della propria attività professionale.
Il medico che
all’interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera
professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.
Il medico che svolge funzioni di direzione
sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario
di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del
Codice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti all’interno
della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale
afferisce.
Inoltre il medico
deve essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio
della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative
ad entrambe le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle
stesse nella struttura.
Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di
appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con
quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la
qualità di servizi erogati e sulla
correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che
svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può
assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e
continuativa.
Il medico non
assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da
pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza della persona assistita.
Il medico deve
esigere da parte della struttura in cui
opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli
ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del
suo lavoro e sull’equità delle prestazioni.
La valutazione
dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.
Il medico esprime
con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche
disponibili e provvede a un’adeguata informazione al soggetto sugli eventuali
rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Il medico fa
valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela
dell’integrità psico-fisica, in particolare valutando se un atleta possa
proseguire la preparazione atletica e l’attività agonistica.
Il medico, in caso
di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo armonico
psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall’attività sportiva
intrapresa.
Il medico si
adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente
il mancato accoglimento all’Autorità competente e all'Ordine.
Il medico non
consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di
altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati
ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i
risultati dei relativi controlli.
Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a
ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze
sulla salute.
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli
dalla legge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve
curare con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità
sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le
procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela
dell'anonimato.
Il medico si
adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento
sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o
psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie,
le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di
protezione sociale.
Il medico, quando
gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle
fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di
ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione,
proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il
consenso informato in forma scritta.
Il medico,
nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche,
garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al
consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le
possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire
la massima sicurezza delle prestazioni erogate.
Gli interventi
diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si
attengono all’ordinamento.
Il medico
militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità
che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che
di guerra.
Il medico
militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in
rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più
elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate,
agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di
individui.
È dovere del
medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire
assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità
(militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare
alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e
disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.
In ogni
occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al
meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio
comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice,
fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e
internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano
l’operazione militare.
Il medico, nell’uso
degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela
della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria
competenza, la sicurezza delle tecniche.
Il medico, nell’uso
di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici, persegue
l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli
eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole
partecipazione della persona assistita.
Il medico,
nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di
prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai
criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto
dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi allegati.
Il medico partecipa
e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento
della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività,
opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della
medicina.
Il medico
garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica
nell’organizzazione sanitaria.
Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo
e di coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne
garantiscono il rispetto.
Gli Ordini provvedono a consegnare
ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli
Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e
di deontologia medica.
Le regole del Codice saranno oggetto di
costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne
l’aggiornamento.
Le condizioni di conflitto di interessi
riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella
ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento
professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici,
nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con
industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica
amministrazione.
1. I medici non devono
accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza
delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.
2. Nel rispetto dei principi
di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o
altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla
normativa vigente.
3. Il medico attua una
costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene
informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine
professionale.
4. I medici o le associazioni
professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o
promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie
scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono
manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi
validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie,
organizzazioni ed enti pubblici e privati.
5. Il medico
ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o
collaborazione con gli sponsor della ricerca.
6. Il medico ricercatore deve applicare sempre
regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente
rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per
le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza
vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino
risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia
frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere
esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi
a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.
7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati
editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono
pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi
dei dati.
8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli
eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati
nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di
dipendenza o di vulnerabilità.
9. Il medico ricercatore non deve accettare di
redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale
non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a
discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche
comunicate al Comitato etico per la convalida.
10. I medici operanti
nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici
locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e
rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di
cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.
11. I medici non
possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro
partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere
erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda
sanitaria presso la quale opera il medico.
12. Il finanziamento da parte delle industrie a
congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei
partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli
strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile
scientifico dell’evento.
13. Il medico non può accettare ristoro economico
per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per
iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente
organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.
14. Il medico
relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro
svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio,
alloggio e vitto.
15. Il responsabile scientifico vigila affinché
il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia
rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al
contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società
organizzatrice.
16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare
ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli
eventuali rapporti con l’azienda promotrice.
17. È fatto divieto al medico di partecipare ad
eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta
in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.
18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si
svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di
stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua
permanenza a carico dello sponsor.
19 .Il medico, ferma restando la libertà delle
scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica
e valenza formativa sia esclusiva.
20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a
rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende
farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo
che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività
professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere
medico-scientifico.
21. I campioni di farmaci di nuova introduzione
possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in
commercio.
22. Il medico riceve gli informatori scientifici
del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative
e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire
data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto
degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.
23. Il medico non deve sollecitare la pressione delle associazioni dei
malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.
24. Il medico facente parte di commissioni di
aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese
delle aziende partecipanti.
La ricerca scientifica in medicina si avvale della
sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa
vigente e nel rispetto dei principi
etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal
Codice di deontologia medica.
1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo
indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione,
pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.
2. La sperimentazione clinica controllata e
randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una
diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le
decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei
decisori delle politiche sanitarie.
3. L’interesse per la produzione di nuove
conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela
della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del
diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei
soggetti coinvolti nella ricerca.
4. Il medico partecipa a uno studio clinico se
la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti
coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali
dei finanziatori della ricerca.
5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano
superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano
prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare,
modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili
protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a
discrezione del finanziatore.
6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti
vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle
esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo
diverso.
7. Il disegno dello studio, le analisi
statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima
dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca
tenendo in particolare conto le differenze di genere.
8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto
il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano
su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura
comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre
tutelarne il benessere.
9. L’efficacia di un nuovo intervento deve
essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua
assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un
trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile
se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita
l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto
il trattamento di efficacia superiore.
10. Il medico sperimentatore deve garantire che il
soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili
al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.
11. Il protocollo di uno studio deve essere
registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante,
deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali
e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni
per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla
partecipazione alla ricerca.
12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso
informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i
metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e
il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo
informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il
protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati
completi e le conclusioni dello studio.
13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la
redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno
eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere
di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati
e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati
negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili
per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati
gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che
attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione
in merito alla loro pubblicazione.
14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una
dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto
onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali
discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con
appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.
15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti
di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi,
deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione
su qualunque rivista.
16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche
non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa
redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza
enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei
pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.
Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di
informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti
precauzioni e prescrizioni.
1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento
informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che
i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso,
nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e
veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.
2.
Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle
tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo
dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione
di cura.
3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili
e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un
formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso
dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e
le modalità di conservazione.
4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di
comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli
articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala
all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività
professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione
sanitaria.
5. L’uso delle tecnologie di informazione e
comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi
assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i
cittadini.
6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici,
non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta
con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece
utilizzare gli strumenti di telemedicina
per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri
biologici e di sorveglianza clinica.
7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di
informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della
proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità
delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire
la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso
delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti
tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che
regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio
della sua professione.
8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie
di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della
complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di
prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze
cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta
preferenziale.
9. Il medico collabora a garantire l’uso delle
tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva
finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di
governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza
dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa,
della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.
10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di
informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi
formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori
e per la sicurezza del paziente.
11. L’uso delle tecnologie di informazione e
comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta
dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle
procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni
mediche.
12. Il medico utilizza solo dopo attenta
valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto
plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità
scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.
13. In ogni caso, il consulto e le consulenze
mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono
rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione
medico-persona assistita.
14. Il medico contrasta ogni uso distorto o
illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul
versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità
sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante
della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento
informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni
di tali comportamenti.
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