Certificati medici
Il certificato è il mezzo d'informativa più frequente dell'attività del medico, destinato a soddisfare esigenze fra le più varie della società moderna, ma proprio per questo è una di quelle prestazioni mediche che più spesso dà luogo ad azioni di responsabilità civili o penali nei confronti di chi lo ha rilasciato. Il rilascio di un certificato deve essere quindi inteso da parte del medico come atto particolarmente impegnativo.
Il certificato medico è un atto scritto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica riscontrati nell'esercizio della professione. Questa attestazione di verità, avente rilevanza giuridica nei confronti di terzi, presuppone che i fatti costituenti l'oggetto della certificazione siano di competenza medica e che il certificante li abbia personalmente accertati a causa e nell'esercizio della sua professione
I certificati medici si distinguono dalla prescrizione, in quanto in essi l'elemento prevalente è quello di dichiarazione di verità e non l'indicazione di una determinata terapia. Ma il giudizio clinico costituisce un nesso concettuale fra il certificato e la prescrizione, per cui anche quest'ultima acquista il carattere di documento di prova delle situazioni che hanno indotto il medico a rilasciarla ed il falso in ricetta medica è punibile ai sensi dell'art.485 c.p., che prevede i reati di falso in scrittura privata.
Nessuna norma indica le modalità di redazione del certificato; può avere qualsiasi forma, ma perchè sia idoneo deve contenere dati essenziali: nome e qualifica del certificante; generalità dell'interessato; oggetto della certificazione; data, luogo del rilascio e firma in calce.
Sono redatti su carta libera (ricettario) i certificati ad uso privato, quelli scolastici, quelli per beneficenza, per uso militare o per assicurazioni sociali, tutti gli altri devono essere in bollo.
Per una serie di certificati è obbligatoria l'apposizione della marca di previdenza ENPAM (art.11 della Legge 21 febbraio 1963, n. 244) da £ 500, senza la quale il certificato dovrebbe prendere ogni validità.
Principi deontologici - L'art. 31 del Codice deontologico dispone: il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cliente certificati comprovanti la malattia. Egli non deve redigere certificazioni che non siano il risultato di constatazioni dirette. Il rilascio di certificati di compiacenza è grave infrazione disciplinare.
Nel primo periodo viene precisato che il medico non può rifiutarsi di redigere e consegnare un certificato al paziente che ne fa richiesta, ma ha il dovere di rifiutarlo a persone diverse dal paziente, quando violerebbe il segreto professionale e tradirebbe comunque la fiducia del paziente medesimo.
Il secondo periodo sottolinea in modo rigoroso la necessità di una constatazione diretta, che non presuppone tanto la visita quanto la conoscenza del paziente e quindi di tutto ciò che viene attestato; ovviamente, in caso di disturbi non obiettivabili, invece di usare la formula "il paziente presenta..." sarà più adeguata "...accusa...,...riferisce...ecc.".
Il certificato spesso racchiude una diagnosi ed una prognosi, questi dati sono dei giudizi intellettivi non obiettivabili, ma di cui si può essere chiamati a rendere conto, e non a caso l'art. 31 termina con una condanna dei certificati di compiacenza, che, arrecando vantaggi ingiusti al paziente, non solo rappresenta una turbativa al tessuto sociale, ma danneggia la credibilità globale della funzione medica.
Norme penali - Sono numerosi gli articoli che il Codice penale dedica alla falsità in atti:
art. 476, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (p.u.) in atti pubblici;
art. 477, falsità materiale commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative;
art. 479, falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici;
art. 480, falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o in autorizzazioni amministrative;
art. 481, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
art. 483, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
art. 485, falsità in scrittura privata;
I requisiti del certificato sono la chiarezza, ovvero l'uso di una terminologia (e di una grafia) semplice e comprensibile senza pericoli d'ambiguità, e la veridicità, ovvero la corrispondenza di quanto obiettivato dal medico con quanto dichiarato per iscritto.
Nel caso di attestazione non veritiera il medico incorrerebbe nel reato di falsità ideologica, tale reato presuppone il dolo, ossia la volontà e la consapevolezza di alterare la verità; va chiaramente distinto il certificato erroneo, quando il medico ha sbagliato in buona fede la diagnosi della malattia. La falsità ideologica si riferisce ai fatti, non ai giudizi.
La richiesta di un certificato sottintende già il consenso del paziente come giusta causa di rivelazione, nondimeno il medico deve certificare solo quanto è necessario rendere noto in base alla naturale destinazione dell'atto.
Principali certificati medici - La varietà dei certificati richiesti al medico è notevole, alcuni sono obbligatori per l'assistito, quando vuole richiedere particolari prestazioni, altri sono obbligatori per il medico perchè imposti dalla legge e non espressamente richiesti dal paziente, un terzo gruppo sarebbe infine facoltativo, ad uso privato, ma, alla luce soprattutto dell'art. 31 del codice deontologico, possono essere negate solo le certificazioni compiacenti.
Certificati di malattia per l'assenza dal lavoro.
L'art 2 della legge n 33/80, come modificato dall'art. 15, primo comma, legge n. 155/81, stabilisce. nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia.
Il rilascio dei certificati di malattia destinati a giustificare l'assenza dal lavoro rappresenta per il medico un compito particolarmente delicato in relazione al fenomeno dell'assenteismo dei lavoratori. Per arginare questo fenomeno vi è stato il potenziamento delle visite fiscali di controllo prima riconoscendo anche all'INPS la possibilità di richiederle e successivamente consentendo pure all'INPS di formare delle apposite liste di medici per i controlli domiciliari.
E' allora facile che il rilascio certificato di malattia possa comportare per il medico curante conseguenze di rilievo sul piano penale. Da tutto questo deriva l'opportunità per il medico curante di redigere il certificato con la dovuta accortezza: a) entrambi i certificati vanno rilasciati alla presenza dell'interessato; b) la data dei certificati deve essere quella del rilascio; c) la prognosi deve decorrere dal giorno della visita; d) quando la malattia è iniziata prima della visita il medico deve darne atto con "dichiara di essere ammalato dal"; e) nel caso di ricaduta deve sbarrare la relativa voce.
Certificati d'idoneità all'attività sportiva.
Il rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica compete, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 33/180, ai medici della federazione medico-sportiva italiana e a quelli delle strutture pubbliche e private convenzionate secondo le norme dettate dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e con le modalità stabilite dal D.M. san. 18 febbraio 1982.
La certificazione per idoneità per l'attività non agonistica è rilasciata invece dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di base, la materia è disciplinata dal D.M. san. 28 febbraio 1983, che stabilisce anche lo schema del c.d. certificato di stato di buona salute.
Una delle questioni più delicate è quella di resistere ad ogni influenza, sia pure soltanto psicologica, che possa derivare dalle volontà talvolta convergenti degli atleti e delle società sportive interessate alla partecipazione a competizioni importanti nonostante le condizioni fisiche imperfette dell'atleta. Nei processi conseguiti alla morte di taluni atleti il certificato di idoneità sportiva acquista un'efficienza causale rispetto alla morte dell'atleta ed anche se l'azione od omissione degli atleti può assumere carattere di concausa, essa non esclude la colpa del medico (Corte di cassazione, Sezione IV^ penale, 9 giugno 1981).
Certificati per le patenti di guida.
I certificati di idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli sono disciplinati dall'art. 81 del Codice della strada, modificato dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, nonchè dagli artt. 470 e seguenti del regolamento di esecuzione; i requisiti psico-fisici e psico-tecnici sono stati fissati col D.M. 23 giugno 1988, n. 263; il richiedente è tenuto a presentare anche un certificato rilasciato dal medico di fiducia con l'indicazione dei precedenti morbosi e specificatamente delle affezioni cardiovascolari, del diabete, delle malattie endocrine, di quelle del sistema nervoso, psichiche, del sangue e dell'apparato urogenitale, nonchè degli stati di dipendenza attuale da sostanze psicoattive, che dovranno essere tenute in debita considerazione dal medico accertatore.
Certificati ad uso scolastico.
Sono rappresentati dal certificato di subita vaccinazione obbligatoria, rilasciato dall'ufficiale sanitario, necessario per l'ammissione nelle scuole e nelle collettività infantili, dal certificato di riammissione, obbligatorio, dopo una malattia infettiva contagiosa (D.P.R. 22 dicembre 1967, n 1518) e dal certificato di esenzione dalle lezioni di educazione fisica (Legge 7 febbraio 1958, n. 88).
Certificati di sana e robusta costituzione fisica.
Occorrono per l'assunzione negli impieghi pubblici, possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, da un medico militare o da un medico dell'istituto, e devono attestare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'aspirante; il certificato dovrà attestare l'avvenuto prelievo per l'accertamento sierologico della lue, senza peraltro indicarne il risultato (legge 25 luglio 1956, n. 837).
Altri certificati.
Certificato per la richiesta di assegno d'invalidità e pensione d'inabilità, da allegare alla domanda fatta all'Inps dall'assicurato.
Certificati d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale in agricoltura.
Certificati in materia di polizia mortuaria: di accertamento della morte fatto dal medico necroscopo; per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti immaturi;per l'estradizione di salme all'estero; per l'imbalsamazione e la cremazione; di avvenuto trattamento conservativo.
Certificati e documenti relativi alla interruzione volontaria di gravidanza.
Certificato di assistenza al parto, occorrente per la dichiarazione di nascita.
Certificati per lavoratrici madri, rappresentati dal certificato di gravidanza e da quello di avvenuto parto o aborto spontaneo o terapeutico, valevoli per l'accesso alle previdenze per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Certificati in tema di lesioni personali.
Le denunce
La denuncia è l'atto col quale il sanitario informa una pubblica autorità relativamente a fatti o notizie appresi nell'esercizio della professione, di cui è obbligato per legge a riferire; le sue caratteristiche sono: l'obbligatorietà, l'iniziativa del denunciante, la professionalità, l'oggetto, la finalità, al destinazione, e la sanzione.
Obbligatorietà. Deriva da una disposizione di legge ed ha carattere inderogabile, è necessario però che il medico sia venuto a conoscenza del fatto per diretta acquisizione, prestando la propria attività professionale in circostanze strettamente inerenti al fatto stesso. L'imposizione di legge costituisce la giusta causa di rilevazione del segreto professionale. Per il medico pubblico o incaricato di pubblico servizio il contenuto della denuncia è sottoposto al segreto di ufficio.
Iniziativa. il medico è tenuto a redigere la denuncia e inviarla a destinazione di iniziativa propria, pertanto il medico deve conoscere quali sono le denunce che gli competono, deve sapere quando esse vanno fatte, deve compilarle nelle forme e nei modi prescritti dalla legge e deve curarne personalmente l'inoltro all'autorità competente nei termini di tempo prescritti. In ambito ospedaliero spetta al primario del reparto redigere le denunce, mentre è compito del direttore sanitario curarne la trasmissione all'autorità competente (art. 5 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128).
Professionalità. Deriva dalla qualifica del denunciante e dalla natura tecnica del fatto segnalato.
Oggetto. Riguarda fatti di interesse pubblico, a differenza dei certificati, molti dei quali hanno solo un interesse privato, e può essere in contrasto con gli interessi dell'assistito.
Destinatario. E' una pubblica autorità, quale il sindaco, l'ufficiale sanitario, il medico provinciale, l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, gli enti infortunistici o altre strutture socio-sanitarie.
Sanzione. L'omissione o il ritardo della denuncia comporta una contravvenzione.
Classificazione. Si distinguono tre tipi di denunce in base all'oggetto: amministrative (nascita o morte), sanitarie (malattie infettive contagiose, le malattie veneree, le vaccinazioni obbligatorie...)e penali (referto e rapporto). In genere sono nominative, raramente anonime, l'anonimato può essere facoltativo, a richiesta dell'interessato, nel caso di segnalazione di soggetti che fanno uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è invece obbligatorio nel caso di denuncia di malattia venerea e nel caso di interruzione della gravidanza.
1. Dichiarazione delle nascite. (art. 67 dell'Ordinamento dello stato civile) Si deve fare all'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) nei 10 giorni successivi alla nascita. L'obbligo della dichiarazione sorge per il medico quando ha presenziato al parto e mancano le persone legalmente tenute alla denuncia (padre o suo procuratore), oppure egli ha fondati motivi di ritenere che omettano di farla, o quando esercita le funzioni di direttore di una maternità, altrimenti il medico si limita a rilasciare il certificato di assistenza al parto. Nell'atto di nascita vengono enunciati il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato ed il nome impostogli. Se i genitori non sono sposati il riconoscimento del figlio naturale può essere fatto da entrambi, dalla madre, dal padre o da nessuno dei due, in quest'ultimo caso il bambino viene dichiarato figlio di genitori ignoti e riceve il nome dall'ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta anche dei bambini nati morti e il dichiarante deve specificare se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita.
2. Dichiarazione delle morti. (art. 138 dell'ordinamento dello stato civile) Deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato. L'atto di morte deve riportare il luogo, il giorno e l'ora della morte; le generalità del defunto, del coniuge superstite, dei genitori e quelle dei dichiaranti.
Nel caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in luoghi pubblici, di morte di persone che vivono sole o comunque di persone sconosciute, deve essere avvertita l'Autorità giudiziaria da cui dipende l'autorizzazione alla rimozione della salma, la quale viene trasportata all'Obitorio comunale per gli accertamenti previsti dalla legge o per il riconoscimento.
3. Denunce delle cause di morte. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria) Vanno fatte entro 24 ore dall'accertamento del decesso al sindaco ed all'ufficiale sanitario. Per le persone decedute con assistenza medica la denuncia spetta al medico curante, privato o ospedaliero; per le persone decedute senza assistenza medica la denuncia spetta al medico necroscopo; l'obbligo della denuncia riguarda pure i medici che abbiano potuto accertare le cause di morte mediante indagini anatomo-patologiche.
In caso di morte naturale vanno indicate la malattia iniziale, le malattie intermedie o complicazioni e la malattia terminale direttamente responsabile del decesso.
In caso di morte violenta si deve precisare se trattasi di morte accidentale, di infortunio sul lavoro, di suicidio o di omicidio, specificare la data e l'ora in cui è avvenuto il fatto; descrivere la lesione il mezzo o il modo col quale essa è stata determinata; indicare infine le malattie o le complicazioni eventualmente sopravvenute e gli stati morbosi preesistenti che hanno contribuito al decesso. Qualora sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico denunciante deve darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.
4. Denuncia degli infanti deformi. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie) Entro due giorni dal parto, al quale abbia prestato assistenza, il medico deve denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante affetto da deformità congenite con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato locomotore. Il modulo richiede la dettagliata descrizione della deformità, notizie sul nato (sesso, vitalità, ordine di nascita, ecc.), sulle eventuali circostanze anormali verificatesi durante la gravidanza, sulle terapie attuate, sui genitori e sugli ascendenti.
5. Denuncia dei neonati immaturi. (R.D. 26 maggio 1940, n. 1364 e D.M. 11 ottobre 1940) Deve essere fatta entro 24 ore dal parto all'ufficiale sanitario del comune. E' considerato immaturo ogni neonato di peso inferiore ai 2.500 grammi, indipendentemente dalla durata della gravidanza.
6. Denuncia delle lesioni invalidanti. (art. 103 T.U. delle leggi sanitarie e R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127) Va inoltrata al sindaco ed all'ufficiale sanitario, entro 2 giorni dall'accertamento tutti i casi di lesione acquisita per qualsiasi causa da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, con esclusione dei casi di infortunio e di invalidità protetti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione di previdenza sociale.
7. Denuncia delle malattie infettive e diffusive. (art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie) Il medico deve denunciare immediatamente al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale ogni malattia infettiva o anche solo sospetta tale di cui sia venuto a conoscenza. L'autorità sanitaria comunale deve trasmettere immediatamente le denunce pervenutele al medico provinciale, il quale a sua volta informa il Ministero della sanità, per i provvedimenti da adottare allo scopo di circoscrivere il focolaio infettivo a difesa dell'intero territorio nazionale. Il Ministero comunica a sua volta le malattie quarantenarie all'O.M.S. affinchè siano adottate le misure internazionali di difesa.
La G.U. n. 248 del 27 febbraio 1987 riporta le 71 malattie che comportano l'obbligo di questa denuncia: amebiasi; anchilostomiasi; blenorragia; brucellosi; carbonchio; colera; congiuntivite contagiosa; difterite; dissenteria bacillare; echinococcosi; epatite A; epatite B; epatite non A non B; epatite non specificata;febbre gialla; febbre Q; febbre tifoide; infezioni da paratifi; altre infezioni da salmonelle; botulismo; altre tossinfezioni alimentari; gastroenterite nel prime anno di vita; imenolepiasi; influenza; lebbra; legionellosi; leishmaniosi cutanea; leishmaniosi viscerale; leptospirosi; linfogranuloma inguinale; malaria; malattia reumatica; meningite meningococcica; micosi della cute; mononucleosi infettiva; morbillo; morva; nevrassiti virali; ornitosi; parotite epidemica; pediculosi nelle collettività; pertosse; peste; poliomielite, rabbia; morsicatura da animali rabbidi o sospetti; rosolia; rosolia congenita; scabbia; scarlattina; schistosomiasi; sepsi puerperale; sifilide con manifestazioni contagiose in atto; sindrome da immunodeficenza acquisita (AIDS);teniasi; tetano; tetano neonatale; tifo esantematico; forme dermotifosimili; tigna; toxoplasmosi; tracoma; trichinosi; tubercolosi polmonare in fase contagiosa; tubercolosi extrapolmonare in fase contagiosa; tularemia; ulcera venerea; vaiolo; vaccinia generalizzata; encefalite postvaccinica; varicella.
La denuncia va compilata su apposite schede, indicando le generalità del malato, la diagnosi della malattia, le misure profilattiche adottate e le osservazioni che il medico che il medico denunciante ritiene di fare presenti all'ufficiale sanitario per i provvedimenti di difesa.
8. Denuncia delle malattie di interesse sociale. (R.D. 28 gennaio 1935, n. 93) Indipendentemente dalle denunce di cui al punto 7 i medici devono denunciare all'ufficiale sanitario ogni caso di malaria perniciosa, (art. 284 del T.U. delle leggi sanitarie) di tracoma verificatosi nelle collettività e (art. 330 del T.U. delle leggi sanitarie) di pellagra.
9. Denuncia delle vaccinazioni obbligatorie. I medici che eseguono le vaccinazioni sono tenuti a darne comunicazione all'ufficiale sanitario del comune.
Vaccinazione antivaiolosa: non più obbligatoria, prosegue su base volontaria con inizio al 2^ anno di vita e rivaccinazione all'8^.
Vaccinazione antitifica: obbligatoria dal 1926 per determinate categorie.
Vaccinazione antidifterica: obbligatoria dal 1939; prima vaccinazione al 2^ anno e rivaccinazione al 6^.
Vaccinazione antitetanica: dal 1968 è obbligatoria per la totalità della popolazione infantile, va eseguita congiuntamente all'antidifterica.
Vaccinazione antipoliomielitica: obbligatoria dal 1966, con prima somministrazione al 3^ mese, richiami al 5^, 10^mese e 3^ anno.
Vaccinazione antitubercolare: obbligatoria dal 1970 per determinate categorie al 5^ e 15^ anno.
Sono infine possibili su base volontaria le vaccinazioni contro pertosse, rosolia e morbillo.
10. Denuncia delle intossicazioni da antiparassitari. (Legge 2 dicembre 1975, n. 638) Deve essere fatta all'ufficiale sanitario, entro due giorni, anche per i casi solo sospetti. Richiede le generalità, l'età, il domicilio e la professione dell'intossicato, il prodotto sospetto, le circostanze in cui si è verificata l'intossicazione, lo stato clinico degli intossicati e le terapie praticate. La denuncia non esime dall'obbligo del referto.
11. Denuncia delle malattie veneree. (l. 25 luglio 1956, n. 837) Deve essere immediatamente denunciato al medico provinciale ogni caso di blenorragia, ulcera venerea, lue e linfogranulomatosi inguinale. Essa di regola non è nominativa perchè reca solo i dati relativi ad età, sesso, comune di residenza, diagnosi e fonte del contagio. I sanitari hanno però l'obbligo di tenere un registro dei venereopatici in cura a disposizione dell'autorità sanitaria.
Oltre alla denuncia il medico ha l'obbligo di informare il paziente sulla natura e contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura radicale nonchè delle responsabilità in caso di trasmissione di contagio. Per la profilassi e la cura gratuita delle venereopatie sono istituiti i dispensari anticeltici. In caso di abbandono delle cure il sanitario deve invitare per iscritto i propri pazienti a proseguirle; se entro 3 giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denuncia al medico provinciale che provvederà alla richiesta delle generalità, il suo allontanamento dal posto di lavoro o il ricovero obbligatorio.
12. Denuncia di fatti interessanti la sanità pubblica. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie) Va immediatamente al medico provinciale e all'ufficiale sanitario. Può riguardare il sospetto inquinamento di acque potabili, l'adulterazione di sostanze alimentari, la presenza in commercio di medicinali guasti, il mancato smaltimento di rifiuti pericolosi, le esalazioni di gas nocivi, gli effetti jatrogeni o teratogeni ancora sconosciuti di un nuovo farmaco, ecc.
13. Dichiarazione degli interventi interruttivi della gravidanza. (Legge 22 maggio 1978, n. 194) La normativa attuale non prevede più la denuncia degli aborti come tali (art. 103 T.U. delle leggi sanitarie), neppure di quelli spontanei, il medico provinciale deve comunque essere informato di tutti i casi di interruzione legale della gravidanza eseguite secondo le procedure previste dalla nuova legge, ma non dovrà più ricevere le denunce di tutti gli altri aborti, compresi quelli criminosi i quali, per espressa volontà del legislatore, sono stati sottratti alla competenza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
14. Denuncia degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. (art. 195 T.U. delle leggi sanitarie) Va denunciato al medico provinciale il possesso di apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico e va chiesta al prefetto la preventiva autorizzazione per detenere sostanze radioattive.
15. Segnalazione di persone tossicodipendenti. (art. 96 legge 22 dicembre 1975, n. 685) Le segnalazioni vanno fatte ai centri medici e di assistenza sociale, istituiti con la stessa legge al fine di fornire l'ausilio specialistico ai centri ed ai singoli medici, di determinare le cure più idonee e di attuare ogni iniziativa per il recupero sociale dei tossicodipendenti. Il D.M. 7 gennaio 1978 precisa le modalità con cui devono essere effettuate le segnalazioni.
a. Comunicazione iniziale: il medico che assiste persona che fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è tenuto a darne comunicazione al più vicino centro medico e di assistenza sociale, nel termine di 10 giorni.
b. Richiesta di anonimato: gli interessati possono beneficiare dell'anonimato.
c. Notizie di aggiornamento: ogni sei mesi va inviata una scheda di aggiornamento.
d. Comunicazione di fine trattamento: entro 10 giorni dal termine del trattamento il medico ne fa comunicazione al Centro.
Quando la persona non si sottopone a cura volontaria o la interrompe, il medico deve farne immediata comunicazione al Centro più vicino, il quale provvede a segnalare il tossicodipendente all'autorità giudiziaria.
16. Denuncia delle malattie professionali all'Ispettorato del lavoro. (art. 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) Sono tenuti alla denuncia tutti i medici che abbiano accertato l'esistenza di una malattia professionale di un loro assistito, gli anatomo patologi incaricati di riscontri diagnostici, i medici di fabbrica, i medici dei patronati ed i dipendenti dell'INAIL.
17. Denuncia di infortunio agricolo all'Istituto assicuratore. (art. 238 legge 1124/'65) Per ogni caso di infortunio che comporti una inabilità temporanea per più di tre giorni il medico deve compilare il relativo certificato-denuncia, da inviare non oltre il giorno successivo a quello di prima assistenza. Il modulo prevede le generalità dell'infortunato, l'azienda agricola o forestale dalla quale dipende, la lavorazione alla quale stava attendendo l'infortunato, la data, le cause e le circostanze dell'infortunio, la descrizione, la diagnosi e la prognosi delle lesioni riscontrate. Al primo certificato-denuncia potranno seguire certificati di continuazione ed il certificato definitivo.
18. Denuncia di infortunio agricolo all'Autorità di pubblica sicurezza. (art. 239)Il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza nei casi d'infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità assoluta la lavoro superiore ai 30 giorni.
19. Denuncia delle malattie professionali in agricoltura (art. 251)Il medico che ha prestato assistenza a un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve darne avviso all'istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.
20. Denuncia dei medici radiolesi. (Legge 20 febbraio 1958, n. 93) Deve essere inoltrata all'INAIL entro 5 giorni dalla visita. Sono oggetto della denuncia sia le lesioni acute che croniche che colpiscono i medici nell'esercizio della loro professione; le prestazioni dell'assicurazione comprendono una rendita per inabilità permanente superiore al 20%, una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte, le cure mediche e chirugiche e la fornitura di apparecchi di protesi.