La legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, approvata al Senato il 14 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 22 giugno 2018.
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L’art. 1 della legge sottolinea il diritto di essere informati per poter accettare consapevolmente le cure proposte, confermandosi così la libertà di cura (art. 32 della Costituzione).
Non è definito un analogo diritto dei minori, per i quali è comunque previsto un assenso alle cure dal codice deontologico. La legge si limita a rimandare le decisioni a chi esercita la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore e all’amministratore di sostegno. In questi casi è più probabile che la disperazione di un genitore si opponga all’interruzione di trattamenti considerati dal medico ormai inutili e motivo di prolungamento di sofferenze inaccettabili. La decisione finale viene rimandata al giudice che potrà decidere con una tempestività che possiamo ben immaginare.
Viene ribadito che la nutrizione e l’alimentazione artificiali sono misure terapeutiche e non misure di sostegno di base, e vengono legittimate solo con il consenso della persona che può sempre essere revocato.
Il rifiuto di un trattamento terapeutico ritenuto futile o un vero accanimento non costituisce un motivo di abbandono, anzi al malato devono essere comunque sempre garantite le cure palliative per non dover soffrire inutilmente (anche spirituali ed umane) e necessarie alla dignità del morire (art. 1, comma 5), per contro il paziente non potrà pretendere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 1, comma 6), ovvero il suicidio.
Oltre alla stesura di disposizioni anticipate di trattamento, a disposizione un modulo d’esempio, ciascuno può nominare un fiduciario che le faccia rispettare in caso di perdita della capacità di far valere i propri diritti. Purtroppo la legge ha trovato impreparate le strutture che dovrebbero registrare le DAT per renderle disponibili alla Sanità in vaso di bisogno.
La legge non fa alcun riferimento alle migliaia di persone, in coma persistente, tipo Eluana Englaro, né a quelle che per malformazioni cerebrali o danni al momento della nascita o nel periodo neonatale non hanno mai raggiunto uno stato di coscienza, che quindi non hanno compilato le DAT e sono più o meno abbandonati dai parenti in Istituti religiosi o no sparsi in varie province d’Italia,