Maternità surrogata

Corte cost., sent. n. 272/2017 – necessità del bilanciamento dell’interesse del minore con il pubblico interesse alla certezza degli status nei casi di maternità surrogata
Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, censurata dal giudice a quo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso.





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Il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Milano – in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 263 cod. civ. dal curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale per i minorenni – ha dichiarato che lo stesso minore non è figlio della donna che lo ha riconosciuto.
La vicenda sottoposta all’esame della Corte d’appello di Milano trae origine dalla trascrizione del certificato di nascita formato all’estero, relativo alla nascita di un bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani, i quali – nell’ambito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni – avrebbero ammesso il ricorso alla surrogazione di maternità, realizzata attraverso ovodonazione.
La Corte ripercorre l’evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia che conferma il rilievo giuridico della genitorialità sociale e ricorda che “la verità biologica della procreazione costituisce «una componente essenziale» dell’identità personale del minore, la quale concorre, insieme ad altre componenti, a definirne il contenuto”.

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