Caso Fabiano Antoniani (Dj Fabo)

La Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod.pen. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio, a prescindere dal loro contributo alla determinazione e al rafforzamento del proposito suicidiario, per contrasto con gli artt. 3, 13 co.2, 25 co.2, 27 co.3 Cost. che individuano la ragionevolezza della sanzione in funzione dell’offensività della condotta accertata.





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Infatti, in seguito alla richiesta di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari aveva ordinato l’imputazione coatta nei confronti di Marco Cappato per aver rafforzato la decisione suicidiaria in Fabiano Antoniani e per averne agevolato la condotta suicidiaria. Tuttavia nel corso dell’istruttoria dinanzi alla Corte d’Assise è emerso che l’imputato «ha certamente realizzato la condotta di “agevolazione” contestata, avendo aiutato Fabiano Antoniani a recarsi in Svizzera presso la Dignitas, ma è stato escluso che l’imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione suicidiaria». Infatti in seguito agli accertamenti svolti in dibattimento la Corte conclude che la condotta di Marco Cappato non ha inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e per questo l’imputato deve essere assolto dall’addebito di averne rafforzato il proposito suicidiario. Tuttavia, dal momento che l’aiuto fornito da Cappato è stato condizione per il realizzarsi del suicidio, la Corte afferma che l’imputato ha agevolato la realizzazione del progetto suicidario e che tale condotta di agevolazione risulta essere sanzionata dall’interpretazione dell’art. 580 sostenuta dal diritto vivente (Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 1998, n. 3147) a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell’aspirante suicida.

In seguito all’analisi della giurisprudenza italiana ed europea in tema di fine vita e all’analisi della ratio che ha portato all’emanazione della recente normativa sulle direttive anticipate di trattamento (Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), la Corte d’Assise ritiene che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, non siano sanzionabili. Infatti dal riconoscimento del diritto di autodeterminazione deriva che solamente le condotte che abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo, impedendogli la formazione di una scelta consapevole, dovrebbero essere sanzionate dall’art. 580 cod. pen..

Inoltre la Corte analizza la pena prevista dall’art. 580 cod. pen. e afferma che tale disposizione contrasta con il principio costituzionale di ragionevolezza della pena e con le finalità rieducative della pena laddove prevede la medesima sanzione sia per le condotte di determinazione o istigazione al suicidio sia per le condotte di mera agevolazione materiale.

La Corte dunque solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen. in quanto ritiene che tale norma contrasti con i principi costituzionali e sovranazionali non solo nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio in violazione ai principi costituzionali; ma anche laddove prevede la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto al suicidio e la previsione della stessa pena prevista per le condotte di istigazione.

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